Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 03 01 1990

Bollettino ufficiale 16 1 1990 n. 3

Rifinanziamento della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 106, concernente l’applicazione nella Valle d’Aosta del Regolamento CEE n. 1401 del Consiglio del 6 maggio 1986 che costituisce un’azione comune per il miglioramento dell’agricoltura il alcune zone svantaggiate.

FINALITĄ

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dall’articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 106, concernente l’applicazione nella Valle d’Aosta del Regolamento CEE n. 1401 del Consiglio del 6 maggio 1986 che costituisce un’azione comune per il miglioramento dell’agricoltura in alcune zone svantaggiate, č autorizzata, per l’esercizio finanziario 1989, la maggior spesa di lire 100.000.000.

NORME FINANZIARIE

Art. 2

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000.000, graverą sul cap. 34950 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989.

2. Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 (fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento) utilizzando all’uopo l’accantonamento previsto all’allegato n. 8 della Legge Regionale 10 gennaio 1989 n. 8 - settore sviluppo economico previsto per il finanziamento della LR 25 ottobre 1982 n. 67 concernente la concessione di contributi straordinari ai sensi del Reg. CEE n. 1760/ 78.

VARIAZIONE DI BILANCIO

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 100.000.000

Variazione in aumento

Cap. 34950 Interventi per il miglioramento dell’agricoltura in zone svantaggiate in attuazione del Regolamento CEE n. 1401 del 6 maggio 1986.

- L. 8 novembre 1986 n. 752 articolo 5

- LR 22 dicembre 1987 n. 106

- LR 3 gennaio 1990 n. 1 L. 100.000.000

URGENZA

Art. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.