Legge regionale 8 gennaio 1988, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 08 01 1988

Bollettino ufficiale 11 01 1988 n. 0001 1°SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 0001 dell'11 01 1988.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 e del pluriennale 1988/1990 (Legge finanziaria per gli esercizi 1988/1990).

(DISPOSIZIONI IN MATERIADI FINANZA LOCALE)

Art. 1

1. La " spesa di riferimento " e le " altre entrate " correnti di tutti i Comuni, consolidate su base regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, sono previste per l'anno 1988 rispettivamente in 96.832 e in 88.265 milioni di Lire.

2. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari correnti di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, è determinato, per l'esercizio 1988, in Lire 17.000 (cap. 22700).

Art. 2

1. I trasferimenti finanziari alle Comunità Montane di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13 e 10 giugno 1983, n. 47 sono determinate, per l'esercizio finanziario 1988, in complessive Lire 3.560 milioni in relazione alla nuova normativa in fase di perfezionamento (cap. 22710 per Lire 1.600 milioni - Cap. 22712 (di nuova istituzione) per Lire 1.060 milioni e Cap. 22715 per Lire 900 milioni).

Art. 3

1. I contributi da concedere ai Comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34, sono fissati nell'ambito di una spesa complessiva di Lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1988 (cap. 22760).

Art. 4

1. Per gli interventi atti a favorire l'accesso al Credito della Cassa Depositi e Prestiti da parte degli Enti Locali di cui alla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77, è autorizzata la spesa di Lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988 (cap. 22795).

Art. 5

1. Le quote di competenza degli esercizi 1988 e 1989 del programma triennale 1987/ 1989 del Fondo Regionale Investimenti Occupazione, come rideterminate dalla legge regionale 6 maggio 1987, n. 35 in complessive Lire 30.627 milioni, sono stabilite ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, come modificato dall'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1 rispettivamente in 24.227 e in 6.400 milioni di Lire (Cap. 22890).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE DI RISANAMENTO E DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE)

Art. 6

1. Per la realizzazione del piano regionale di risanamento delle acque, di cui alla legge regionale 6 agosto 1985, n. 61, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa complessiva di Lire 10.000 milioni (Cap. 22730 per Lire 5.000 milioni e Cap. 29800 per Lire 5.000 milioni).

Art. 7

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 100 milioni, recata dall'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 recante norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi, è elevata, per l'esercizio 1988, limitatamente alle contribuzioni in conto capitale, di Lire 2.900 milioni (Cap. 22850).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA)

Art. 8

1. Il fondo regionale di rotazione di cui al Capo I - Provvidenze per la sistemazione di centri abitati - della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1988, per Lire 2.000 milioni (Cap. 25350).

Art. 9

1. Il fondo regionale di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1988, per Lire 7.000 milioni (Cap. 25355).

(DISPOSIZIONI PER EVENTI CALAMITOSI)

Art. 10

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, primo e secondo comma, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, concernente gli interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 300 milioni così ripartita:

Cap. 27110 Lire 150 milioni

Cap. 27120 Lire 150 milioni

2. La dotazione del Fondo di Solidarietà regionale di cui all'articolo 28, comma secondo della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 è determinata, per l'esercizio finanziario 1988, in Lire 2.000 milioni (Cap. 50790).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, FORESTAZIONE E DIFESA DEI BOSCHI)

Art. 11

1. Per la conservazione dell'ambiente agricolo montano di cui al titolo terzo della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 930 milioni (Cap. 28210).

Art. 12

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, concernente iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, ammontante a complessive Lire 1.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1988, è ripartita come segue:

Cap. 22835 Lire 100 milioni

Cap. 29420 Lire 400 milioni

Cap. 29425 Lire 500 milioni

Art. 13

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi, è determinata, per l'esercizio finanziario 1988, in complessive Lire 2.500 milioni così suddivisa:

Cap. 22740 Lire 400 milioni

Cap. 28900 Lire 1.800 milioni

Cap. 28910 Lire 300 milioni

Art. 14

1. Per le indennità di affitto al Corpo Forestale Regionale non fruente di alloggio in caserma, di cui alla legge regionale 5 novembre 1981, n. 64, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 50 milioni (Cap. 29130).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ZOOTECNIA)

