Legge regionale 25 gennaio 1963, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 25 01 1963

Bollettino ufficiale 31 1 1963

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1963 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Art. 1

È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963, presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino nell’interesse e a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire duecento milioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 22 gennaio 1960 n. 1, 16 maggio 1961 n. 3 e 30 gennaio 1962 n. 3 e di cui al precedente articolo, è subordinato all’impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all’impegno, da parte dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di spese a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, si provvederà mediante introito di somme e imputazioni di spese ai seguenti capitoli nella categoria dei movimenti di capitali della parte ENTRATE e della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 e ai corrispondenti capitoli da reiscriversi nel bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964:

- capitolo 44 della parte ENTRATE: " Entrate per riscossione di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari".

- capitolo 211 della parte SPESE: " Spese per eventuali pagamenti di somme all’Istituto Bancario San Paolo di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta ".

Art. 5

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all’approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato capitolo 211 della parte SPESE del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1963 30 giugno 1964.

Art. 6

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il ricupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato capitolo 44 della parte ENTRATE del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 ed al corrispondente istituendo capitolo di

entrata del bilancio per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.