Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 24 01 1989

Bollettino ufficiale 31 1 1989 n. 6

Ulteriori modificazioni della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni recante interventi a sostegno dell’occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni.

Art. 1

(Validitą dei progetti)

1. La validitą dei progetti per ottenere i finanziamenti di cui ai titoli I, II e III della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 recante interventi a sostegno dell’occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1987, n. 97, č prorogata al 31 dicembre 1989.

Art. 2

(utilizzazione di lavoratori in disoccupazione speciale)

1. I finanziamenti agli enti locali di cui al titolo III della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni sono erogati anche per progetti che prevedono l’utilizzazione di lavoratori che, senza soluzione di continuitą con l’intervento straordinario di cassa integrazione guadagni, sono ammessi al trattamento di cui all’articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Per l’applicazione della presente legge č autorizzata la spesa di L. 1.450.000.000 per l’anno 1989.

2. Gli oneri previsti nel comma precedente graveranno sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione per l’anno 1989 corrispondenti ai capitoli 22704, 35602, 36475, 36477 e 36705 del bilancio di previsione per l’anno 1988 nel modo seguente:

per L. 400.000.000 al cap. 22704

per L. 100.000.000 al cap. 35602

per L. 500.000.000 al cap. 36475

per L. 100.000.000 al cap. 36477

per L. 350.000.000 al cap. 36705

3. Alla copertura degli oneri indicati nei commi precedenti si provvede mediante utilizzo per L. 1.450.000.000 delle risorse disponibili gią iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1988/ 1990.

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.