Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 10 01 1985

Bollettino ufficiale 31 1 1985 n. 1

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1985 e del pluriennale 1985/1987 (Legge finanziaria per gli esercizi 1985/1987).

(Disposizioni in materia di opere pubbliche)

Art. 1

Le autorizzazioni di spesa per gli interventi

nel settore delle opere pubbliche diverse, nonché per gli interventi previsti dalla legge regionale 11 aprile 1984, n. 6 sono determinate, per l’esercizio finanziario 1985, come segue:

a) opere pubbliche diverse in Lire 1.200.000.000 (Cap. 22702)

b) edifici di pubblico interesse, in complessive Lire 3.100.000.000, così suddivise:

Cap. 23320 Lire 200.000.000

Cap. 27950 Lire 2.900.000.000

c) opere stradali di interesse regionale, in complessive Lire 36.890.000.000, così suddivise:

Cap. 26000 Lire 25.000.000.000

Cap. 26150 Lire 1.700.000.000

Cap. 26400 Lire 3.690.000.000

Cap. 26450 Lire 3.300.000.000

Cap. 26550 Lire 700.000.000

Cap. 26650 Lire 2.500.000.000

d) acquedotti in complessive Lire 5.000.000.000 (Cap. 29500)

e) edifici adibiti ad uso scolastico, in complessive Lire 8.305.000.000, così suddivise:

Cap. 45050 Lire 6.505.000.000

Cap. 45200 Lire 450.000.000

Cap. 45250 Lire 1.350.000.000

(Disposizioni in materia di difesa del suolo, forestazione e difesa dei boschi)

Art. 2

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive Lire 16.620.000.000, per l’esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe, nonché di difesa idrogeologica del suolo, così suddivisa: Cap. 28250 Lire 6.000.000.000

Cap. 28260 Lire 70.000.000

Cap. 28510 Lire 3.550.000.000

Cap. 28530 Lire 7.000.000.000

Art. 3

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive Lire 2.345.000.000, per gli interventi intesi alla conservazione ed all’incremento del patrimonio boschivo e forestale, così suddivisa:

Cap. 28210 Lire 500.000.000

Cap. 28750 Lire 1.200.000.000

Cap. 28810 Lire 200.000.000

Cap. 28850 Lire 100.000.000

Cap. 29130 Lire 45.000.000

Cap. 29180 Lire 300.000.000

(Disposizioni in materia di agricoltura e zootecnia)

Art. 4

Le autorizzazioni di spesa per gli interventi diversi nel settore dell’agricoltura, nonché per gli interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 e dal regolamento CEE del 30 giugno 1981, n. 1944, sono determinate, per l’esercizio finanziario 1985, in complessive Lire 39.340.000.000 così destinate:

a) quanto a Lire 140.000.000 per rimborso contributi unificati in agricoltura (Cap. 31205)

b) quanto a Lire 1.200.000.000 per macchine ed attrezzature agricole (Cap. 32110)

c) quanto a Lire 16.200.000.000 per opere di miglioramento fondiario (Cap. 32220 per Lire 14.200.000.000; Cap. 32230 per Lire 2.000.000.000)

d) quanto a Lire 3.900.000.000 per utilizzazione e valorizzazione di terreni collinari e montani (Cap. 32650)

e) quanto a Lire 2.400.000.000 per incremento delle colture e dei prodotti tipici (Cap. 32750 per Lire 2.200.000.000 e Cap. 32755 per Lire 200.000.000)

f) quanto a complessive Lire 600.000.000 per assistenza tecnica (Cap. 33450 per Lire 150.000.000 e Cap. 33455 per Lire 450.000.000)

g) quanto a complessive Lire 3.200.000.000 per zootecnia (Cap. 33840 per Lire 1.800.000.000; Cap. 33870 per Lire 400.000.000 e Cap. 33880 per Lire 1.000.000.000)

h) per gli interventi relativi alla cooperazione in agricoltura previsti dagli artt. 19, 20 e 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1985 la spesa complessiva di Lire 11.700.000.000 così suddivisa:

Cap. 35712 Lire 9.500.000.000

Cap. 35713 Lire 2.200.000.000

(Disposizioni in materia di industria e commercio)

Art. 5

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive Lire 1.000.000.000 per il potenziamento di attività economiche, così suddivisa:

Cap. 35900 Lire 800.000.000

Cap. 36000 Lire 100.000.000

Cap. 36270 Lire 100.000.000

(Disposizioni in materia di fonti energetiche alternative)

Art. 6

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1985, la spesa di Lire 100.000.000 per l’indiviuazione e la definizione di potenziali fonti energetiche alternative (Cap. 38100).

