Legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 10 04 1985

Bollettino ufficiale 19 4 1985 n. 5

Istituzione dell’Institut valdôtain de l’artisanat typique.

Art. 1

1. È istituito, con sede in Aosta, l’Institut valdôtain de l’artisanat typique (IVAT), avente personalità giuridica ed autonomia amministrativa.

2. L’IVAT ha il compito di sviluppare ed incrementare l’artigianato tipico valdostano e di commerciare i prodotti artigianali regionali che raggiungono un elevato livello di qualità.

Art. 2

1. I prodotti commerciati dall’IVAT saranno contrassegnati con un marchio di tutela; il relativo emblema sarà registrato.

Art. 3

1. L’Ente è retto da un consiglio di amministrazione costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è composto da:

- un presidente nominato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti;

- quattro rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale, di cui uno designato dalla minoranza, scelti fra esperti di problemi artistici od economici e di mercato all’esterno del Consiglio stesso;

- quattro rappresentanti degli artigiani designati dalle categorie dell’artigianato tipico.

3. La funzione di segretario del consiglio di amministrazione sarà svolta da un funzionario dell’Assessorato dell’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, designato dall’Assessore.

Art. 4

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell’Ente.

2. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 5

1. Il consiglio di amministrazione può nominare un consiglio direttivo composto dal presidente e da due consiglieri.

2. - Le attribuzioni del consiglio direttivo saranno determinate nello statuto per il funzionamento e la gestione dell’IVAT, che sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sentito il consiglio di amministrazione dell’IVAT e la Commissione consiliare per lo sviluppo economico.

3. Spetta comunque al consiglio di amministrazione:

1) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

2) la formazione dei programmi annuali di attività dell’Ente;

3) l’assunzione ed il licenziamento del personale;

4) l’acquisto e l’alienazione di beni immobili;

5) l’approvazione di regolamenti interni sull’ordinamento dei servizi, degli uffici e del personale.

Art. 6

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze.

Art. 7

1. La valutazione qualitativa dei prodotti artigianali, che potranno essere contrassegnati con il marchio di tutela e commerciati dall’IVAT, sarà effettuata da una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da tre esperti, di cui uno designato dal consiglio di amministrazione dell’IVAT e due nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sentite le associazioni di categoria interessate. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

2. Il consiglio di amministrazione dell’IVAT potrà autorizzare la marchiatura di prodotti artigianali non acquistati o commerciati dall’Ente, purché gli stessi siano stati valutati dalla commissione tecnica.

3. Contro la valutazione della commissione tecnica è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al consiglio di amministrazione che decide in modo definitivo entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 8

1. Al presidente del consiglio di amministrazione è dovuta una indennità mensile determinata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale permanente per lo sviluppo economico, in misura non superiore al 50 percento dell’indennità di carica dei consiglieri regionali.

2. Agli altri componenti degli organi e commissioni dell’Ente può essere riconosciuto dal consiglio di amministrazione un gettone giornaliero di presenza, in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 9

1. L’IVAT provvede al proprio finanziamento:

a) con stanziamenti di fondi da parte della Regione;

b) con i proventi della sua attività;

c) con erogazioni di enti pubblici e di privati;

d) con le rendite patrimoniali.

Art. 10

1. Il controllo sugli atti dell’IVAT è esercitato ai sensi della legge regionale 15 maggio 1978, n¿ 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

1. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, procede allo scioglimento dell’organo, nominando in sua vece un commissario, che curerà la gestione dell’Ente fino alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

2. Il nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere costituito entro i sei mesi successivi alla nomina del commissario.

Art. 12

1. È autorizzato a favore dell’IVAT un finanziamento di lire 460 milioni per l’anno 1985 e di lire 500 milioni annui a partire dall’anno 1986, con imputazione della relativa spesa allo istituendo capitolo 36750 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1985

- quanto a lire 230.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 36500 parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985;

- quanto a lire 230.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985 a valere sull’intervento previsto nell’allegato n. 8 del bilancio stesso, concernente il contributo per il funzionamento dell’EVART;

- per gli anni 1986-1987 mediante utilizzo della somma di lire 1.000.000.000 iscritta al programma 2.2.2.10 Interventi promozionali per l’artigianato del bilancio pluriennale della Regione 1985/ 1987.

3. Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 13

1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

cap. 36500 " Contributi all’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico

- LR 9 maggio 1963, n. 12

- LR 30 gennaio 1981, n. 10

- LR 24 dicembre 1982, n. 97

- LR 28 dicembre 1983, n. 76

- LR 9 luglio 1984, n. 38

L. 230.000.000

cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 230.000.000

In aumento

cap. 36750 (di nuova istituzione)

" Contributo all’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique -( IVAT) "

- LR 10 aprile 1985, n. 10 L. 460.000.000

Art. 14

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.