Legge regionale 9 gennaio 1992, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 09 01 1992

Bollettino ufficiale 21 1 1992 n. 4

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione perl’anno finanziario 1992 e del pluriennale 1992/1994 (Legge finanziaria per gli anni 1992/1994).

Art. 1

(Modificazioni alle autorizzazioni di spesa per il 1992 recate da leggi regionali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta) le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali sottoelencate sono modificate in aumento, limitatamente all’anno 1992, per le somme a fianco di ciascuna indicate:

lr 2 novembre 1987, n. 91

(cap. 20740) lire 4.000 milioni

(cap. 20760) lire 700 milioni

(cap. 20780) lire 1.500 milioni

lr 23 dicembre 1989, n. 79

(cap. 20680) lire 500 milioni

lr 9 gennaio 1986, n. 3

(cap. 58420) lire 4.600 milioni

(cap. 58480) lire 2.500 milioni

lr 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni

(cap. 58500) lire 850 milioni

(cap. 61080) lire 620 milioni

lr 16 agosto 1982, n. 37 e successive modificazioni

(cap. 58560) lire 500 milioni

lr 28 febbraio 1990, n. 10

(cap. 63500) lire 5.000 milioni

lr 31 luglio 1986, n. 37, articoli 2 e 3

(cap. 37840) lire 600 milioni

(cap. 37860) lire 110 milioni

Art. 28

(cap. 37960) lire 1.000 milioni

lr 29 ottobre 1985, n. 70

(cap. 40760) lire 145 milioni

lr 11 agosto 1975, n. 39

(cap. 40820) lire 650 milioni

lr 8 agosto 1989, n. 53

(cap. 67250) lire 150 milioni

lr 9 luglio 1990, n. 46

(cap. 38360) lire 1.000 milioni

lr 7 agosto 1986, n. 44 e successive modificazioni

(cap. 38800) lire 500 milioni

lr 3 dicembre 1982, n. 85 e successive modificazioni

(cap. 37000) lire 500 milioni

(cap. 38820) lire 3.000 milioni

(cap. 38840) lire 500 milioni

lr 10 agosto 1987, n. 65 e successive modificazioni

(cap. 37040) lire 1.000 milioni

(cap. 39660) lire 500 milioni

(cap. 39680) lire 500 milioni

lr 5 novembre 1981, n. 64

(cap. 39000) lire 125 milioni

lr 31 marzo 1977, n. 17 e successive modificazioni

(cap. 39440) lire 300 milioni

lr 27 luglio 1989, n. 43

(cap. 67430) lire 200 milioni

lr 21 agosto 1990, n. 50

(cap. 39520) lire 40 milioni

(cap. 39540) lire 55 milioni

(cap. 39560) lire 5 milioni

lr 19 ottobre 1989, n. 67 articolo 5 (cap. 52100) lire 3 milioni

lr 7 maggio 1985, n. 21

(cap. 40440) lire 80 milioni

lr 6 agosto 1985, n. 61 e successive modificazioni

(cap. 49400) lire 3.000 milioni

(cap. 52520) lire 5.000 milioni

lr 6 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni

(cap. 41650) lire 1.550 milioni

(cap. 41200) lire 2.000 milioni

(cap. 41360) lire 850 milioni

(cap. 41660) lire 3.000 milioni

(cap. 41720) lire 39.000 milioni

(cap. 41760) lire 9.000 milioni

(cap. 42800) lire 2.000 milioni

(cap. 42820) lire 5.000 milioni

(cap. 43700) lire 150 milioni

articoli 19, 20, 22

(cap. 44020) lire 8.000 milioni

(cap. 44040) lire 6.000 milioni

lr 28 giugno 1962, n. 13

(cap. 59620) lire 14.000 milioni

lr 12 agosto 1987, n. 70 articolo 21

(cap. 41380) lire 450 milioni

Art. 18

(cap. 44060) lire 500 milioni

lr 24 gennaio 1983, n. 1 articolo 8

(cap. 41620) lire 350 milioni

lr 18 novembre 1985, n. 71

(cap. 42000) lire 10 milioni

lr 18 agosto 1986, n. 49

(cap. 43240) lire 1.500 milioni

(cap. 43260) lire 400 milioni

