Legge regionale 20 marzo 1970, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 20 03 1970

Bollettino ufficiale 10 4 1970 n. 4

MODIFICAZIONE ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1964, N. 8, RIGUARDANTE INTERVENTI TECNICO-FINANZIARI PER LA COSTRUZIONE, LA SISTEMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA’.

Art. 1

La norma della lettera a) dell’articolo 2 della legge regionale 22- 6- 1964 n. 8, - concernente interventi tecnico - finanziari della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità -, è modificata come segue:

" a) mediante concessione di contributi in misura non inferiore al 30 percento e non superiore al 70 per cento delle spese riconosciute sussidiabili per l’esecuzione delle opere, tenuto conto delle condizioni finanziarie dell’Ente o Istituto richiedente, nonché dell’importanza ed entità delle opere. Per l’esecuzione di opere di costruzione e di ammodernamento di acquedotti intercomunali da parte di Consorzi di Comuni appositamente costituiti, la misura massima di detti contributi può essere elevata sino al 90 percento delle spese riconosciute sussidiabili ".

Art. 2

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.