Legge regionale 22 novembre 2021, n. 32 - Testo storico

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 32

Disposizioni in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione.

(B.U. del 26 novembre 2021, n. 60)

Art. 1

(Contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione)

1. Per il triennio 2021/2023, la Regione sostiene le iniziative di cui al titolo IV, capo II, della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), anche mediante la concessione, limitatamente alla prima abitazione, di contributi in conto interessi una tantum, erogati in un'unica soluzione in via anticipata, per la riduzione, per un massimo di un punto percentuale e mezzo, del tasso di interesse di mutui bancari.

2. La Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso all'agevolazione, la spesa massima ammissibile, le percentuali di riduzione del tasso di interesse, il calcolo del valore attuale del contributo concedibile, le modalità procedurali per l'ottenimento e l'erogazione dell'agevolazione, nonché il vincolo di destinazione cui sono assoggettati i beni oggetto dell'agevolazione e le conseguenze in caso di violazione dei predetti vincoli.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono presentate in via telematica, tramite piattaforma dedicata all'uopo realizzata e accessibile dal sito istituzionale della Regione.

Art. 2

(Abrogazione)

1. L'articolo 25 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è abrogato.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, è quantificato, per il triennio 2021/2023, in euro 6.000.000, di cui euro 1.500.000 per l'anno 2021, euro 2.250.000 per l'anno 2022 ed euro 2.250.000 per l'anno 2023.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione per euro 1.500.000 per l'anno 2021, euro 2.250.000 per l'anno 2022 ed euro 2.250.000 per l'anno 2023 degli stanziamenti iscritti nella Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti), già autorizzati dall'articolo 25 della l.r. 1/2020.

4. Limitatamente all'anno 2021 e ai soli fini dell'applicazione del comma 1, sono utilizzate le risorse iscritte in parte entrata ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della l.r. 1/2020 per un importo di euro 1.500.000, Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti).

5. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, è determinato, per l'anno 2021, in euro 20.000 e fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

6. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 5 si provvede mediante la riduzione per euro 20.000, per l'anno 2021, degli stanziamenti iscritti nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.