Legge regionale 28 settembre 1951, n. 1 - Testo storico

Legge regionale 28 settembre 1951, n. 1

Controllo dei tori e vigilanza delle stazioni di monta taurina.

(B.U. 19 novembre 1951 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

Sono approvate le norme sul controllo dei tori e sulla vigilanza delle stazioni di monta taurina nel testo annesso alla presente legge, comprendente n. 28 articoli.

Art. 2

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Testo annesso

NORME SUL CONTROLLO DEI TORI E SULLA VIGILANZA DELLE STAZIONI DI MONTA TAURINA

Art. 1

Per l'esercizio di stazioni di monta pubblica taurina o di centri di fecondazione artificiale in Valle d'Aosta, i tenutari delle stazioni o dei centri debbono essere in possesso del certificato di approvazione dei tori destinati al servizio di monta di cui all'articolo 4 che ha valore di licenza.

Art. 2

In Valle d'Aosta i tori e i torelli di età superiore a mesi dodici debbono essere sottoposti ogni anno alla visita di controllo della apposita Commissione di visita locale, agli effetti anche del rilascio dei prescritti attestati di approvazione.

Art. 3

I possessori di tori o di torelli di età superiore a mesi dieci, siano essi allevatori o tenutari di pubbliche stazioni di monta, ed i privati che vogliano adibire i loro riproduttori al salto delle proprie bovine, debbono inoltrare domanda alla Commissione regionale per l'approvazione dei tori entro i termini che saranno resi noti ogni anno a cura della Commissione regionale stessa.

Le domande debbono essere inoltrate tramite i Comuni di residenza dei richiedenti.

Analoga domanda debbono inoltrare coloro che intendono destinare tori e torelli alla fecondazione artificiale.

Le domande debbono contenere i seguenti dati e notizie: nome, cognome e domicilio dei proprietari dei tori o torelli; nome, razza, data e luogo di nascita e genealogia dei tori o torelli; la località di funzionamento.

Le domande debbono essere accompagnate dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dell'importo dei diritti di visita nella misura fissata ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'approvazione dei tori.

Le domande debbono essere registrate, distintamente per ciascun Comune e con l'indicazione della data di arrivo, in un registro e in uno schedario appositi da tenersi a cura della Segreteria della Commissione regionale per l'approvazione dei tori.

Art. 4

La Commissione regionale per l'approvazione dei tori è nominata dall'Assessore regionale per l'Agricoltura, ha sede presso l'Amministrazione regionale ed è composta dei seguenti membri:

1) Ispettore agrario regionale, che funge da Presidente della Commissione;

2) Veterinario regionale;

3) Un allevatore designato dalle Associazioni degli Agricoltori della Valle d'Aosta.

Spetta alla Commissione regionale per l'approvazione dei tori:

a) di stabilire l'indirizzo generale ed il programma delle operazioni di visita dei tori;

b) di proporre alla Giunta regionale le tariffe dei diritti fissi da corrispondersi per le visite dei capi bovini;

c) di proporre alla Giunta regionale le tariffe dei diritti di monta;

d) di stabilire per ciascun territorio comunale il numero minimo di tori occorrenti per il servizio di monta e, quando tale numero risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina, di proporre la costituzione, à sensi di legge, di Consorzi obbligatori di allevatori;

e) di proporre all'Assessore regionale per l'Agricoltura la nomina di Commissioni locali di visita tori, composte dal Veterinario regionale, che funge da Presidente, dal Veterinario condotto del Comune o del Consorzio di Comuni nel cui territorio dovranno essere effettuate le visite e da due allevatori, uno per ciascuna razza bovina locale, designati dalle Associazioni degli Agricoltori;

f) di proporre alla Giunta regionale la determinazione del numero massimo di salti giornalieri in rapporto all'età dei tori.

Art. 5

Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono disimpegnate dall'impiegato dell'Amministrazione regionale preposto al servizio di approvazione tori.

Ai membri della Commissione incaricati della visita dei tori spettano, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, le indennità in misura da fissarsi dalla Giunta regionale.

Art. 6

Delle date e località di concentramento e di visita ordinaria dei tori deve essere data notizia mediante avvisi agli allevatori interessati o mediante pubblici avvisi affissi all'albo pretorio dei Comuni interessati almeno dieci giorni prima delle date di visita.

