Legge regionale 11 aprile 1984, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 11 04 1984

Bollettino ufficiale 7 5 1984 n. 3

Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61, riguardante le norme per l’utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell’Unità sanitaria locale.

Art. 1

Alla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Nell’articolo 8 la parola " sezioni " è soppressa.

2. Il punto 4 dell’ultimo comma dell’articolo 12 è soppresso.

3. L’articolo 14 è sostituito dal seguente: "( Formazione e approvazione del bilancio annuale).

Salvo diverse disposizioni emanate dallo Stato il bilancio di previsione è predisposto dal Comitato di gestione dell’Unità sanitaria locale entro il 31 ottobre dell’anno precedente cui il bilancio si riferisce.

Entro il trenta settembre dell’anno precedente cui il bilancio si riferisce, ogni comitato di zona di cui all’articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, può far pervenire, al Presidente del Comitato di gestione dell’Unità sanitaria locale, proposte di spesa, tenuto conto delle indicazioni del piano socio - sanitario regionale vigente, nonché della relativa gestione e verifiche.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dall’assemblea dell’Unità sanitaria locale a maggioranza assoluta dei componenti entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmesso alla Giunta regionale e alla Commissione regionale di controllo.

La data del 30 novembre di cui al comma precedente può essere variata qualora disposizioni statali prevedano un termine diverso.

Il bilancio di previsione, reso esecutivo, è trasmesso ai singoli comuni facenti parte dell’USL e costituisce allegato al bilancio di previsione di tali comuni.

Il termine previsto dall’articolo 41, primo comma, della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, è modificato in trenta giorni ".

4. L’articolo 19 è sostituito dal seguente:

"( Fondi di riserva) Nel bilancio di previsione dell’Unità sanitaria locale è istituito, nel titolo primo un fondo di riserva ordinario di importo non superiore al 5 per cento delle spese correnti.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario è effettuato con deliberazione del Comitato di gestione per provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell’esercizio.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva è effettuato con deliberazione del Comitato di gestione, da sottoporre a ratifica dell’assemblea generale nella prima riunione successiva. È vietata l’imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spese al fondo di riserva di cui al presente articolo ".

5. Il secondo comma dell’articolo 21 è sostituito dal seguente:

" Sono altresì vietati gli storni tra residui, nonché tra residui e competenza e viceversa, così come gli storni tra capitoli di spesa aventi vincoli di destinazione, salvo diverse espresse disposizioni statali ".

6. Al primo comma dell’articolo 23 sono soppresse le seguenti parole " vincolate a scopi specifici ".

All’ultimo comma del medesimo articolo 23, sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che tardive assegnazioni dello Stato o della Regione comportino la necessità di derogare da tale termine ".

7. Nell’articolo 26, le parole " l’ufficio " sono sostituite dalle parole " il servizio ".

8. Il terzo comma dell’articolo 27, è sostituito dal seguente:

" Gli ordini di riscossione sono firmati congiuntamente dal Presidente del Comitato di gestione dell’Unità sanitaria locale e dal responsabile del servizio economico - finanziario, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli ".

9. Il terzo comma dell’articolo 29 è sostituito dai seguenti:

" Le anticipazioni concesse dall’Istituto Tesoriere devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono state contratte.

Anticipazioni per esigenze di cassa possono essere disposte dalla Regione ".

10. Il secondo comma dell’articolo 33, è sostituito dal seguente:

" La liquidazione è effettuata dai servizi competenti, i cui responsabili attestano la regolarità della spesa, previa verifica dell’adempimento di impegno o dei ruoli per le spese fisse e della rispondenza tecnica delle relative note di spesa. Il servizio economico - finanziario, in base alle note di spesa, ed all’inerente documentazione, riscontra l’esattezza delle somme liquidate, la rispondenza dell’impegno assunto, il riferimento del capitolo del bilancio o del conto dei residui ed effettua la registrazione ".

11. Il primo e secondo comma dell’articolo 34 sono sostituiti dai seguenti:

" Il pagamento delle spese liquidate ai sensi dell’articolo precedente è ordinato dal servizio economico - finanziario mediante mandati diretti, individuali o collettivi.

I titoli di spesa di cui al comma precedente sono firmati congiuntamente dal presidente del Comitato di gestione dell’Unità sanitaria locale e dal responsabile del servizio economico - finanziario, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli. I titoli di spesa sono tratti sull’Istituto Tesoriere dell’Unità sanitaria locale ".