Art. 15

1. Le autorizzazioni di spesa per i seguenti interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e dal regolamento CEE n. 1944 del 30 giugno 1981, sono determinate, per l'esercizio finanziario 1988, in complessive Lire 28770 milioni:

a) contributi in c/ interessi su prestiti di condizione e di anticipazione nel settore agricolo per Lire 600 milioni (Cap. 31010);

b) rimborso contributi agricoli unificati per Lire 100 milioni (Cap. 31205);

c) mezzi tecnici per Lire 1.500 milioni (Cap. 32110);

d) opere di miglioramento fondiario per Lire 22.500 milioni (Cap. 32220 per Lire 10.000 milioni e Cap. 32230 per Lire 12.500 milioni);

e) incremento delle colture e dei prodotti tipici per Lire 170 milioni (Cap. 32650);

f) zootecnia per complessive Lire 3.700 milioni (Cap. 33840 per Lire 350 milioni, Cap. 33870 per Lire 1.050 milioni e Cap. 33880 per Lire 2.300 milioni);

g) contributi per danni causati da eventi calamitosi per Lire 200 milioni (Cap. 35300).

Art. 16

1. Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 relativa allo sviluppo del riordino fondiario, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 70 milioni (Cap. 31210).

Art. 17

1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 600 milioni (Cap. 31405).

Art. 18

1. Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 18 novembre 1985, n. 71, concernente contributi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 50 milioni (Cap. 32600).

Art. 19

1. Per le attività sperimentali, dimostrative e divulgative effettuate dal Servizio di assistenza tecnico - economico - sociale per l'agricoltura ( SATES) di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 1.800 milioni (Cap. 33450 per Lire 100 milioni e Cap. 33455 per Lire 1.700 milioni).

Art. 20

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, concernente l'applicazione del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, la spesa per l'esercizio finanziario 1988 è determinata in complessive Lire 2.820 milioni così suddivisa:

Cap. 34905 Lire 200 milioni

Cap. 34910 Lire 200 milioni

Cap. 34920 Lire 70 milioni

Cap. 34925 Lire 50 milioni

Cap. 34940 Lire 200 milioni

Cap. 34945 Lire 2.100 milioni

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE)

Art. 21

1. Per gli interventi nel settore della cooperazione in agricoltura previsti dagli articoli 19, 20 e 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 8.300 milioni così suddivisa: Cap. 35712 Lire 5.500 milioni Cap. 35713 Lire 2.800 milioni

Art. 22

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 400 milioni recata dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la promozione di forme associative tra operatori turistici, è elevata, per l'esercizio finanziario 1988, di Lire 100 milioni (Cap. 35730).

Art. 23

1. Per gli interventi a favore della cooperativa di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa complessiva di Lire 500 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 320 milioni per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 (Cap. 35737);

b) quanto a Lire 180 milioni per gli interventi di cui all'articolo 7 (Cap. 35740).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA)

Art. 24

1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali di cui alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 2.000 milioni (Cap. 36000).

Art. 25

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge regionale 28 novembre 1985, n. 73, concernente interventi atti a favorire il traffico commerciale diretto all'Autoporto di Pollein, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la maggiore spesa di Lire 500 milioni (Cap. 36470).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO)

Art. 26

1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani di cui alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 25 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 750 milioni (Cap. 36670).

Art. 27

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 2.000 milioni recata dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 50, concernente azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano, è ripartita per l'esercizio finanziario 1988, nel modo seguente:

Cap. 36710 Lire 750 milioni

Cap. 36715 Lire 1.100 milioni

Cap. 36720 Lire 50 milioni

Cap. 36725 Lire 100 milioni

Art. 28

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 20 milioni recata dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, concernente la nuova disciplina dell'artigianato, è elevata, per l'esercizio finanziario 1988, di Lire 10 milioni (Cap. 36755).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO)

Art. 29

1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti di cui alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 25 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 1.000 milioni (Cap. 36900).

Art. 30

1. Il fondo regionale di rotazione per il commercio di cui alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni, è rifinanziato, per l'esercizio 1988, per Lire 2.000 milioni (Cap. 36950).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO)

Art. 31

1. In attesa dell'istituzione delle aziende di promozione turistica previste dalla legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, sono rifinanziati, per l'esercizio finanziario 1988, gli interventi a favore delle Aziende di soggiorno per complessive Lire 2.500 milioni (Cap. 37200).

Art. 32

1. Ai sensi dell'articolo 3 punto 2 della legge regionale 15 aprile 1987, n. 33 concernente contributi all'ASIVA per l'attività inerente alla formazione professionale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la maggior spesa di Lire 5 milioni (Cap. 37430).

