Legge regionale 4 aprile 1974, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 04 04 1974

Bollettino ufficiale 13 5 1974 n. 3

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° gennaio 1968 - 31 dicembre 1968.

Art. 1

(APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO - SITUAZIONI: DI CASSA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE)

Il conto consuntivo della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario primo gennaio 1968 - 31 dicembre 1968, revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

SITUAZIONE DI CASSA

- Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1967 L. 2.221.536.252

- Riscossioni nell’esercizio 1968 L. 22.358.493.862

Totale delle riscossioni L. 24.580.030.114

- Pagamenti nell’esercizio 1968 L. 19.414.402.143

Fondo di cassa al 31 dicembre 1968 L. 5.165.627.971

SITUAZIONE FINANZIARIA

- Fondo di cassa al 31 dicembre 1968 L. 5.165.627.971 - Residui attivi al 31 dicembre 1968 L. 8.257.954.238

Totale dell’attivo al 31 dicembre 1968 L. 13.423.582.209 - Residui passivi al 31 dicembre 1968 L. 13.449.945.175 Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1968 L. 26.362.966

TABELLA RISTRUTTURATA SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1967 L. 439.577.420

- Variazioni attive nell’esercizio 1968: in aumento dell’attivo L. 11.194.228.913 in diminuzione del passivo L. 4.734.069.115 per un totale di L. 15.928.298.028

Totale dell’attivo L. 16.367.875.448

- Variazioni passive nell’esercizio 1968: in diminuzione dell'attivo L. 6.764.221.338 in aumento del passivo L. 8.102.879.644 per un totale di L. 14.867.100.982

Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1968 L. 1.500.774.466

Art. 2

(GESTIONE DI COMPETENZA: ENTRATE)

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, per rimborso di crediti e per accensione di prestiti della Regione accertate nell’esercizio finanziario primo gennaio 1968 - 31 dicembre 1968 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:

- per entrate di competenza accertate L. 23.075.063.345 delle quali:

- riscosse per entrate di competenza L. 16.969.186.247

- rimaste da riscuotere L. 6.105.877.098

Art. 3

(GESTIONE DI COMPETENZA: SPESE)

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti della Regione accertate nell’esercizio finanziario primo gennaio 1068 - 31 dicembre 1968 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed accertate in L. 23.092.168.243 delle quali:

- pagate L. 14.989.288.628

- rimaste da pagare L. 8.102.879.615

Art. 4

(GESTIONE DI COMPETENZA: RIASSUNTO ENTRATE E SPESE)

È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario primo gennaio 1968 - 31 dicembre 1968:

- ENTRATE L. 23.075.063.345

- SPESE L. 23.092.168.243

Disavanzo della gestione di competenza dell’esercizio 1968 L. 17.104.898

Art. 5

(RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario primo gennaio 1968 - 31 dicembre 1968 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 8.257.954.238 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 7.607.387.022

- Minori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1967 e precedenti L. 66.002.267

Differenza L. 7.541.384.755

- Residui attivi riscossi in conto esercizio 1967 e precedenti L. 5.389.307.615

- Residui attivi esercizio 1967 e precedenti rimasti da riscuotere al 31- 12- 1968 L. 2.152.077.140

- Residui attivi accertati in conto esercizio 1968 (articolo 2) L. 6.105.877.098

- Totale residui attivi al 31- 12- 1968 L. 8.257.954.238

Art. 6

(RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario primo gennaio 1968 - 31 dicembre 1968 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 13.449.945.175 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 9.831.861.690

- Residui passivi pagati in conto esercizio 1967 e precedenti L. 4.425.113.515

Differenza L. 5.406.748.175

- Residui passivi esercizio 1967 e precedenti riconosciuti insussistenti L. 59.682.615

- Residui passivi esercizio 1967 e precedenti

rimasti da pagare al 31- 12- 1968 L. 5.347.065.560 - Residui passivi accertati in conto esercizio 1968 (articolo 3) L. 8.102.879.615

- Totale residui passivi al 31- 12- 1968 L. 13.449.945.175

Art. 7

(SITUAZIONE FINANZIARIA)

È accertato ed approvato nell’ammontare di L. 26.362.966 il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1968, risultante come segue:

VARIAZIONI MIGLIORATIVE

- Miglioramento della gestione dei residui passivi (articolo 6) L. 59.682.615

TABELLA RISTRUTTURATA VARIAZIONI PEGGIORATIVE

- Disavanzo esercizi precedenti L. 2.938.416

- Peggioramento della gestione della competenza (articolo 4) L. 17.104.898

- Peggioramento della gestione dei residui attivi (articolo 5) L. 66.002.267 per un totale di L. 86.045.581

- Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio primo gennaio 1968 - 31 dicembre 1968 L. 26.362.966

Art. 8

(SITUAZIONE PATRIMONIALE)

La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1968 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

TABELLA RISTRUTTURATA

ATTIVO

Beni immobili L. 3.475.255.710

Beni mobili L. 1.231.181.845

Crediti diversi L. 15.799.384.566

per un totale di L. 20.505.822.121

PASSIVO

Mutui passivi L. 5.303.477.480

Debiti diversi L. 13.701.570.175

per un totale di L. 19.005.047.655

Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1968 L. 1.500.774.466

Art. 9

Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1967, n. 33, è convalidato il prelievo della somma di Lire sessantaduemilionicinquantamila dal capitolo 110 del bilancio " Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese " come da provvedimento della Giunta Regionale n. 5130 in data 31 dicembre 1968.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.