Legge regionale 22 gennaio 1960, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 22 01 1960

Bollettino ufficiale 25 1 1960

Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per l'apertura di credito in conto corrente a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1Ï gennaio 1960 al 31 dicembre 1960, presso l’Istituto Bancario San Paolo, di Torino, nell’interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle di Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire trecentomilioni per la concessione alla predetta Cooperativa di un accreditamento bancario utilizzabile in via continuativa con apertura di credito in conto corrente per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all’impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, di sottoporre le proprie contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale nonché di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all’impegno, da parte dell’Istituto Bancario San Paolo, di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui al precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l’Istituto Bancario San Paolo, di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonché per i conseguenti ricuperi di spese a debito e a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella categoria dei movimenti di capitali della parte ENTRATE e della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, capitoli da reiscriversi nel bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario 1Ï luglio 1960 - 30 giugno 1961:

- Capitolo 38 bis della parte ENTRATE: " Entrate per riscossione di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale presso l’Istituto Bancario San Paolo, di Torino ", con la previsione di entrata di Lire trecento milioni;

- Capitolo 172 bis della parte SPESE: " Spese per pagamento di somme all’Istituto Bancario San Paolo, di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta ", con la previsione e lo stanziamento di spesa di Lire trecentomilioni.

Art. 5

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all’approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo capitolo 172 bis della parte SPESE del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1Ï luglio 1959 - 30 giugno 1960 ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario 1Ï luglio

1960 - 30 giugno 1961.

Art. 6

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari, per il ricupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato nuovo capitolo 38 bis della parte ENTRATE del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1Ï luglio 1959 - 30 giugno 1960 e al corrispondente istituendo capitolo di entrata del bilancio per il prossimo esercizio finanziario 1Ï luglio 1960 - 30 giugno 1961.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore

il quindicesimo giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nel

Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella

Raccolta Ufficiale delle leggi e dei

regolamenti della Regione autonoma

Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel

Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente

legge sarà dato avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e di farla osservare come

legge della Regione Valle d'Aosta. Aosta, 22 gennaio 1960.