Legge regionale 7 gennaio 1969, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 07 01 1969

Bollettino ufficiale 10 1 1969 n. 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO FINANZIARIO 1969.

Art. 1

È autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, - con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione -, il bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1969.

Art. 2

Le approvazioni e gli impegni di spese durante l’esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell’importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del progetto di bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1969, deliberato dalla Giunta Regionale in data 20 dicembre 1968 e da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Regionale.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.