Legge regionale 6 dicembre 2021, n. 34 - Testo vigente

Legge regionale 6 dicembre 2021, n. 34

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica di variazioni di bilancio e altri interventi urgenti.

(B.U. del 10 dicembre 2021, n. 63)

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č riconosciuta la legittimitą dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive, elencati nell'allegato A, per un importo complessivo di euro 21.101,95.

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, č riconosciuta la legittimitą dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato B, per un importo complessivo di euro 99.236,11.

3. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti gią iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 2

(Ratifica di variazioni di bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ratificate le variazioni approvate con le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai seguenti allegati:

a) DGR n. 1322 del 25 ottobre 2021 (allegato C);

b) DGR n. 1404 dell'8 novembre 2021 (allegato D);

c) DGR n. 1434 del 15 novembre 2021 (allegato E).

Art. 3

(Trasferimenti straordinari agli enti gestori pubblici dei servizi a favore delle persone anziane)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili), č inserito il seguente:

"Art. 18bis

(Trasferimenti straordinari, per l'anno 2021, agli enti gestori pubblici dei servizi a favore delle persone anziane)

1. Per l'anno 2021, con riferimento ai trasferimenti dovuti per i servizi a favore di persone anziane resi dagli enti gestori pubblici nel corso dell'anno 2021 nelle strutture residenziali, le risorse finanziarie, determinate in euro 2.000.000, disponibili sul bilancio regionale in conseguenza della riduzione dei trasferimenti regionali di cui all'articolo 18, comma 1, dovuta alla contrazione degli inserimenti in struttura durante l'emergenza da COVID-19 e alla necessitą di tenere alcuni posti disponibili in caso di isolamento, sono distribuite ai predetti enti gestori, nei limiti delle spese sostenute e rendicontate dagli stessi per la gestione di tali servizi, secondo i seguenti criteri:

a) una quota ripartita tra gli enti calcolata tenendo conto di un posto vuoto per l'isolamento in ciascuna struttura per 365 giorni sulla base del costo unitario ottimale stabilito per strutture protette e protette plus;

b) la parte restante assegnata agli enti per la parziale copertura dei costi fissi e ripartita sulla base dei posti occupati alla data del 15 novembre 2021.".

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 18bis, come introdotto dal comma 1, fa carico e trova copertura, per l'anno 2021, nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti), a valere sugli stanziamenti gią presenti in bilancio per i trasferimenti di cui alla l.r. 93/1982.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.