(cap. 43300) lire 150 milioni

(cap. 43320) lire 100 milioni

(cap. 43340) lire 50 milioni

(cap. 43400) lire 1.500 milioni

lr 17 agosto 1987, n. 80 articoli 5 e 6

(cap. 46460) lire 350 milioni

Art. 7

(cap. 46480) lire 25 milioni

articolo 9 e 16

(cap. 46520) lire 10 milioni

lr 17 giugno 1988, n. 51

(cap. 46800) lire 800 milioni

lr 28 novembre 1985, n. 73 articolo 8

(cap. 35940) lire 7.650 milioni

lr 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni

(cap. 47300) lire 2.000 milioni

lr 24 gennaio 1989, n. 9

(cap. 47480) lire 500 milioni

(cap. 47500) lire 500 milioni

lr 20 maggio 1986, n. 24 articoli 9 e 13

(cap. 47560) lire 52 milioni

lr 29 gennaio 1987, n. 9 e successive modificazioni

(cap. 64300) lire 4.000 milioni

lr 15 aprile 1987, n. 33

(cap. 64460) lire 105 milioni

lr 1o dicembre 1986, n. 59

(cap. 64500) lire 150 milioni

lr 7 agosto 1986, n. 42, articolo 6

(cap. 62560) lire 500 milioni

(cap. 64540) lire 3.000 milioni

lr 22 aprile 1986, n. 17, articolo 8

(cap. 64580) lire 550 milioni

(cap. 64600) lire 100 milioni

(cap. 64620) lire 100 milioni

(cap. 64640) lire 60 milioni

lr 30 ottobre 1987, n. 85

(cap. 66500) lire 1.500 milioni

lr 28 dicembre 1984, n. 83 e successive modificazioni

(cap. 64560) lire 5.600 milioni

lr 24 agosto 1982, n. 38 articolo 21

(cap. 67810) lire 500 milioni

lr 14 luglio 1982, n. 27 articolo 9

(cap. 67890) lire 300 milioni

lr 23 aprile 1987, n. 34 e successive modificazioni

Art. 16

(cap. 35480) lire 500 milioni

Art. 15

(cap. 48900) lire 500 milioni

Art. 15bis

(cap. 48920) lire 500 milioni

Art. 18

(cap. 48940) lire 300 milioni

articolo 16, comma uno

(cap. 48960) lire 50 milioni

lr 27 maggio 1988, n. 38

(cap. 60880) lire 750 milioni

lr 1° giugno 1984, n. 17

(cap. 61140) lire 820 milioni

lr 28 dicembre 1981, n. 85

(cap. 61220) lire 200 milioni

lr 7 agosto 1986, n. 46

(cap. 55500) lire 350 milioni

lr 30 luglio 1986, n. 36

(cap. 55240) lire 120 milioni

lr 14 giugno 1989, n. 30

(cap. 55560) lire 315 milioni

(cap. 55580) lire 781 milioni

(cap. 55600) lire 150 milioni

lr 20 maggio 1985, n. 32

(cap. 68350) lire 150 milioni

lr 17 marzo 1986, n. 5

(cap. 57320) lire 150 milioni

lr 25 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni

(cap. 57460) lire 100 milioni

lr 5 maggio 1983, n. 28 articolo 36

(cap. 30020) lire 2.380 milioni

(cap. 30025) lire 2.820 milioni

lr 9 luglio 1990, n. 44

(cap. 22560) lire 300 milioni

lr 30 luglio 1991, n. 29

(cap. 22300) lire 150 milioni

lr 16 giugno 1988, n. 41

(cap. 50120) lire 300 milioni

(cap. 50140) lire 30 milioni

lr 11 novembre 1974, n. 44

(cap. 35100) lire 3.000 milioni

lr 23 giugno 1983, n. 65 e successive modificazioni

(cap. 20050) lire 70 milioni

lr 17 febbraio 1989, n. 13 e successive modificazioni

(cap. 26010) lire 3.000 milioni

lr 25 ottobre 1982, n. 71 e successive modificazioni

(cap. 58540) lire 3.000 milioni

(cap. 61600) lire 4.000 milioni

lr 11 agosto 1976, n. 34

(cap. 40400) lire 45 milioni

lr 29 ottobre 1985, n. 70

(cap. 40700) lire 3.000 milioni

lr 21 ottobre 1986, n. 55 e successive modificazioni

(cap. 56600) lire 2.800 milioni

lr 3 marzo 1983, n. 6

(cap. 59640) lire 150 milioni

lr 23 giugno 1983, n. 66 e successive modificazioni

(cap. 61500) lire 1.300 milioni

lr 29 marzo 1988, n. 17

