Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 03 01 1977

Bollettino ufficiale 27 1 1977 n. 1

Concessione di contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla CEE (FEOGA). Modificazione ed integrazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19.

Art. 1

Dopo l’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, è aggiunto il seguente:

TITOLO III

bis

(Strutture agricole finanziate dalla CEE e dallo Stato italiano)

Art. 10 bis

Al fine di consentire l’esecuzione o l’ultimazione delle opere che sono state ammesse a beneficiare degli interventi previsti dal Regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea e delle provvidenze previste dall’articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e che non possono essere realizzate o completate per inadeguatezza della spesa ammessa ai benefici sopracitati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per le medesime opere, contributi integrativi in conto capitale sul supero di spesa.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi, per opere approvate e non appaltate o in corso di attuazione e non ultimate, nella misura massima dell’80 percento dell’importo risultante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e quella ammessa dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, purché siano, in ogni caso, rispettate le norme relative alla partecipazione finanziaria del beneficiario del miglioramento, come previsto dai regolamenti del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 17/64 del 5 febbraio 1964 e n. 3171/ 75 del 3 dicembre 1975.

Art. 2

All’articolo 12 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono aggiunte le parole: " ad eccezione dei contributi integrativi di cui al Titolo III bis della presente legge ".

Art. 3

All’articolo 13, primo comma, della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, è aggiunta la seguente lettera: " d) - Titolo III bis - Strutture agricole finanziate dalla CEE e dallo Stato italiano: L. 200.000.000 ".

Art. 4

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1976 graverà sul capitolo 415 che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio e denominato: " Spese per contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla CEE( FEOGA) ".

Alla copertura dell’onere di L. 200.000.000 derivante dall’applicazione della presente legge a carico dell’esercizio finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 271 dello stato di previsione della spesa dello stesso esercizio finanziario 1976.

All’onere di L. 200.000.000 per i successivi esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 415 - di nuova istituzione: " Spese per contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla CEE( FEOGA) " L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271 - " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) " L. 200.000.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.