Art. 33

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 1o dicembre 1986, n. 59, concernente disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa complessiva di Lire 320 milioni così suddivisa:

Cap. 37450 Lire 120 milioni

Cap. 37455 Lire 200 milioni

Art. 34

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 1.000 milioni recata dalla legge regionale 6 agosto 1986, n. 38 come modificata dall'articolo 31 della legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1, concernente la costruzione dell'impianto funiviario Chardonney-Laris in Comune di Champorcher, è elevata, per l'esercizio finanziario 1988, di Lire 300 milioni (Cap. 37502).

Art. 35

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma terzo, della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente la realizzazione di impianti di innevamento artificiale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 2.000 milioni (Cap. 37504).

Art. 36

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente interventi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo, la spesa per l'esercizio finanziario 1988 è determinata in complessive Lire 600 milioni, così suddivisa:

Cap. 37506 Lire 250 milioni

Cap. 37507 Lire 250 milioni

Cap. 37508 Lire 50 milioni

Cap. 37509 Lire 50 milioni

Art. 37

1. La spesa per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive è determinata, per l'esercizio finanziario 1988, ai sensi dell'articolo 9, comma secondo della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, in Lire 8.600 milioni (Cap. 22845 per Lire 1.600 milioni e Cap. 37575 per Lire 7.000 milioni).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ALBERGHIERE)

Art. 38

1. Per la concessione di contributi da concedere al Consorzio garanzia fisi fra gli albergatori di cui alla legge regionale 1o giugno 1984, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 345 milioni (Cap. 37850).

Art. 39

1. Il fondo regionale di rotazione di cui al Capo II - Alberghi - Provvidenze per il turismo - della Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1988, per Lire 5.000 milioni (Cap. 37900).

Art. 40

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 11 dicembre 1985, n. 81, concernente la realizzazione di un immobile da adibire a sede di Scuola Alberghiera Regionale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, l'iscrizione della somma di Lire 1.200 milioni derivante da slittamenti dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge stessa (Cap. 37905).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI)

Art. 41

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 64, concernente le provvidenze in favore dei portatori di handicaps e delle persone anziane fruenti dei servizi di trasporto pubblico, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 100 milioni (Cap. 38025).

Art. 42

1. Per il ripristino del collegamento funiviario Aosta - Pila e del relativo collegamento funiviario urbano della frazione di Pila in Comune di Gressan, di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 84, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, l'ulteriore spesa di complessive Lire 7.000 milioni (Cap. 38093).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ENERGETICHE)

Art. 43

1. per le finalità di cui alla legge regionale 23 aprile 1987, n. 34, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa complessiva di Lire 1.665 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 300 milioni per gli interventi di cui all'articolo 16 (Cap. 38225);

b) quanto a Lire 1.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 15 (Cap. 38268);

c) quanto a Lire 200 milioni per gli interventi di cui all'articolo 18 (Cap. 38270);

d) quanto a Lire 165 milioni per gli interventi di cui all'articolo 16 comma primo (Cap. 38272 di nuova istituzione).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIO - SANITARIA)

Art. 44

1. Per le prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive di cui alla legge regionale 23 novembre 1984, n. 62, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 2.000 milioni (Cap. 39410).

Art. 45

1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 85, concernente la realizzazione di presidi poli - distrettuali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 250 milioni (Cap. 40250).

Art. 46

1. Per gli interventi di ripristino e valorizzazione delle Terme di Pré - Saint - Didier previsti dalla legge regionale 29 giugno 1987, n. 50, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, l'ulteriore spesa di Lire 1.000 milioni (Cap. 40460).

Art. 47

1. Per la realizzazione di presidi socio - sanitari distrettuali, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 1.000 milioni (Cap. 40550).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIO - ASSISTENZIALE)

Art. 48

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 50 milioni recata dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, concernente l'assistenza ai nefropatici, è ridotta, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, di Lire 35 milioni (Cap. 40900).

Art. 49

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 4095 milioni recata dalla legge regionale 9 novembre 1974, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze a favore degli inabili è ridotta, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, di Lire 395 milioni (Cap. 41200).

Art. 50

1. Per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, concernente interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili ed handicappate, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 4.900 milioni (Cap. 22832 per Lire 1.400 milioni e Cap. 42560 per Lire 3.500 milioni).

