Legge regionale 3 dicembre 2020, n. 10 - Testo storico

Legge regionale 3 dicembre 2020, n. 10

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica di variazioni di bilancio e altri interventi urgenti.

(B.U. del 4 dicembre 2020, n. 67)

INDICE

Art. 1 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione

Art. 2 - Ratifica di variazioni di bilancio

Art. 3 - Remunerazione del personale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazioni alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8

Art. 4 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti

Art. 5 - Disposizioni in materia di unità speciali di continuità assistenziale. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

Art. 6 - Estensione del bonus per i nuovi operatori economici

Art. 7 - Interventi urgenti in materia di politiche sociali. Modificazione alla l.r. 8/2020

Art. 8 - Misure di compensazione del settore agricolo per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1)

Art. 9 - Bonus ai bed & breakfast. Modificazione alla l.r. 8/2020

Art. 10 - Contributo a fondo perduto per l'acquisto di un sistema di bigliettazione integrato on line per lo sci di fondo

Art. 11 - Contributo a fondo perduto per le aziende esercenti impianti a fune sul territorio regionale per i giorni di apertura nel periodo dal 1° novembre 2020 al 27 dicembre 2020

Art. 12 - Contributo ai Comuni per gli eventi meteo avversi del mese di ottobre 2020

Art. 13 - Misure a sostegno dell'occupazione nelle PMI. Modificazione alla l.r. 8/2020

Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato B, per un importo complessivo di euro 2.918,24.

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato A, per un importo complessivo di euro 492.873,64.

3. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020/2022 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva) e Programma 03 (Altri Fondi) e nei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 2

(Ratifica di variazioni di bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ratificate le variazioni approvate con le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai seguenti allegati:

Allegato C): DGR n. 468 del 9 giugno 2020;

Allegato D): DGR n. 714 del 5 agosto 2020;

Allegato E): DGR n. 759 del 14 agosto 2020;

Allegato F): DGR n. 1120 del 9 novembre 2020;

Allegato G): DGR n. 1186 del 23 novembre 2020.

Art. 3

(Remunerazione del personale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazioni alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020, è autorizzato, per l'anno 2020, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del d.l. 18/2020, il trasferimento all'Azienda USL della Valle d'Aosta della somma di euro 1.850.274. Le predette risorse si aggiungono a quelle, pari a euro 526.051, previste per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nella tabella A) allegata al d.l. 18/2020 e a quelle, pari a euro 399.086, indicate, per l'anno 2020, nell'allegato C) al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le modalità di assegnazione delle risorse regionali sono oggetto di contrattazione tra l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali del comparto e delle aree dirigenziali.

2. In attuazione del principio di autofinanziamento del sistema sanitario regionale di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'anno 2020, è autorizzato il trasferimento all'Azienda USL della Valle d'Aosta della somma di euro 410.000, da destinare, sulla base di quanto stabilito in sede di contrattazione tra l'Azienda USL e le organizzazioni sindacali di categoria, anche tenuto conto degli importi determinati per le categorie professionali corrispondenti in esito alla contrattazione di cui al comma 1, al personale dell'Azienda USL con contratto atipico, anche autonomo, somministrato o convenzionato che abbia prestato attività lavorativa in strutture o servizi operanti in forma diretta o indiretta per l'emergenza COVID-19, a titolo di indennità di disagio una-tantum.

3. Le risorse destinate al finanziamento dei maggiori costi per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono incrementati, per l'anno 2020, di euro 1.139.726 a valere sui trasferimenti per i livelli essenziali di assistenza (LEA) Missione 13 (Tutela della Salute), programma 01 (Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente per la Garanzia dei Lea), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2020-2022.

4. Al finanziamento dell'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, determinato complessivamente, per l'anno 2020, in euro 3.400.000, si provvede con l'utilizzo delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti conseguenti all'abrogazione, per effetto del comma 8, lettera e), dell'articolo 15 della l.r. 8/2020.

5. Al fine di far emergere e trattare, ove possibile precocemente, eventuali patologie conseguenti al contagio da COVID-19, i residenti in Valle d'Aosta risultati contagiati nei mesi da luglio a dicembre 2020 sono esonerati, limitatamente al 2020, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quanto già previsto dall'articolo 12 della l.r. 8/2020.

6. Per i giorni di positività a far data dal giorno di esecuzione del tampone, poi risultato positivo, fino alla ricezione dell'ultimo tampone con esito negativo nei mesi da giugno a dicembre 2020, gli utenti contagiati da COVID-19 in trattamento TD 2 dei nuclei residenziali per il trattamento delle persone affette da demenza (NRTD), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 12 marzo 2018, e quelli in trattamento presso le strutture residenziali per la salute mentale, le dipendenze patologiche e i disturbi del comportamento alimentare sono esentati, limitatamente al 2020, dal pagamento della retta.

7. I mancati introiti di cui al comma 6 sono compensati da parte dell'Azienda USL mediante versamento dei corrispettivi agli enti gestori.

