Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 12 01 1993

Bollettino ufficiale 19 1 1993 n. 3

Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta.

TITOLO I

Configurazione, finalità ed effetti del Piano territoriale paesistico

Art. 1

1. Il piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è adottato e approvato, in Valle d’Aosta, nella forma di piano territoriale paesistico, PTP.

2. Il PTP è strumento di pianificazione urbanistica e di pianificazione paesaggistica riguardante l’intero territorio regionale determinando gli indirizzi generali di assetto di quest’ultimo.

3. Il PTP accoglie gli indirizzi generali e le specifiche indicazioni di cui all’articolo 15, comma 2, della legge

8 giugno 1990, n. 142, e sostituisce ad ogni effetto il piano previsto dall’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 di cui recepisce, nell’ambito delle proprie linee generali, le indicazioni fondamentali.

Art. 2

1. Le norme del PTP alla salvaguardia del valore estetico culturale del paesaggio e le altre espressamente indicate dal Piano medesimo prevalgono immediatamente sugli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza degli enti infraregionali.

2. In ogni caso, gli strumenti di pianificazione di ogni tipo formato dagli enti infraregionali devono essere coerenti o, in quanto meno, compatibili con il PTP.

Art. 3

1. Il PTP reca indirizzi e prescrizioni: queste ultime sono derogabili soltanto se il Piano medesimo espressamente lo consenta.

2. Il PTP reca altresì norme specifiche di tutela con riguardo ai beni di rilievo archeologico, storico e ambientale.

TITOLO II

Contenuto del Piano territoriale paesistico

Art. 4

1. Il PTP definisce:

a) l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e disciplina;

b) i sistemi di trasporto e di viabilità, le reti infrastrutturali e criteri localizzativi degli impianti, delle attrezzature e dei servizi di rilievo territoriale;

c) gli indirizzi e i criteri da osservarsi per la distribuzione territoriale delle attività e della popolazione;

d) i vincoli, le cautele e, in genere, le prescrizioni da applicarsi per la disciplina di uso e trasformazione delle diverse aree e delle diverse risorse, con particolare riguardo per la tutela del suolo e delle risorse primarie, dell’ambiente naturale e del patrimonio storico, artistico e culturale del paesaggio;

e) le condizioni da rispettare nell’attuazione di esso, con particolare riguardo per i casi in cui questa è subordinata alla formazione di strumenti urbanistici di dettaglio o di piani o programmi di settore o di progetti operativi di rilievo territoriale ovvero alla preventiva valutazione dell’impatto ambientale.

Art. 5

1. Il PTP individua ambiti territoriali definiti " unità locali ", al fine di coordinare in detti ambiti gli indirizzi e le prescrizioni di cui all’articolo 3.

2. Per ciascuna " unità locale " è redatta una scheda comprendente l’indicazione degli indirizzi e delle prescrizioni riferiti al rispettivo territorio.

Art. 6

1. Il PTP definisce e attua un sistema valutativo, essenzialmente qualitativo, per l’esplicitazione delle interazioni tra scelte di sviluppo ed esigenze di tutela da esso contemplate.

Art. 7

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale è disciplinata dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6.

2. In aggiunta agli interventi da sottoporre, sulla base di criteri quantitativi, alla procedura di cui al comma 1, previsti dalla legge regionale ivi citata, il PTP individua, sulla base di criteri qualitativi, ulteriori interventi da sottoporre alla procedura medesima.

TITOLO III

Procedure per la formazione e l’approvazione del Piano territoriale paesistico. Disposizioni di salvaguardia per il periodo intercorrente fra l’adozione e l’approvazione del Piano.

Art. 8

1. Le regole di partecipazione al procedimento di adozione del PTP sono tratte dalla legge regionale 6 settembre 1991 n. 59, in particolare dagli articoli da 7 a 10, con le modifiche e le integrazioni di cui all’articolo 11 della presente legge.

2. L’Assessore regionale all’Ambiente, Territorio e Trasporti provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

Art. 9

1. Il PTP reca le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell’articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 10

1. L’Assessore regionale all’Ambiente, Territorio e Trasporto, anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra le quali quelle richiamate nel precedente articolo 9, invia una copia del testo di PTP da adottare alle comunità montane e ai comuni della Valle d’Aosta.