Art. 51

1. Per la gestione del " Centro Valdostano di Soggiorno di Sanremo " di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 81, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 481 milioni (Cap. 42600 per Lire 420 milioni, Cap. 42605 per Lire 45 milioni, Cap. 42606 per Lire 14,5 milioni, Cap. 42620 per Lire 1 milione e Cap. 42621 per Lire 0,5 milioni).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE)

Art. 52

1. Per il funzionamento e l'attività degli organi collegiali scolastici di cui alla legge regionale 30 luglio 1985, n. 54, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la maggiore spesa di Lire 150 milioni (Cap. 43600).

Art. 53

1. Per l'applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36, concernente l'istituzione del Convitto regionale Gervasone, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la maggior spesa d Lire 55 milioni (Cap. 43870).

Art. 54

1. per favorire il diritto allo studio e l'aggiornamento professionale culturale del personale direttivo e docente, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 751 milioni (Cap. 44200 per Lire 509 milioni e Cap. 44700 per Lire 242 milioni).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI E SCIENTIFICHE)

Art. 55

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 4.370 milioni destinata:

a) quanto a Lire 945 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (Cap. 46100);

b) quanto a Lire 110 milioni per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (Cap. 46150);

c) quanto a Lire 650 milioni per l'acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (Cap. 46200);

d) quanto a Lire 565 milioni per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (Cap. 46250);

e) quanto a Lire 2.100 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (Cap. 46350 per Lire 650 milioni, Cap. 46355 - di nuova istituzione - per Lire 250 milioni e Cap. 46360 per Lire 1.200 milioni).

Art. 56

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 100 milioni recata dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5, concernente l'attività delle bande musicali e l'attuazione di corsi di orientamento musicale, è elevata, per l'esercizio finanziario 1988, di Lire 30 milioni (Cap. 46270).

Art. 57

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, concernente l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, l'autorizzazione di spesa è determinata, per l'esercizio finanziario 1988, in Lire 500 milioni (Cap. 46420).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUSEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI)

Art. 58

1. Per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94 per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la maggiore spesa di Lire 500 milioni (Cap. 46900).

Art. 59

1. Per il funzionamento del Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint - Pierre di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la maggior spesa di Lire 20 milioni (Cap. 47210).

Art. 60

1. L'autorizzazione di spesa, recata dall'articolo 9 comma secondo della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni, è sospesa per l'esercizio finanziario 1988 (cap. 47505).

Art. 61

1. Le autorizzazioni di spesa di complessive Lire 107 milioni recate dagli articolo 3 - comma ottavo - e 10 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 e successive modificazioni, concernente Interventi a favore dello sport, sono sospese a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 (Cap. 47550 e Cap. 47600).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE)

Art. 62

1. Ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di complessive Lire 14.000 milioni per interventi nel settore della formazione professionale così suddivisa: Cap. 49000 Lire 5.000 milioni Cap. 49010 Lire 9.000 milioni

Art. 63

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10 concernente la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi socio - assistenziali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 100 milioni (Cap. 49025).

(DISPOSIZIONI DIVERSE)

Art. 64

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 3.000 milioni, recata dalle leggi regionale 11 novembre 1974, n. 44 e 1o aprile 1987, n. 20, concernenti la concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno, a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, è ridotta, per l'esercizio 1988, di Lire 1.800 milioni (Cap. 23400).

Art. 65

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 5 milioni recata dalla legge regionale 20 giugno 1978, n. 38, relativa al funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Valle d'Aosta, è elevata, per l'esercizio finanziario 1988, di Lire 20 milioni (Cap. 23800).

Art. 66

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 47, concernente gli oneri di convenzione Regione/ rai per la gestione degli impianti attivati in Valle d'Aosta per la ricezione dei programmi provenienti dall'area culturale francese e tedesca, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di Lire 1.500 milioni (Cap. 23935).

Art. 67

1. Per iniziative nel settore della protezione civile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 70, la spesa di Lire 165 milioni (Cap. 23944).

Art. 68

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 200 milioni recata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 38, concernente l'istituzione del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco volontari, è sospesa per l'esercizio finanziario 1988 (Cap. 24000).

(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

Art. 69

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive Lire 189.973 milioni nel triennio 1988/ 1990, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1988/ 1990, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella tabella " allegato A ".

(DICHIARAZIONE DI URGENZA)

Art. 70

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA PRESENTE LEGGE E DEI MEZZI DI COPERTURA.