(cap. 64747) lire 500 milioni

lr 4 dicembre 1970, n. 34

(cap. 67100) lire 40 milioni

lr 29 gennaio 1988, n. 7

(cap. 67150) lire 30 milioni

lr 31 marzo 1977, n. 17

(cap. 67390) lire 2.200 milioni

lr 26 novembre 1987, n. 94

(cap. 67530) lire 600 milioni

Art. 2

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88 (Finanziamento di interventi per lo sviluppo di attività produttive in corrispondenza di autorizzazione a contrarre mutui passivi) è abrogata.

2. Le somme residue fra quelle trasferite alla " Finaosta SpA " per gli effetti della lr 88/ 85 possono essere utilizzate per le finalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta).

Art. 3

(Trasferimenti finanziari ai Comuni)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 61, sono determinati complessivamente in lire 49.505 milioni, di cui lire 17.505 milioni per l’anno 1992, lire 15.600 milioni per l’anno 1993 e lire 16.400 milioni per l’anno 1994 (cap. 20500).

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale indicata al comma uno, la spesa corrente e le altre entrate correnti dei Comuni, consolidate su base regionale, sono fissate nei seguenti importi:

Anno 1992 spesa corrente in milioni di lire 147.768 altre entrate correnti in milioni di lire 139.050

Anno 1993 spesa corrente in milioni di lire 156.635 altre entrate correnti in milioni di lire 147.393

Anno 1994 spesa corrente in milioni di lire 166.033 altre entrate correnti in milioni di lire 156.237

3. Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale indicata al comma uno è autorizzata, per l’anno 1992, la spesa di lire 1.000 milioni a titolo di finanziamento " una tantum " di spese correnti per l’assestamento del bilancio preventivo dei Comuni (cap. 20800).

4. I trasferimenti finanziari in conto capitale ai Comuni per l’attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza di cui alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 40 e successive modificazioni sono determinati per il triennio 1992/1994 rispettivamente in lire 50.791 milioni per l’anno 1992, in lire 51.650 milioni per l’anno 1993 ed in lire 54.750 milioni per l’anno 1994 (cap 20520).

5. Per l’erogazione nell’anno 1992 di contributi a favore di Comuni per spese straordinarie a carattere eccezionale è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni (cap 20720).

Art. 4

(Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO)

1. Per la realizzazione del programma triennale 1992/ 1994 del Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 62.000 milioni così ripartita (cap. 21145):

a) 1992 11.000 milioni

b) 1993 16.000 milioni

c) 1994 35.000 milioni

2. Per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 bis della lr 51/ 86 e successive modificazioni, è autorizzata, per l’anno 1992, la spesa complessiva di lire 2.600 milioni così ripartita:

a) capitolo 22520 per lire 100 milioni

b) capitolo 21155 per lire 2.500 milioni

Art. 5

(Contributi ai Comuni nelle spese di servizi sociali a favore di persone anziane ed inabili)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, sono autorizzate, per l’anno 1992 rispettivamente: la spesa di lire 18.000 milioni per contributi nelle spese di gestione (cap. 58400) e la spesa di lire 350 milioni per contributi nelle spese di investimento (cap. 58460).