12. All’ultimo comma dell’articolo 35, dopo la parola " legali ", sono aggiunte le seguenti parole:

" da determinare e approvare con apposita deliberazione del Comitato di gestione ".

13. All’articolo 39 è aggiunto il seguente comma: " La misura percentuale delle commissioni bancarie per il servizio di tesoreria è stabilita dalle norme statali ".

14. Nell’articolo 40 le parole " ufficio tecnico - economale " sono sostituite da: " servizio economico - finanziario ".

15. Il primo comma dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:

" Qualora si renda necessario dare corso sollecitamente all’esecuzione di spese di natura operativa, il presidente del Comitato di gestione può disporre, con proprio atto motivato, la liquidazione e il pagamento delle spese mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti ".

16. L’articolo 47 è sostituito dal seguente: "( Invio del rendiconto ai Comuni)

Il rendiconto generale annuale dell’Unità sanitaria locale è trasmesso ai singoli comuni e costituisce allegato del conto consuntivo degli stessi ".

17. All’articolo 48 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

" b) abbiano dato esecuzione a deliberazioni che non siano state ratificate o approvate nei modi di legge ".

18. All’articolo 49 sono soppresse le seguenti parole finali: " ovvero non risultino immediatamente eseguibili".

19. Al primo comma dell’articolo 50 sono soppresse le seguenti parole finali: " ovvero non risultino immediatamente eseguibili ".

20. L’articolo 55 è sostituito dal seguente: "( Controlli e verifiche)

La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività dell’USL al fine di assicurarne la conformità agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, per accertarne la corrispondenza con la programmazione sanitaria nazionale ed il piano socio - sanitario regionale, nonché per verificarne la congruenza tra i costi dei servizi ed i relativi benefici. A tal fine, la Giunta regionale, con appositi atti deliberativi, può emanare indirizzi e direttive nel rispetto dei principi stabiliti dalle vigenti leggi regionali in materia e di quanto previsto dal piano socio - sanitario regionale.

La gestione contabile - amministrativa dell’Unità sanitaria locale è sottoposta al controllo del Collegio dei revisori dei conti, disciplinato con legge regionale, ai sensi dell’articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181".

21 L’ultimo comma dell’articolo 56 è sostituito dal seguente:

" Ove dalle verifiche di cassa risulti che la gestione manifesta un disavanzo, gli organi dell'Unità sanitaria locale adottano i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo e a recuperare il disavanzo stesso, in relazione a quanto stabilito da leggi dello Stato o della Regione ".

22. Al primo comma dell’articolo 68, dopo le parole iniziali " I contratti ", sono aggiunte le seguenti: " per forniture ".

23. Il primo comma dell’articolo 69 è sostituito dal seguente:

" Salvo quanto previsto dal successivo articolo 82 e con esclusione delle forniture di beni o servizi, la cui produzione è garantita da privativa industriale, tutti i contratti dell’Unità sanitaria locale sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto - concorso, secondo le norme stabilite dalla presente legge ".

24. L’articolo 72 è sostituito dal seguente:

"( Licitazione e trattativa privata)

I contratti di importo pari o superiore a lire 50 milioni devono essere preceduti da licitazione privata.

Quelli di importo inferiore a lire 50 milioni purché non rappresentino frazionamento o ripetizione di precedenti lavori o forniture, possono essere preceduti da trattativa privata, che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee.

La procedura di cui al comma precedente può essere adottata previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti e nei casi di rescissione di contratto, ove ciò sia ritenuto necessario o

conveniente assicurarne l’esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

b) quando l’urgenza, espressamente riconosciuta dal Comitato di gestione, sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione;

c) quando l’acquisto o la fornitura di beni o servizi sono condizionati da privativa industriale; d) quando trattasi di acquisti di apparecchiature, attrezzature e strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obiettivamente necessari;

e) quando si devono acquistare o prendere in affitto locali destinati ad uffici, presidi e servizi dell’Unità sanitaria locale.

I contratti per importo di somma pari o inferiori a lire 5 milioni possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta ".

Art. 2

L’importo di lire 20 milioni, previsto al primo comma dell’articolo 82 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61, è elevato a lire 30 milioni.

Art. 3

L’importo di lire 5 milioni, previsto dall’articolo 83 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61, è elevato a L. 10 milioni.

Art. 4

Nella legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61, le parole " ufficio economico - finanziario " sono sostituite dalle parole " servizio economico - finanziario ".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.