Art. 7

In via eccezionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di presentare il toro alla prescritta visita ordinaria e non sia ordinata una visita entro il bimestre, la Commissione regionale può fissare visite straordinarie. Le spese per le visite straordinarie sono a carico dei richiedenti, che devono effettuare un congruo deposito nella misura stabilita dalla Commissione.

Art. 8

La Commissione di visita decide a maggioranza di voti e le sue decisioni sono inappellabili. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La Commissione di visita propone la concessione dell'attestato di approvazione per i tori e torelli aventi più di dodici mesi di età, che siano di sana e robusta costituzione, esenti da malattie, da difetti di conformazione, da vizi e da tare ereditarie, e che possano migliorare od almeno mantenere le caratteristiche morfologiche e fisiologiche della produzione bovina esistente. Detti riproduttori devono appartenere alla razza valdostana pezzata rossa o pezzata nera e devono presentare i caratteri di razze previsti dallo standard.

In caso di sospetta tubercolosi l'approvazione deve subordinarsi all'esito della prova diagnostica della tubercolina.

Art. 9

I tori e i torelli approvati per la monta sono contrassegnati con marca metallica, da applicarsi all' orecchio o con altro segno distintivo permanente; a quelli destinati alla monta pubblica la marca è applicata all'orecchio destro, a quelli destinati alla monta privata, è applicata, invece, all'orecchio sinistro.

I tori ed i torelli non approvati sono contrassegnati con marcatura a fuoco sulla coscia o con altro segno permanente.

Art. 10

I tori e i torelli non approvati devono, a cura dei proprietari, essere castrati o macellati entro il periodo di tempo, non eccedente un mese, fissato dalla Commissione di visita e che decorrerà dalla data di notifica di apposita comunicazione da farsi tramite i Comuni.

I proprietari debbono, nel prescritto periodo di tempo, trasmettere alla Commissione regionale, tramite il Veterinario del Comune, i certificati comprovanti l'avvenuta macellazione o castrazione dei tori o torelli non approvati; dei certificati deve essere fatta annotazione nel registro e nello schedario di cui all'articolo 3.

Art. 11

La Commissione di visita deve redigere apposito verbale di visita nel quale devono constare i dati segnaletici dei riproduttori e le notizie di cui all'articolo 8, i contrassegni adottati, il nome e il cognome del proprietario, il motivo dell'approvazione ovvero del diniego, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, del termine stabilito per la castrazione o macellazione.

Art. 12

L'attestato di approvazione di ciascun toro deve essere numerato, registrato nel registro di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, firmato dal Presidente della Commissione regionale e controfirmato dall' Assessore all'Agricoltura.

Nell'attestato devesi precisare: la data del rilascio, il nome del riproduttore, la sua eventuale genealogia, la razza, il mantello, l'età, il numero progressivo della marca metallica applicata all'orecchio od il contrassegno adottato per i tori condizionatamente autorizzati ai sensi dell'articolo 15, la categoria e la tariffa di monta; nell'attestato devesi, inoltre, precisare se il riproduttore sia destinato ed autorizzato alla monta pubblica o privata.

Art. 13

L'attestato è trasmesso all'interessato tramite il Sindaco del Comune nel cui territorio trovasi la stazione di monta. I Comuni devono trascrivere gli estremi degli attestati in speciali registri, da fornirsi dalla Commissione regionale e in cui va tenuto aggiornato l'elenco delle stazioni di monta pubblica e privata autorizzate nel rispettivo territorio.

Nel registro deve essere fatta annotazione delle comunicazioni e notizie di cui agli articoli 11 e 16, lettera H.

Art. 14

Gli attestati sono valevoli per un anno e, comunque, fino alla data della successiva visita ordinaria annuale. Possono essere temporaneamente o definitivamente ritirati, prima della scadenza, quando risulti che i tori non siano tenuti o usati secondo le buone norme igieniche e zootecniche, ovvero siano colpiti da malattia o siano divenuti, per qualsiasi altra causa, inabili o pericolosi per il servizio di monta.

Al ritiro definitivo del certificato deve far seguito l'applicazione delle norme dell'articolo 10.

Art. 15

In caso di urgenza, quando nel Comune non vi siano riproduttori o non ve ne siano in numero sufficiente, la Commissione di visita, ove sia unanime nel proporre l'approvazione, può rilasciare a proprietari di tori o torelli certificati provvisori di approvazione, per un periodo non superiore a mesi uno.