8. Alla l.r. 8/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 11, le parole: "per euro 5.032.500" sono sostituite dalle seguenti "per euro 1.632.500" ed è soppressa la parola "15";

b) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 11, le parole: "per euro 5.393.481" sono sostituite dalle seguenti: "per euro 8.793.481";

c) al comma 4 dell'articolo 11, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e f)";

d) al comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole: "alla spesa sanitaria" sono inserite le seguenti: "per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale";

e) l'articolo 15 è abrogato.

9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 6, quantificato in euro 50.000 per l'anno 2020, è a valere sulla Missione 13 (Tutela della Salute), programma 01 (Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente per la Garanzia dei Lea), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2020-2022. L'onere di cui al presente comma trova copertura mediante riduzione per pari importo delle risorse autorizzate nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) a finanziamento dell'articolo 50 della l.r. 8/2020.

10. La spesa sanitaria di parte corrente, già rideterminata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 8/2020 in euro 277.065.948,45 per l'anno 2020, è incrementata di euro 50.000 e rideterminata in euro 277.115.948,45 per l'anno 2020, per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 6.

11. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2020, già rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 8/2020 in euro 275.218.448,45 per l'anno 2020, è incrementato di euro 50.000 e rideterminato in euro 275.268.448,45 per l'anno 2020, per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 6.

12. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti)

1. La spesa per investimenti in ambito sanitario, già rideterminata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della l.r. 8/2020 in euro 15.568.164,17 per l'anno 2020, è incrementata di euro 430.000 per l'implementazione dei sistemi informativi finalizzati all'attivazione di sistemi di telemedicina e telepsichiatria, al fine di fornire alle strutture regionali per anziani e socio-sanitarie sul territorio il collegamento all'infrastruttura di fibra in banda ultra larga.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese di investimento).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione per pari importo delle risorse autorizzate nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese di investimento) a finanziamento dell'articolo 56 della l.r. 8/2020.

4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Disposizioni in materia di unità speciali di continuità assistenziale. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Il comma 6bis dell'articolo 29 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate dalla regione), è sostituito dal seguente:

"6bis. Le unità speciali di continuità assistenziale (USCA) sono strutture organizzative stabili, istituite dall'Azienda USL nell'ambito dell'area territoriale, in numero idoneo stabilito sulla base dei dati epidemiologici e sono collocate presso le sedi individuate dall'Azienda. Le USCA sono finalizzate all'assistenza sanitaria a domicilio dei pazienti e sono coordinate dal direttore del distretto. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce le direttive all'Azienda USL per la composizione e il funzionamento delle USCA.".

2. L'applicazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Estensione del bonus per i nuovi operatori economici)

1. In considerazione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus/contributo a fondo perduto di cui all'articolo 50 della l.r. 8/2020 è concesso anche alle imprese, singole o collettive, iscritte nel registro imprese, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, ivi comprese le società cooperative e consortili, e agli esercenti attività professionali, in forma singola o associata, titolari di partita IVA, attivi a partire dal 10 marzo 2020, a condizione che risultino tali al 3 novembre 2020 e al momento della presentazione della domanda. Il contributo è concesso a domanda, da presentarsi entro il 13 dicembre 2020, in misura pari a euro 3.000, eventualmente incrementato del 10 per cento nei casi di cui all'articolo 50, comma 7, della l.r. 8/2020, alle medesime condizioni previste dal citato articolo per gli operatori economici attivi dal 2020 e nel rispetto dei limiti e delle ulteriori condizioni previsti dagli articoli 60 e 61 della l.r. 8/2020.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 2.000.000, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura nella medesima missione e programma mediante riduzione per pari importo delle risorse autorizzate a finanziamento dell'articolo 50 della l.r. 8/2020.

3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

(Interventi urgenti in materia di politiche sociali. Modificazione alla l.r. 8/2020)

1. Le misure agevolative di cui all'articolo 23, comma 1, della l.r. 8/2020 sono prorogate, alle medesime condizioni previste dal predetto articolo, a tutto l'anno 2020.

2. Dalla data del 5 novembre sino al 31 dicembre 2020, gli ospiti delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani, pubbliche o convenzionate con la Regione, trasferiti per motivi sanitari presso altra struttura socio-assistenziale, di area sanitaria temporanea o socio-sanitaria hanno diritto, per la durata del trasferimento, alla conservazione del posto nella struttura di provenienza; per la durata del trasferimento, all'ente locale gestore o al gestore della struttura convenzionata con la Regione, che ospitava l'utente, è riconosciuta, con oneri a carico del bilancio regionale, un'indennità pari al 50 per cento dell'intera quota giornaliera prevista per ciascun assistito trasferito.

3. Per compensare i mancati introiti e i maggiori costi conseguenti al trasferimento degli ospiti della struttura socio-assistenziale ubicata in Comune di Gignod verso altre strutture per ivi consentire il ricovero di pazienti COVID-19, all'ente locale gestore è riconosciuto, per l'anno 2020, un contributo straordinario aggiuntivo di euro 150.000.

