Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 - Testo vigente

Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10

Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard.

(B.U. 28 maggio 1996, n. 24).

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard in considerazione della rilevanza storica, culturale, paesistico-ambientale del complesso e delle collegate potenzialità economiche.

2. Gli interventi di recupero e valorizzazione tengono conto delle potenzialità che derivano dalla contiguità del forte e del borgo con i flussi di traffico interessanti la Valle d'Aosta e sono volti a destinare le strutture recuperate alle seguenti funzioni:

a) espositivo-museali e, in generale, di rappresentazione della Valle d'Aosta e della cultura alpina dal punto di vista storico, artistico, etnico, ambientale e delle attività umane;

b) informative e promozionali delle attività economiche, in particolare turistiche, culturali, sportive e di valorizzazione ambientale praticate nella Valle d'Aosta;

c) formative, ricettive e, in generale, di produzione e fornitura di servizi ai visitatori.

Art. 2

(Modalità di intervento)

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono realizzati, anche mediante utilizzazione delle fonti finanziarie rese disponibili dalle norme dell'Unione europea e dello Stato italiano, previa approvazione, da parte del Consiglio regionale, del piano da elaborarsi in applicazione del Programma operativo plurifondo (FESR-FSE), approvato dal Consiglio medesimo con deliberazione n. 3651, in data 17 luglio 1992, dalla Commissione europea con decisione C-92-2835/2, in data 25 novembre 1992 e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione in data 26 marzo 1993.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare gli investimenti indicati dal piano di cui al comma 1 direttamente o mediante apposita società di capitale, da costituire in gestione speciale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (*) (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere all'avvio e alla gestione delle attività che il piano prevede di insediare nelle strutture recuperate, per il tramite di una fondazione o altra figura giuridica composta, oltre che dalla Regione o dalla società di cui al comma 2, da soggetti giuridici aventi finalità pubbliche, esistenti in Valle d'Aosta o in aree alpine circostanti, associazioni interessate alla domanda dei servizi da insediare nelle strutture, istituzioni e soggetti privati interessati a fruire della struttura per lo svolgimento delle attività economiche previste dal piano.

4. I criteri di priorità ed i vincoli da osservarsi dalla Regione o dalla società di cui al comma 2 e dalla fondazione o altra figura giuridica di cui al comma 3 sono fissati con atti amministrativi della Giunta regionale sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui al comma 1.

4bis. Nelle more della costituzione della fondazione o di altra figura giuridica di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla gestione e manutenzione delle strutture recuperate tramite la società Finbard S.p.A., con sede unica, legale e amministrativa, in Comune di Bard, mediante trasferimenti alla gestione speciale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 16/1982 (*) (1).

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per i fini di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di lire 70.778 milioni, per il periodo 1996/2002, prevista nel piano per l'attuazione del complesso di investimenti di cui allo stesso art. 2 e l'eventuale suo trasferimento alla gestione speciale FINAOSTA, ad integrazione dell'apposito fondo. A riguardo si provvede mediante utilizzo (**):

a) della somma di lire 13.882 milioni, necessaria per l'attuazione del primo stralcio funzionale, resa disponibile in applicazione del DOCUP Valle d'Aosta 1994/1996 per il conseguimento dell'ob. n. 2 di cui al Reg. CEE 2052/88, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 744, del 22 giugno 1994, dalla Commissione europea con decisione C-94-3404, del 16 dicembre 1994 e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione in data 10 maggio 1995 e iscritta al capitolo 25022 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996, per lire 12.802 milioni in termini di competenza e per lire 216 milioni e 864 milioni, quali residui passivi provenienti, rispettivamente, dagli esercizi finanziari 1994 e 1995;

b) della somma di lire 56.896 milioni, necessaria per l'attuazione dei successivi stralci funzionali di investimento, che sarà resa disponibile a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 con legge finanziaria, per le quote a carico della Regione e con legge di bilancio, per le quote a carico dell'Unione europea e dello Stato.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*) Si veda ora l'art. 6 della L.R. 16 marzo 2006, n. 7.

(**) Il periodo previsto, già prorogato dall'art. 23, comma 3, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21, e dall'art. 10, comma 1, della L.R. 3 agosto 2006, n. 15, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 42, comma 2, della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

(1) Comma così modificato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 23, comma 1, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21, il testo del comma 4bis dell'articolo 2 recitava:

"4bis. Nelle more della costituzione della fondazione o di altra figura giuridica di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla gestione e manutenzione delle strutture recuperate tramite la società Finbard S.p.A., mediante trasferimenti alla gestione speciale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 16/1982.".