Legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 - Testo storico

Legge regionale 18 giugno 2004, n. 10

Bollettino Ufficiale regionale 06 07 2004, n. 27

Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali.

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione disciplina con la presente legge il conferimento ad una società di capitali di beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali.

Art. 2

(Modalità di intervento)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti ad una società di capitali, a totale capitale regionale, esistente o ad una società per azioni da costituire mediante apposito mandato a Finaosta s.p.a., ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46.

2. In caso di costituzione di nuova società, il capitale iniziale della stessa è stabilito in euro 500.000.

3. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale della società di cui al comma 1, mediante versamenti in denaro, ai sensi della l.r. 16/1982, per un importo massimo di euro 500.000 per l'anno 2004 e per un importo massimo di euro 1.000.000 annui per gli anni 2005 e 2006.

4. La società di cui al comma 1 provvede, in particolare, ad acquisire in proprietà il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali, nonché gli impianti e le attrezzature correlati, curandone la valorizzazione, la gestione e l'eventuale alienazione.

Art. 3

(Conferimento dei beni regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a conferire, entro il 31 dicembre 2005, anche in più soluzioni, alla società di cui all'articolo 2, comma 1, beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali, nonché gli impianti e le attrezzature correlati, ad un valore determinato da un perito estimatore indipendente e a sottoscrivere, a tal fine, i relativi aumenti di capitale.

2. La valutazione peritale si basa sul criterio misto patrimoniale-reddituale.

3. Gli oneri inerenti al conferimento dei beni, a carico della Regione, sono valutati in complessivi euro 15.000.000, di cui euro 5.000.000 nell'anno 2004 e euro 10.000.000 nell'anno 2005.

4. La Giunta regionale è autorizzata, inoltre, a trasferire le proprie quote di partecipazione della società di cui all'articolo 2, comma 1, a Finaosta s.p.a., ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 16/1982.

5. Restano comunque fermi i diritti di godimento spettanti a terzi, sino al termine di scadenza previsto nel corrispondente titolo.

6. La società di cui all'articolo 2 assicura l'adempimento degli obblighi posti a carico della Regione dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e provvede a finanziare gli interventi sui beni immobili alle condizioni previste nei medesimi contratti.

Art. 4

(Indirizzi strategici)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, gli indirizzi strategici e gli eventuali programmi di dismissione dei beni della società che la Regione intende presentare in assemblea per il tramite del rappresentante di Finaosta s.p.a..

2. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio della società, relaziona al Consiglio regionale sull'attività della società e sull'attuazione dei programmi di cui al comma 1.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 5.500.000 per l'anno 2004, in euro 11.000.000 per l'anno 2005 e in euro 1.000.000 per l'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006:

a) nell'obiettivo programmatico 1.3.3. (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali) al capitolo 33100 (Spese per tributi fondiari, imposte e tasse);

b) nell'obiettivo programmatico 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti) al capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta s.p.a. per gli interventi della gestione speciale);

c) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) al capitolo 21820 (Spese per incarichi di consulenza).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo:

a) dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per l'anno 2004 per euro 500.000 e per gli anni 2005 e 2006 per annui euro 1.000.000 previsto al punto B.1.2. (Gestione immobili industriali) dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale;

b) degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) per euro 5.000.000 per l'anno 2005 e al capitolo 69320 (Quota capitale per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) per annui euro 5.000.000 per gli anni 2004 e 2005.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4.