Legge regionale 22 marzo 2000, n. 10 - Testo storico

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 10

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone).

(B.U. 28 marzo 2000, n. 14)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), è aggiunto il seguente:

"2bis. I contributi sono concessi anche ai soggetti la cui costituzione sia promossa dai concessionari di trasporto pubblico con autobus o dai concessionari di linee funiviarie in servizio pubblico per realizzare e gestire sistemi di tariffa unica integrata regionale.".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi, definisce il programma annuale e pluriennale di investimenti prevedendo la percentuale dei contributi da destinare ogni anno agli investimenti di cui all'art. 1.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

"1. I contributi sono erogati nella misura massima del settantacinque per cento del costo ammissibile a finanziamento secondo le disposizioni della presente legge.".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Il contributo può essere erogato nella misura massima del novanta per cento del costo per l'acquisizione di macchine obliteratrici e apparecchiature di controllo dell'utenza nell'ambito di sistemi di tariffa unica integrata regionale.".

Art. 4

(Abrogazione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 15/1995 è abrogato.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Domande di contributi)

1. La domanda per ottenere i contributi ai sensi della presente legge deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di trasporti, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda per i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), deve essere corredata del piano annuale o pluriennale degli investimenti aziendali, con l'indicazione dei mezzi che si intendono sostituire e di quelli che si intendono acquistare, unitamente al preventivo di costo.

3. La domanda per i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), deve indicare i motivi che giustificano l'intervento nell'ambito del piano annuale o pluriennale degli investimenti aziendali ed elencare i beni oggetto dell'intervento, le loro caratteristiche funzionali ed il preventivo di costo.

4. Salvo in casi di forza maggiore riconosciuti ed autorizzati dalla Giunta regionale, i beni oggetto di contributo non possono mutare la destinazione o essere alienati per un periodo di:

a) dieci anni per gli autobus e le attrezzature;

b) venticinque anni per gli immobili;

c) cinque anni per le attrezzature inerenti la tariffazione unificata.

I beni di cui alla lettera a) devono essere destinati ai servizi di trasporto pubblico locale affidati dalla Regione ai soggetti che hanno ricevuto i contributi.

5. I periodi di cui al comma 4 decorrono dalla data di fatturazione dei beni oggetto di contributo; qualora il soggetto che ha ricevuto il contributo contravvenga a quanto previsto in ordine alla destinazione d'uso o al divieto di alienazione, deve restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di mancata utilizzazione dei beni, maggiorata del dieci per cento; in caso di autorizzazione ai sensi del comma 4 la penale del dieci per cento non viene applicata.

6. Non si considera alienazione o cambio di destinazione la cessione di beni al soggetto subentrante nella gestione di linee di trasporto pubblico locale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea). In tal caso, il soggetto subentrante assume verso la Regione ed in relazione ai beni oggetto di contributo, i medesimi obblighi facenti capo al soggetto cedente fino al termine del periodo calcolato a partire dalla data di cui al comma 5. Dell'assunzione di tale obbligo occorre fare specifica menzione negli atti di trasferimento della proprietà dei beni.".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Istruttoria ed emanazione

degli atti)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla presentazione delle domande, prorogabili di sessanta giorni in caso di particolari esigenze istruttorie, determina le spese di investimento ammissibili a finanziamento, previa istruttoria delle domande di contributo, con particolare riferimento ai seguenti criteri:

a) coerenza con gli indirizzi del programma annuale o pluriennale di investimenti;

b) precedenza alla sostituzione di beni obsoleti;

c) funzionalità dei beni in rapporto al servizio a cui sono destinati.

2. La liquidazione avviene con provvedimento dirigenziale, su presentazione di regolari fatture, la cui quietanza di pagamento deve essere prodotta entro il termine fissato dal provvedimento stesso.

3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi e provvidenze regionali per analoghi interventi.".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 8)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Devono essere osservate le specifiche prescrizioni relative al sistema unificato grafico e informativo previste dalla l.r. 29/1997.".

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 10)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale, le aziende sono tenute a comunicare alla struttura regionale competente in materia di trasporti tutti i dati relativi ai servizi svolti.".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Cessazione del rapporto

concessionale)

1. La cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di attribuzione o di concessione dei servizi configura modificazione della destinazione d'uso dei beni secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, in ordine alle restituzioni.

2. Nei casi di cui al comma 1 non si dà luogo all'applicazione della penale del dieci per cento.".

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2bis, della l.r. 15/1995, introdotto dalla presente legge, possono presentare le domande di contributo relative all'anno 2000 secondo le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 6 della l.r. 15/1995.

2. Entro il termine di cui al comma 1, le aziende di trasporto che hanno presentato, nei termini previsti, le domande per i contributi relativi all'anno 1999, possono integrare le domande stesse per l'acquisizione di macchine obliteratrici, apparecchiature e tecnologie di controllo dell'utenza e di gestione del servizio, nell'ambito del programma approvato dalla Giunta regionale finalizzato alla realizzazione della tariffa unica integrata regionale.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.