I certificati provvisori, ai quali è data numerazione progressiva, debbono essere restituiti ai Comuni al momento della consegna dei certificati definitivi.

Art. 16

I tenutari delle stazioni di monta pubblica hanno l'obbligo di assicurare il servizio a richiesta dei proprietari o dei tenutari di bovine, a condizione:

1) che le bovine si trovino in buone condizioni;

2) che siano della stessa razza e mantello del toro;

3) che non vi sia sospetto di malattie infettive o contagiose;

4) che il toro non abbia raggiunto il numero massimo dei salti.

Hanno altresì l'obbligo:

a) di mantenere costantemente affissa, in luogo visibile al pubblico ed all'esterno dei locali adibiti alla monta, una tabella recante la dicitura: Pubblica stazione di monta taurina;

b) di dare in visione al pubblico gli attestati di approvazione dei riproduttori e la tariffa di monta;

c) di rilasciare, al proprietario della vacca o giovenca coperta, un certificato di monta, da staccarsi da registro a madre e figlia, prima dell'allontanamento della bovina coperta; il registro è fornito - numerato e timbrato - dalla Commissione regionale a spese dell'interessato.

Nel certificato di monta devono essere precisati: il giorno della monta, il nome, il contrassegno, la razza e il mantello del riproduttore che ha eseguito il salto, il nome, la razza, il mantello e l'età della bovina coperta, nonché il nome ed il domicilio del proprietario della bovina coperta.

Il certificato di monta deve essere rilasciato anche se la bovina coperta appartiene al proprietario o tenutario della stazione di monta;

d) di costruire un travaglio razionale e convenientemente protetto per la monta e di mantenere il toro o i tori in buone condizioni igieniche, secondo le norme da impartirsi dalla Commissione regionale, anche per quanto concerne il numero massimo dei salti che potrà eseguire ciascun riproduttore durante la stagione di monta;

e) di non tenere nella stalla, o nella mandria, insieme ai riproduttori approvati, altri bovini maschi (non castrati) non approvati, di età superiore ai mesi dieci, salvo che sia stata inoltrata richiesta di approvazione;

f) di non ammettere al salto bovine che non abbiano raggiunto i diciotto mesi di età, che siano di razza o di mantello diversi da quelli del toro, che siano affette da scoli vaginali o da difetti o tare ereditarie, ovvero che siano state già condotte al salto infruttuosamente per tre volte consecutive;

g) di non percepire una tariffa di monta inferiore a quella fissata dalla Commissione in conformità del successivo articolo 21;

h) di denunziare per iscritto alla Commissione regionale entro 8 giorni, tramite il Comune, le variazioni di proprietà o di residenza e l'eventuale castrazione dei tori e la loro vendita per macellazione. Le malattie devono essere denunciate immediatamente;

i) di esibire, in ogni tempo, le ricevute di denuncia di cui all'articolo 3, i certificati di approvazione, i bollettari; di consentire il libero accesso nei locali di monta e di allevamento ai membri delle Commissioni, al Veterinario regionale, ai Veterinari comunali o consorziali, ai tecnici dell'Ispettorato regionale agrario, ai controllori zootecnici, alle guardie forestali, comunali e campestri ed a tutti gli agenti della forza pubblica, i quali debbano invigilare per la osservanza delle vigenti norme di legge e del presente regolamento.

Art. 17

L'attestato di approvazione, in caso di vendita del riproduttore, deve essere consegnato al compratore; in caso di morte o di castrazione del riproduttore, deve essere restituito - tramite il Comune - alla Commissione regionale, per le relative variazioni nel registro delle domande di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 18

Le stazioni di monta sono sottoposte a regolare vigilanza sanitaria da esercitarsi dal Veterinario comunale, che annoterà le proprie osservazioni sul certificato di approvazione, ostensibile nelle stazioni stesse.

I Veterinari consorziali e comunali debbono riferire alla Commissione regionale sul funzionamento delle stazioni di monta taurina.

Nei periodi stagionali di monta la Commissione regionale può disporre di un proprio controllore per la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, venga rilevata una percentuale di casi di sterilità superiore alla normale, il Veterinario comunale dovrà procedere ad accurata indagine per accertare le cause e procedere ai necessari interventi profilattici e curativi.

Il Veterinario comunale, oltre che informare il Sindaco per i conseguenti provvedimenti, ne darà anche pronta segnalazione al Veterinario regionale, specificando le cause di detta sterilità.

