Legge regionale 8 febbraio 1958, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 08 02 1958

Bollettino ufficiale 15 2 1958

Norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta.

Art. 1

La Regione della Valle d’Aosta, a' sensi degli articoli 2 (lettera i), 3 (lettera e), 4 e 11 dello Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, esercita sulle miniere esistenti nel suo territorio e di cui è concessionaria i poteri e le attribuzioni già di pertinenza dello Stato.

Art. 2

Le norme della presente legge regionale non si applicano alle miniere esistenti nel territorio della Valle d’Aosta che, alla data del 7 settembre 1945, abbiano già formato oggetto di concessioni assentite dallo Stato e alle quali sia già seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge e dagli atti di concessione.

Art. 3

I permessi per ricerche minerarie e le subconcessioni che la Regione rilascia per la coltivazione e utilizzazione di miniere sono istruiti e rilasciati secondo la procedura e le norme tecniche previste dalle leggi dello Stato, integrate dalle norme della presente legge regionale e dalle eventuali successive.

Art. 4

I poteri e le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 sono esercitati dagli organi della Regione.

Sull’accoglimento e sulla reiezione delle domande di permesso per ricerche minerarie nel territorio della Valle d’Aosta e sulla decadenza dei permessi di ricerca decide la Giunta regionale.

Sull’accoglimento e sulla reiezione delle domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere di cui la Regione è concessionaria e sulla decadenza dalle subconcessioni, nei casi previsti dalla legge, decide il Consiglio regionale.

Art. 5

Le domande di permesso per ricerche minerarie nel territorio della Valle d’Aosta e le domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere di cui la Regione è concessionaria debbono essere presentate all’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici - Ufficio Acque e Miniere.

I versamenti ed i depositi attinenti alle istruttorie delle domande suddette, nonché i canoni e gli altri gravami fiscali, debbono essere effettuati alla Tesoreria dell’Amministrazione regionale.

Art. 6

Alla istruttoria delle domande di cui al primo comma del precedente articolo 5 provvede l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici -Ufficio Acque e Miniere -, in conformità alle norme di legge e di regolamento.

Art. 7

Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni dei competenti organi regionali, provvede con decreto:

1) al rilascio dei permessi di ricerca di miniere;

2) al rilascio delle subconcessioni per lo sfruttamento delle miniere di cui la Regione è concessionaria;

3) alla reiezione delle domande di permesso di ricerca di miniere e delle domande di subconcessione per lo sfruttamento di miniere di cui la Regione è concessionaria;

4) alla declaratoria di decadenza dei permessi di ricercamineraria nei casi e secondo le norme di legge;

5) alla declaratoria di decadenza dalle subconcessioni per lo sfruttamento di miniere assentite dalla Regione, per inadempienza degli obblighi posti a carico dei subconcessionari, nei casi e secondo le norme di legge;

6) alle autorizzazioni per i subingressi nelle domande di permesso di ricerca mineraria e nelle domande di subconcessione per lo sfruttamento di miniere;

7) alle autorizzazioni per le cessioni delle subconcessioni di sfruttamento minerario assentite dalla Regione.

Art. 8

Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni della Giunta regionale, provvede alle richieste tendenti ad ottenere, a beneficio della Regione, la declaratoria di decadenza delle concessioni minerarie già assentite dallo Stato sino al 7 settembre 1945, nei casi di non avvenuto sfruttamento nei termini prescritti e negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.

Art. 9

I subingressi nelle domande per ricerche minerarie e nelle domande per subconcessioni minerarie devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione.

Le subconcessioni minerarie assentite dalla Regione non possono essere cedute, in tutto o in parte, senza che gli interessati abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione della Regione, previa richiesta motivata.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.