Legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 - Testo vigente
Legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1
Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica e di revisione generale degli impianti a fune. (1)
(B.U. 26 gennaio 2010, n. 4)
(Rinvio condizionato della scadenza di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle seggiovie ad ammorsamento fisso) (2)
1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta e le seggiovie ad ammorsamento fisso che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 28 febbraio 2012 e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l'esercizio sino al termine della stagione invernale 2012/2013, in deroga alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), purché siano effettuati i controlli tecnici in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, di seguito denominata struttura competente, a garanzia della sicurezza degli impianti.
(Proseguimento dell'esercizio delle funivie bifune in scadenza di fine vita tecnica)
1. Le funivie bifune che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 31 dicembre 2010, riconosciute dalla Giunta regionale di interesse regionale e per le quali è prevista la sostituzione con nuovi impianti, possono proseguire l'esercizio non oltre il 31 dicembre 2014, al fine di mantenere la continuità della frequentazione, a condizione che:
a) siano effettuati i controlli, le verifiche e le sostituzioni stabiliti dal direttore di esercizio e approvati dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza degli impianti esistenti;
b) per le parti di impianto che superino entro il 31 dicembre 2014 la scadenza di fine vita tecnica o di revisione generale, devono essere stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune particolari attività di controllo, di verifica o di sostituzione, nel rispetto dei principi di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985.
2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, la proroga può essere accordata per ulteriori tre anni se le necessità di cantiere lo richiedono e a condizione che siano approvati, dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, attività di controllo, di verifica o di sostituzione, stabilite dal direttore di esercizio, ai sensi del comma 1.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 51 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006);
b) l'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);
c) l'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);
d) la legge regionale 23 dicembre 2008, n. 31 (Disposizioni sulle scadenze delle sciovie a fune alta).
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 2011, n. 13.
Nella formulazione originaria, il titolo della L.R. 18 gennaio 2010, n. 1 recitava:
"Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle funivie bifune.".
(2) Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 2011, n. 13.
Il comma 1 dell'articolo 1 è stato successivamente così modificato dall'art. 55, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.
Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 2011, n. 13, il testo del comma 1 dell'articolo 1 recitava:
"1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta e le seggiovie ad ammorsamento fisso che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 28 febbraio 2012 e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l'esercizio sino al termine della stagione invernale 2011/2012, in deroga alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), purché siano effettuati i controlli tecnici in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, di seguito denominata struttura competente, a garanzia della sicurezza degli impianti.".
Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:
"(Rinvio condizionato della scadenza di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta)
1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 3 gennaio 2010 per le quali è stata presentata, secondo quanto previsto dal capo II della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20(Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), una domanda di concessione sulla medesima linea per l'impianto sostitutivo, e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe, possono proseguire l'esercizio per non oltre un anno rispetto alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, a garanzia della sicurezza degli impianti.".
(3) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 15 aprile 2013, n. 11.
Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 3, comma 1, della L.R. 14 giugno 2011, n. 13, l'articolo 2bis recitava:
"(Revisione ridotta)
1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, la revisione generale degli impianti a fune soggetti alla concessione di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20(Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), può essere posticipata, per una sola volta, di due anni rispetto alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, purché sia effettuata, prima della scadenza, una revisione ridotta, secondo un programma approvato dalla struttura competente. Al fine dell'approvazione di tale programma, il concessionario è tenuto a trasmettere alla medesima struttura, entro il 30 aprile dell'anno in cui è prevista l'effettuazione della revisione generale, la seguente documentazione:
a) parere di ammissibilità della revisione ridotta rilasciato, a garanzia della sicurezza dell'impianto, preferibilmente dal costruttore originario;
b) piano di controlli non distruttivi, corrispondenti a quelli previsti per la revisione generale, per gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, per la rottura dei quali non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale;
c) piano di controlli non distruttivi, corrispondenti a quelli previsti per la revisione speciale, per tutti gli altri elementi costruttivi;
d) nuovo piano di controlli non distruttivi per la restante durata di vita tecnica, predisposto da personale qualificato, che tenga conto della variazione delle scadenze e dei piani di cui alle lettere b) e c).
2. Al termine dei lavori di revisione ridotta, la struttura competente effettua il collaudo funzionale di cui all'articolo 29 della l.r. 20/2008, previa dichiarazione del direttore di esercizio sull'ammissibilità dell'esercizio in sicurezza dell'impianto per l'ulteriore periodo di due anni.".