Il Veterinario regionale, ricevuta la segnalazione, procederà ad ulteriori accertamenti e proporrà, ove del caso, l'adozione di provvedimenti integrativi, avvalendosi delle stazioni sperimentali zooprofilattiche, di veterinari specializzati nella cura della sterilità, dei centri autorizzati ad eseguire la fecondazione artificiale.

Art. 19

I proprietari e i tenutari di stazioni di monta privata debbono tenere aggiornato un apposito registro, timbrato e fornito, a loro spese, dalla Commissione regionale, nel quale devono annotare, per ogni salto: la data del salto, il nome, la razza, l'età e il mantello del riproduttore e della fattrice.

Debbono, inoltre, osservare le norme di cui all'articolo 16.

Art. 20

I proprietari e i tenutari di bovine hanno l'obbligo di dichiarare, su semplice richiesta, alle persone di cui alla lettera i) dell'articolo 16, da quali tori sono state coperte le loro vacche o giovenche, nonché di esibire i certificati di monta, qualora le bovine siano state coperte da riproduttori adibiti alla monta pubblica.

Art. 21

La Commissione regionale, sentite le proposte delle Commissioni locali di visita, propone alla Giunta regionale la tariffa minima di monta dei tori destinati alla monta pubblica, classificandoli eventualmente in più categorie.

Art. 22

La Commissione regionale tiene aggiornato un elenco dei tori approvati suddivisi per ordine alfabetico e per ciascun comune, con la indicazione, per ciascuna stazione, della località, delle generalità del tenutario o proprietario, del numero dei riproduttori e del loro nome, razza, età, data di approvazione e tariffa minima di monta.

L'elenco dei tori approvati e destinati a monta pubblica è pubblicato ogni anno in ciascun Comune entro venti giorni dall'ultimazione delle visite ordinarie, a cura della Commissione regionale. Copia dell'elenco di cui al precedente comma è trasmessa gratuitamente ai Comuni della Regione, ai Veterinari, alle stazioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e delle Guardie forestali, ai proprietari dei tori approvati, alle Associazioni regionali degli Agricoltori e a quanti altri possano avere interesse a detto servizio.

Art. 23

È vietato tenere bovini maschi (non castrati) non approvati per la monta, di età superiore ai dieci mesi, salvo che sia in corso di istruttoria la relativa domanda di approvazione.

Art. 24

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 16, 19, 20 e 23 sono punite con le ammende previste dalle leggi.

Il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione; sulla domanda decide l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, il quale determina, discrezionalmente, la somma da far pagare a titolo di oblazione entro i limiti dell'ammenda.

La domanda di oblazione non è ammessa in caso di recidiva.

Art. 25

L'accertamento delle infrazioni è fatto, mediante verbale, dalle persone indicate all'articolo 16, lettera i) alle quali è devoluta la metà del provento delle oblazioni, nonché la quota di compartecipazione nel riparto delle ammende, nella misura stabilita dalle vigenti norme di legge.

Art. 26

I proventi netti dei diritti di visita, delle tasse, delle oblazioni e delle ammende (dedotte le spese per visite, fornitura di apparecchi e materiali di marcatura e di attestati e per compartecipazioni alle ammende, ecc.) sono introitati dall'Amministrazione regionale e sono devoluti esclusivamente all'organizzazione ed alla intensificazione del servizio di approvazione e di vigilanza tori. Qualora vi sia esuberanza di fondi in rapporto alle spese di gestione del servizio, la Giunta regionale può approvare congrue riduzioni dei diritti fissi stabiliti per le visite dei tori.

Qualora, invece, i proventi e i fondi di cui sopra non siano sufficienti per il finanziamento delle spese necessarie per la gestione del servizio, la Giunta regionale provvederà al finanziamento delle maggiori spese a carico del Bilancio della Regione.

Art. 27

I tori e i torelli classificati di prima categoria all'atto della visita usufruiranno dei seguenti premi, a condizione che vengano conservati per la riproduzione per un periodo non inferiore a mesi sei:

a) premio equivalente a 10 (dieci) diritti di visita per i torelli aventi un anno di età;

b) premio equivalente a 20 (venti) diritti di visita per i tori aventi almeno 18 mesi di età.

Art. 28

Per tutto quanto non previsto dalle norme regionali di cui ai precedenti articoli, si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti statali vigenti in materia.