Legge regionale 26 giugno 1972, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 26 06 1972

Bollettino ufficiale 30 6 1972 n. 7

INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE NELLE SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LO SGOMBERO DELLA NEVE SULLE STRADE COMUNALI DI ALLACCIAMENTO A FRAZIONI.

Art. 1

È autorizzato l’intervento finanziario della Regione, per il quinquennio 1972- 1976, nelle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria e per lo sgombero della neve sulle strade comunali di allacciamento a frazioni o villaggi abitati.

Art. 2

L’intervento finanziario della Regione sarà attuato mediante la concessione, ai Comuni interessati, di un contributo annuo di lire duecentomila per ogni chilometro di strada classificata comunale di allacciamento a frazione o villaggio abitati tutto l’anno e sulla quale il Comune proprietario provvede ai servizi di manutenzione ordinaria e di sgombero della neve.

Per le frazioni di chilometro, il contributo regionale sarà determinato e concesso in quote proporzionali.

Sono escluse le strade, le vie e le piazze comprese nei concentrici urbani dei capoluoghi comunali.

Art. 3

Per ottenere l’intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge i Comuni debbono presentare domanda all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, allegando copia delle deliberazioni di classificazione delle strade, con conseguente impegno a provvedere alla manutenzione delle strade stesse ed al servizio di sgombero della neve.

Art. 4

I contributi regionali sono concessi con deliberazioni della Giunta Regionale, previo accertamento, da parte dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, dell’avvenuto regolare espletamento del servizio di manutenzione e di sgombero della neve sulle strade comunali durante tutto l’anno.

Art. 5

Per l’intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge è autorizzata, per il quinquennio 1972- 1976, la spesa annua massima di Lire 200 milioni, da stanziare al seguente capitolo 512 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 e dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni 1973, 1974, 1975 e 1976 " Spese, contributi e sussidi per la manutenzione di strade comunali, sgombro neve e spese accessorie ".

Per la copertura e il finanziamento della spesa annua di Lire 200 milioni è approvato lo stanziamento di Lire 200 milioni al sopracitato capitolo 512 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972, mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. -Spese correnti. - Allegato E).

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.