Art. 6

(Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27, sono determinati, per l’anno 1992, in complessive lire 8.000 milioni (cap. 20620), ripartiti nei seguenti settori di intervento:

a) sedi di uffici e servizi pubblici istituzionali lire 3.000 milioni

b) patrimonio immobiliare a scopo abitativo o sociale lire 3.000 milioni

c) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico lire 1.000 milioni

d) acquisizione di terreni e alpeggi per lo sviluppo di attività economiche, turistiche e sportive lire 1.000 milioni

Art. 7

(Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali)

1. A fronte delle minori assegnazioni di fondi da parte dello Stato in relazione alla manovra di contenimento della spesa pubblica, la Regione Valle d’Aosta interviene per il finanziamento dei seguenti interventi:

a) trasporti pubblici locali di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per complessive lire 18.000 milioni di cui:

1) ripiano disavanzo di esercizio di cui all’articolo 9 lire 16.000 milioni cap. 67670

2) fondo per gli investimenti lire 2.000 milioni cap. 67870

b) fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, parte corrente, per complessive lire 44.000 milioni cap. 59940

c) consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n 405, articolo 5 e 22 maggio 1978, n. 194, articolo 3, per complessive lire 1.700 milioni così ripartite:

1) spese dirette lire 100 milioni cap. 61540

2. trasferimenti all’Unità sanitaria locale lire 1.600 milioni cap. 61580

Art. 8

(Interventi su beni immobili da destinare al settore industriale)

1. per gli interventi su beni immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l’anno 1992, la spesa di lire 25.000 milioni (cap. 46940).

Art. 9

(Assistenza ai minori)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 1o giugno 1984, n. 17, è rideterminata, a decorrere dall’anno 1992, in annue lire 2.600 milioni, così ripartite: cap. 61100 lire 1.700 milioni e cap. 61120 lire 900 milioni.

Art. 10

(Finanziamenti per iniziative culturali e scientifiche)

1. È autorizzata, per l’anno 1992, la spesa di complessive lire 5.650 milioni destinata:

a) quanto a lire 1.000 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap. 57200);

b) quanto a lire 130 milioni per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 57220);

c) quanto a lire 700 milioni per l’acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (cap. 57240);

d) quanto a lire 800 milioni per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (cap. 57260);

e) quanto a lire 3.020 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 57360 per lire 1.100 milioni, cap. 57380 per lire 400 milioni e cap. 57400 per lire 1.520 milioni).

Art. 11

(Strutture sanitarie)

1. per l’adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge 23 dicembre 1978, n. 33) è autorizzata, per l’anno 1992, la spesa di lire 1.000 milioni (cap. 60360).

2. All’unità sanitaria locale, per manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge 33/ 78), è trasferita, per l’anno 1992, la somma di lire 2.000 milioni (cap. 60380).

3. per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per l’anno 1992, la spesa di lire 3.000 milioni (cap. 60420).

Art. 12

(Interventi nel settore della formazione professionale)

1. Per il progetto di innovazione del sistema formativo di cui alla legge 12 novembre 1988, n. 492, è autorizzata, per l’anno 1992, la spesa di lire 920 milioni (cap 30065).

Art. 13

(Concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla lettera a) del comma uno della lr 1/ 83 per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti ad operatori agrituristici è rideterminata, per il triennio 1992/ 1994, in annue lire 193 milioni, così ripartite: cap. 41639 lire 42.980.800 e cap. 41640 lire 150.019.200.

Art. 14

(Concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di ditte forestali)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35, è rideterminata, per il triennio 1992/ 1994, in annue lire 100 milioni, così ripartite: cap 38600 lire 80 milioni e cap. 38601 lire 20 milioni.

Art. 15

(Spese per partecipazioni azionarie)

1. Per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali è autorizzata, per l’anno 1992, la spesa di lire 800 milioni (cap. 35400).

Art. 16

(Corsi di addestramento linguistico)

1. L’autorizzazione di spesa per lire 20 milioni, di cui al cap. 55940, recata dalla legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, è sospesa a decorrere dall’anno 1992.

Art. 17

(Rinnovo contrattuale per il personale regionale)

1. L’onere derivante dal rinnovo contrattuale del personale regionale per il triennio 1991/ 1993 è determinato, secondo le modalità dell’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 63, in complessive lire 7.050 milioni di cui lire 2.350 milioni annui per il biennio 1992/ 1993 (cap. 30500) e lire 2.350 milioni per arretrati relativi all’anno 1991 (cap 30530).

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 617.041 milioni nel triennio 1992/ 1994, di cui lire 417.155 milioni nell’anno 1992, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1992/ 1994, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.

Art. 19

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.