Legge regionale 10 marzo 1959, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 10 03 1959

Bollettino ufficiale 31 3 1959

Norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

Art. 1

La Regione provvede alla integrazione dell’assistenza mutualistica-sanitaria a favore degli artigiani della Valle d’Aosta, a decorrere dal 1° gennaio 1959, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L’Amministrazione regionale assume a suo carico, parzialmente o totalmente, il contributo capitario annuo dovuto dagli artigiani che si trovano in condizioni di particolare stato di bisogno, sostituendosi agli Enti Comunali di Assistenza nell’intervento previsto dall’articolo 23 - V comma della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Gli elenchi degli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno debbono essere compilati dagli ECA e inviati entro il 31 dicembre di ogni anno all’Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, per il controllo e l’approvazione.

Art. 3

Per il finanziamento della spesa per il maggior costo dell’assistenza sanitaria, di cui all’articolo 23 lettera C) della sopracitata legge, l’Amministrazione regionale versa ogni anno alla Cassa Mutua regionale degli Artigiani un contributo integrativo annuo determinato in base alla quota integrativa di Lire 500 per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibili ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

La quota annua integrativa di Lire 500 può essere annualmente variata con deliberazione del Consiglio regionale, in relazione al maggior costo dell’assistenza sanitaria, su richiesta della Assemblea dei Delegati della Cassa Mutua regionale degli Artigiani.

Alla erogazione del contributo integrativo annuo di cui al presente articolo, si provvede ogni anno in base alle risultanze al 31 dicembre, degli elenchi nominativi trasmessi dalla Commissione regionale per l’Artigianato, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi del DM 18-4-1958.

Ai fini della compilazione degli elenchi nominativi, la Commissione regionale per l’artigianato procede, alla fine di ciascun mese, all’esame delle notifiche pervenute nel corso del mese stesso ed agli eventuali accertamenti d’ufficio e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa Mutua regionale, per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

I contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 a carico dell’Amministrazione regionale non sono corrisposti per gli artigiani che già beneficiano di altra assistenza mutualistica.

Resta fermo l’obbligo del versamento dei contributi ai sensi della legge 29-12-1956, n. 1533, per quegli artigiani per i quali i contributi stessi non sono corrisposti dall’Amministrazione regionale a norma della presente legge.

Art. 5

Per il finanziamento delle spese annue a carico regionale per i contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sarà annualmente iscritto apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione della Regione.

La spesa di Lire ottocentomila prevista per il primo semestre 1959 è finanziata con imputazione al capitolo di spesa n. 93 del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959, che presenta la necessaria disponibilità e che viene modificato, per completamento, nella seguente nuova dizione: "Spese per integrazione assistenza malattia agli agricoltori coltivatori diretti e agli artigiani".

Art. 6

Il controllo delle somme annualmente erogate dall’Amministrazione regionale a titolo di contributi per l’assistenza sanitaria agli artigiani ai sensi della presente legge è demandato all’Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Alla erogazione delle somme stesse, e di eventuali acconti di somme disposti salvo conguaglio fine anno, si provvede con deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità e all’Assistenza Sociale.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.