Legge regionale 25 marzo 1957, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 25 03 1957

Bollettino ufficiale 29 3 1957

Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio regionale.

Art. 1

Ai Consiglieri della Regione è corrisposta una indennità mensile di nette Lire venticinque mila (lorde Lire ventisette mila novecento diciassette).

Art. 2

Per ogni seduta di Consiglio o di Commissioni di studio o consultive spetta una indennità di nette Lire cinquemila (lorde lire cinque mila cinquecento ottantatrè ) per medaglia di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 3

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge saranno finanziate con imputazione agli articoli 6 e 23 del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti stanziamenti di bilancio dei futuri esercizi finanziari.

Art. 4

Le disposizioni della presente legge hanno decorrenza dal 1° luglio 1956.

Con ordini di pagamento dell’Assessore alle Finanze si provvederà ai conguagli fra le somme percepite e quelle spettanti ai Consiglieri, previa deliberazione di Giunta per la determinazione e il finanziamento delle relative spese.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel

Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.