Legge regionale 25 maggio 1962, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 25 05 1962

Bollettino ufficiale 31 5 1962

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società p.a. "Pila", con sede in Aosta, per il finanziamento parziale delle spese di costruzione della sciovia del Couis (conca di Pila).

Art. 1

È autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, di nuovo capitale azionario della Società pa "Pila", con sede in Aosta, per l’ammontare di spesa di Lire ventitremilioni, per il finanziamento della spesa di costruzione della sciovia del Couis (conca di Pila), ai fini dell’attrezzatura e della valorizzazione della zona turistica di Pila.

Art. 2

Per il finanziamento della spesa di Lire ventitremilioni, a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 -30 giugno 1962:

Variazione in aumento alla parte prima - Entrata:

- lo stanziamento del capitolo 34 (Provento gestione degli stabilimenti speciali di Saint-Vincent) è ulteriormente aumentato di Lire ventitremilioni.

Variazione in aumento alla parte seconda - Spesa:

- lo stanziamento del capitolo 191 (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali) è ulteriormente aumentato di Lire ventitremilioni.

Art. 3

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo 1 ed alla approvazione e liquidazione della spesa relativa si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto della Società pa "Pila", della quale la Regione Autonoma della Valle d’Aosta è azionista e in conformità delle deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione della Società stessa.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.