Legge regionale 18 gennaio 1965, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 18 01 1965

Bollettino ufficiale 20 1 1965

AUTORIZZAZIONE ALLO ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO primo GENNAIO 1965 - 31 DICEMBRE 1965.

Art. 1

È autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione, il bilancio di previsione della Regione per lo esercizio stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1965.

Art. 2

Le approvazioni e gli impegni di spese non potranno superare i tre dodicesimi dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965 approvato il 30 dicembre 1964 dal Consiglio Regionale.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.