(Disposizioni in materia di turismo)

Art. 7

Per gli interventi finalizzati alla promozione del turismo è autorizzata, per l’esercizio 1985, la spesa di complessive Lire 6.340.000.000 destinata:

a) quanto a Lire 2.500.000.000, per spese di pubblicità e azioni promozionali turistiche

(Cap. 37100);

b) quanto a Lire 400.000.000, per spese di organizzazione atte a migliorare l’offerta turistica (Cap. 37150);

c) quanto a Lire 910.000.000, per spese per manifestazioni culturali di interesse turistico (Cap. 37160 per Lire 250.000.000 e Cap. 37170 per Lire 660.000.000);

d) quanto a Lire 2.530.000.000 per contributi a enti che svolgono attività nel settore del turismo e del tempo libero (Cap. 37200).

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

Art. 8

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 64 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1985, la spesa di Lire 1.000.000.000 (Cap. 38025 di nuova istituzione).

(Disposizioni in materia di assistenza sociale)

Art. 9

L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 103 è rideterminata per l’esercizio finanziario 1985 in Lire 20.000.000 (Cap. 41350).

(Disposizioni in materia di diritto allo studio e altri interventi a carattere scolastico)

Art. 10

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive Lire 1.240.000.000, per interventi a carattere scolastico, così suddivisa:

Cap. 44200 Lire 300.000.000

Cap. 44400 Lire 350.000.000

Cap. 44450 Lire 240.000.000

Cap. 44700 Lire 350.000.000

Art. 11

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive Lire 1.740.000.000 destinata:

a) quanto a Lire 1.100.000.000 per la gestione di scuole materne autorizzate (Cap. 45450);

b) quanto a Lire 210.000.000 per la gestione di scuole elementari parificate (Cap. 45460);

c) quanto a Lire 170.000.000 per la gestione di scuole secondarie legalmente riconosciute e convenzionate (Cap. 45470);

d) quanto a Lire 260.000.000 per la gestione e funzionamento di altre iniziative scolastiche ivi compresi i corsi per lavoratori e studenti lavoratori (Cap. 45475).

(Disposizioni in materia di attività culturali e scientifiche)

Art. 12

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive Lire 1.610.000.000 destinata:

a) quanto a Lire 410.000.000 per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (Cap. 46100);

b) quanto a Lire 165.000.000 per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (Cap. 46150);

c) quanto a Lire 320.000.000 per l’acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (Cap. 46200);

d) quanto a Lire 315.000.000 per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (Cap. 46250);

e) quanto a Lire 400.000.000 per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (Cap. 46350)

(Disposizioni in materia di Musei - Beni culturali ed ambientali)

Art. 13

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive Lire 2.960.000.000, per interventi intesi alla conservazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico, così suddivisa:

Cap. 46750 Lire 1.500.000.000

Cap. 46760 Lire 360.000.000

Cap. 46800 Lire 1.100.000.000

(Disposizioni in materia di formazione professionale)

Art. 14

Ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive Lire 6.169.000.000 per interventi nel settore della formazione professionale così suddivisa:

Cap. 49000 Lire 2.394.000.000

Cap. 49010 Lire 3.775.000.000

(Disposizioni diverse)

Art. 15

È autorizzata per l’esercizio finanziario 1985 per gli interventi previsti dalla legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6, relativi alla realizzazione del sistema informativo regionale, la spesa complessiva di Lire 1.500.000.000 (Cap. 23750).

(Disposizioni finanziarie)

Art. 16

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive Lire 136.479.000.000, per l’anno 1985, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio di previsione per l’esercizio 1985, stato di previsione della parte entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione della parte spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella tabella allegato A.

Art. 17

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TABELLA A

Prospetto dimostrativo della distribuzione temporale degli oneri derivanti dalla presente legge e dei mezzi di copertura