Legge regionale 18 gennaio 1966, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 18 01 1966

Bollettino ufficiale 25 1 1966 n. 0

CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA PRESSO LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a deliberare l’approvazione di una convenzione, da stipulare con l’Università degli Studi di Torino, per l’istituzione di una Cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della predetta Università, per la durata di anni venti, tacitamente rinnovabile di anni venti in anni venti, salvo disdetta almeno un anno prima della sua scadenza, alla condizione che le relative spese siano assunte per il 50 percento a carico del bilancio regionale e per il 50 percento a carico della Società SITAV, di Saint-Vincent, a decorrere dall’anno accademico 1965/1966.

Art. 2

Le spese derivanti a carico del bilancio regionale dalla stipulazione della convenzione di cui al precedente articolo, previste in iniziali annue Lire 3.000.000 circa, - salvo eventuali maggiorazioni in relazione al coefficiente di stipendio del professore chiamato alla titolarità della Cattedra -, saranno approvate con deliberazioni della Giunta Regionale e saranno imputate ad apposito nuovo capitolo di spesa annualmente iscritto nei bilanci di previsione della Regione con la denominazione: "Contributo regionale per la Cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino" e con lo stanziamento annuo iniziale di Lire 3.000.000.

I contributi annui a carico della Regione saranno versati all’Università degli Studi di Torino in unica soluzione, all’atto della nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

La Giunta Regionale è autorizzata ad approvare e a finanziare, limitatamente al 50 percento dell’onere complessivo, l’eventuale aumento dei contributi in relazione a miglioramenti economici o di carriera, disposti dallo Stato a favore dei professori universitari di ruolo, o ad aumento degli oneri a carico dello Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari.

Art. 3

Per il finanziamento delle spese di cui sopra da assumere a carico regionale per l’anno accademico 1965/ 1966 è approvata la istituzione nella parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1966 del seguente nuovo capitolo di spesa: capitolo 414 ("Contributo regionale per l’istituzione di una Cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino"), con lo stanziamento iniziale di Lire 3.000.000, capitolo da iscrivere in bilancio con prelievo di corrispondente somma dal capitolo 111 della parte SPESA del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.