Legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1 -

Legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1

Disposizioni in materia turistica ed urbanistica. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 10 marzo 2011, n. 10)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. (1)

2. (2)

3. (3)

4. (4)

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. (5)

2. (6)

3. (7)

4. (8)

5. (9)

6. (10)

Art. 3

(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. (11)

2. (12)

3. (13)

4. (14)

5. (15)

6. (16)

7. (17)

8. (18)

9. (19)

10. (20)

11. (21)

12. (22)

13. (23)

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Le tabelle A e B e il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, allegati alla l.r. 33/1984, continuano a trovare applicazione nei casi e con le limitazioni temporali stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della l.r. 33/1984, come sostituito dall'articolo 1, comma 2. (24)

2. (25)

3. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 19/2010 è abrogato.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33.

(2) Sostituisce l'articolo 2 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33.

(3) Sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33.

(4) Modifica il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33.

(5) Modifica il comma 1 dell'articolo 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(6) Modifica il comma 2 dell'articolo 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(7) Modifica la lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(8) Modifica la lettera b) del comma 2 dell'articolo 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(9) Sostituisce il comma 2bis dell'articolo 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(10) Inserisce il comma 2ter all'articolo 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(11) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(12) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(13) Inserisce il numero 2bis) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(14) Inserisce il numero 5bis) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(15) Modifica il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(16) Aggiunge il numero 2bis) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(17) Modifica il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(18) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(19) Aggiunge il comma 5sexsies all'articolo 23 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(20) Aggiunge il comma 5septies all'articolo 23 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(21) Aggiunge il comma 5octies all'articolo 23 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(22) Aggiunge il comma 5nonies all'articolo 23 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(23) Modifica il comma 4bis dell'articolo 25 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(24) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 15 aprile 2013, n. 11.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 24 recitava:

"1. Le tabelle A e B e il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, allegati alla l.r. 33/1984, sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5 della l.r. 33/1984, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.".

(25) Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 15 aprile 2013, n. 11.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 4 recitava:

"2. Le disposizioni contenute negli atti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande di classificazione presentate anteriormente alla data di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1.".