4. All'alinea del comma 2 dell'articolo 71 della l.r. 8/2020 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti".

5. Limitatamente ai trasferimenti dovuti per i servizi a favore di persone anziane resi dagli enti gestori nel corso dell'anno 2020, le risorse finanziarie, determinate in euro 900.000, disponibili sul bilancio regionale in conseguenza della limitazione dei trasferimenti regionali di cui all'articolo 18, comma primo, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili), dovuta alla contrazione degli inserimenti in struttura durante l'emergenza da COVID-19, sono redistribuite ai predetti enti gestori in proporzione al numero dei posti letto messi a disposizione.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 1.750.000, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo I (Spese correnti), di cui euro 1.500.000 per gli interventi di cui al comma 1, euro 100.000 per gli interventi di cui al comma 2, ed euro 150.000 per gli interventi di cui al comma 3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 avviene nei limiti delle risorse già stanziate e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

7. L'onere di cui al comma 6 trova copertura nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) mediante riduzione per pari importo delle risorse autorizzate a finanziamento dell'articolo 50 della l.r. 8/2020.

8. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi di finanza locale autorizzato dall'articolo 9 della l.r. 1/2020, così come rideterminata dall'articolo 19 della l.r. 8/2020, è ulteriormente incrementato di euro 1.750.000 per effetto delle misure disposte nel presente articolo.

9. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

(Misure di compensazione del settore agricolo per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1))

1 Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti negativi connessi all'emergenza da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione), è autorizzata la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), per l'acquisto di un numero massimo, a beneficiario, di venti animali, in sostituzione di quelli risultati positivi al virus BHV-1.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è quantificato in euro 100.000, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione per pari importi delle risorse autorizzate nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) a finanziamento dell'articolo 50 della l.r. 8/2020.

4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Bonus ai bed & breakfast. Modificazione alla l.r. 8/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 8/2020, le parole: "9 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2019.".

2. L'applicazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Contributo a fondo perduto per l'acquisto di un sistema di bigliettazione integrato on line per lo sci di fondo)

1. Al fine di mitigare il rischio contagio da COVID-19 nella pratica dello sci di fondo, per il solo anno 2020, è riconosciuto, in favore degli enti gestori di piste da sci di fondo di cui alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), un contributo per l'acquisto di un sistema di bigliettazione integrato on line utilizzabile in tutto il territorio regionale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente gestore o di un gestore delegato da presentarsi entro il 13 dicembre 2020.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 20.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese di investimento).

4. Al finanziamento dell'onere di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione per pari importi delle risorse autorizzate nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese di investimento) a finanziamento dell'articolo 56 della l.r. 8/2020.

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, unitamente alla definizione delle modalità con le quali è erogato il contributo di cui al presente articolo.

Art. 11

(Contributo a fondo perduto per le aziende esercenti impianti a fune sul territorio regionale per i giorni di apertura nel periodo dal 1° novembre 2020 al 27 dicembre 2020)

1. In considerazione dell'attività svolta a supporto del settore sportivo agonistico e professionistico dello sci alpino, è riconosciuto, in favore delle aziende esercenti impianti a fune sul territorio regionale interessate dalle misure restrittive per contenere l'epidemia da COVID-19, un contributo forfettario a fondo perduto sino a un massimo di euro 10.000 per comprensorio sciistico, per ogni giorno di apertura, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 27 dicembre 2020, riservato all'utilizzo esclusivo degli stessi da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o dalle rispettive federazioni, per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dei soggetti interessati da presentarsi entro il 13 dicembre 2020.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 500.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Al finanziamento dell'onere di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione per pari importi delle risorse autorizzate nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese di investimento) a finanziamento dell'articolo 56 della l.r. 8/2020.

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, unitamente alla definizione delle modalità con le quali è erogato il contributo di cui al presente articolo.

Art. 12

(Contributo ai Comuni per gli eventi meteo avversi del mese di ottobre 2020)

1. Per l'anno 2020, è autorizzata la concessione ai Comuni, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di un contributo pari all'intero importo delle spese ritenute ammissibili per la prima fase emergenziale relative alla tutela della pubblica incolumità, al ripristino dei collegamenti stradali, degli acquedotti, delle fognature o di altre opere igieniche, alla fornitura di beni e servizi, a seguito degli eventi meteo avversi del mese di ottobre 2020.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è quantificato in euro 1.034.351, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese di investimento) del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione per pari importo delle risorse autorizzate nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) a finanziamento dell'articolo 56 della l.r. 8/2020.

4. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi di finanza locale autorizzato dall'articolo 9 della l.r. 1/2020 così come rideterminato dall'articolo 19 della l.r. 8/2020, è ulteriormente incrementato di euro 1.034.351 per effetto delle misure disposte nel presente articolo.

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

(Misure a sostegno dell'occupazione nelle PMI. Modificazione alla l.r. 8/2020)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 62, comma 9, della l.r. 8/2020, è incrementata per l'anno 2020 di euro 1.500.000 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (spese correnti).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione per pari importi delle risorse autorizzate nella medesima Missione 15, Programma 03, Titolo 1 a finanziamento dell'articolo 63 della l.r. 8/2020.

3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".

4. L'articolo 63 della l.r. 8/2020 è abrogato.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.