2. Le Comunità montane e i comuni per esercitare l’attività di competenza istituzionale, esprimono parere, sul testo ad essi trasmesso, entro 90 giorni dalla ricezione del testo medesimo. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito in senso positivo.

3. Il parere delle comunità montane deve contenere le indicazioni urbanistiche presenti nel piano pluriennale di sviluppo socio - economico o, in sostituzione, nella relazione previsionale e programmatica di cui all’articolo 16 della legge regionale 2 novembre 1987 n. 91.

4. Il parere dei comuni è espresso in armonia con i contenuti della relazione previsionale e programmatica di cui all’articolo 3 della legge regionale 2 giugno 1988, n. 40.

Art. 11

1. La valutazione dell’impatto ambientale del PTP avviene con le procedure previste dall’articolo 8 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6.

Art. 12

1. La Giunta regionale, acquisiti i pareri dei Comuni e delle Comunità montane nonché della competente Commissione consiliare permanente, adotta il PTP e ne dà comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La consultazione, da parte dei cittadini, del PTP adottato dalla Giunta avviene nel corso di un periodo di sessanta giorni a far data dal giorno di pubblicazione della notizia di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale. I cittadini, anche come portatori di interessi diffusi o, comunque, non individuali, esercitano i diritti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59, rivolgendosi alla segreteria dell’Assessorato regionale dell’ambiente, territorio e trasporti. La facoltà di intervento, anche nelle forme previste dall’articolo 10, lettera b), della legge regionale n. 59 del 1991, può essere esercitata entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo utile per la consultazione del testo di PTP da adottare. La procedura prevista dal presente comma tiene luogo dalla comunicazione prevista dall’articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59. Detta procedura informativa è integrata con notizia da dare nella stampa a maggiore diffusione locale.

3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di Giunta di adozione del PTP nel Bollettino ufficiale, se non siano state apportate modificazioni al testo originario, o, in caso contrario, dal momento della ricezione, da parte dei singoli enti locali, del testo delle modificazioni adottate dalla Giunta regionale, non possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni in materia edilizia nè possono essere disposti o autorizzati lavori che contrastino con le indicazioni del PTP adottato dalla Giunta. Eventuali atti autorizzatori già disposti, ma che risultino in contrasto con le dette indicazioni, devono essere immediatamente sospesi, in attesa dell’entrata in vigore della legge regionale di approvazione del PTP I provvedimenti di diniego e quelli di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati a cura del sindaco. La violazione dei provvedimenti anzidetti è assoggettata alle sanzioni previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 13

1. Il PTP è presentato dalla Giunta regionale all’approvazione del Consiglio, che vi provvede con legge.

TITOLO IV

Disciplina degli altri strumenti regionali aventi attinenza con la pianificazione urbanistica e paesaggistica

Art. 14

1. Tutti gli strumenti regionali aventi ad oggetto singoli aspetti di pianificazione urbanistica e/o paesaggistica o procedimenti attuativi della pianificazione medesima sono approvati con atti amministrativi.

2. Gli atti legislativi attualmente contenenti strumenti di cui al comma 1 sono abrogati e sostituiti con atti amministrativi, salvo le parti eventualmente coperte da riserva di legge, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alle cui prescrizioni esse devono conformarsi. L’abrogazione ha effetto dalla data in cui divengono esecutivi i singoli atti amministrativi sostitutivi e ne è data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 15

1. La Giunta regionale cura che piani, o atti consimili, estranei al PTP ma aventi comunque attinenza con esso vengono adottati e/o sottoposti all’approvazione del Consiglio corredati di puntuali norme di coordinamento con il PTP medesimo.

2. Ove i piani o gli atti di cui al comma 1, che fossero approvati con legge regionale, d’iniziativa consiliare o popolare, determinassero l’abrogazione - o la modificazione - di parti del PTP, questa deve essere espressamente prevista.

Art. 16

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.