Legge regionale 9 novembre 2021, n. 31 - Testo vigente

Legge regionale 9 novembre 2021, n. 31

Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale.

(B.U. del 12 novembre 2021, n. 56)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Nomina del direttore generale)

1. Il direttore generale dell'azienda USL è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione motivata della Giunta regionale, nell'ambito di un elenco di candidati costituito da coloro che, iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali istituito presso il Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale della Regione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri della valutazione, per titoli e colloquio, dei candidati per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, alla cui effettuazione provvede un'apposita commissione regionale costituita da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due membri esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

3. La partecipazione alla commissione di cui al comma 2 comporta, per i membri esperti, il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

4. Nell'elenco dei candidati idonei predisposto dalla commissione di cui al comma 2 non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale presso l'Azienda USL per due volte consecutive. Il medesimo elenco di candidati idonei, entro trentasei mesi dalla sua definizione, può essere utilizzato più di una volta per il conferimento dell'incarico di direttore generale, purché il candidato prescelto risulti ancora inserito nell'elenco nazionale all'atto della nomina.

5. Il conferimento dell'incarico di direttore generale non è subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese o italiana, a condizione che l'incaricato sostenga, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana entro diciotto mesi dalla nomina, pena la risoluzione di diritto del contratto decorso tale termine.

6. Le modalità dell'accertamento della conoscenza linguistica di cui al comma 5 sono stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 42, comma 5.

7. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità ostative all'assunzione dell'incarico di direttore generale sono quelle previste dalla normativa statale e regionale vigente e la loro eventuale sussistenza è valutata all'atto del conferimento dell'incarico.

8. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo in materia di nomina del direttore generale dell'Azienda USL si applica la normativa statale vigente.".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 16)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Regione nomina un nuovo direttore con le modalità di cui all'articolo 13.".

[2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi di vacanza dell'ufficio, in alternativa all'attribuzione di funzioni al direttore più anziano, fino alla nomina del nuovo direttore generale, la Giunta regionale può procedere al commissariamento dell'Azienda USL mediante nomina di un commissario, scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco dei candidati idonei di cui all'articolo 16, comma 1. Tale commissariamento non può eccedere il periodo di sei mesi e può essere prorogato di ulteriori sei mesi, per una sola volta, in caso di gravi e giustificati motivi. Nel caso in cui il nuovo direttore generale non sia stato nominato entro il termine del suddetto periodo, o dell'eventuale proroga, vi provvede il Presidente della Regione, con le modalità di cui all'articolo 13.".] (1)

Art. 3

(Modificazione all'articolo 22)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore amministrativo dell'Azienda USL è nominato con le modalità di cui all'articolo 23bis.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 23)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore sanitario dell'Azienda USL è nominato con le modalità di cui all'articolo 23bis.".

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 23bis)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 5/2000, come modificato dall'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 23bis

(Conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario)

1. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati, motivatamente, dal direttore generale, attingendo dagli appositi elenchi regionali di idonei, costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio effettuata da una commissione regionale composta da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie (2) e aggiornati con cadenza almeno biennale. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico e definiti nell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 171/2016, tenuto conto dei requisiti minimi (2) di accesso di cui ai commi 3 e 4 e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico (2).

2. La partecipazione alla commissione di cui al comma 1 comporta, per i membri esperti, il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

3. Costituiscono requisiti minimi (2) per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore amministrativo:

a) il possesso della laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche;

b) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, all'atto del conferimento dell'incarico;

c) avere svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnica o amministrativa presso strutture o enti sanitari pubblici o privati di medie o grandi dimensioni, oppure dieci anni presso strutture o enti pubblici anche in ambito non sanitario di medie o grandi dimensioni, purché l'esperienza maturata abbia comportato l'assunzione di responsabilità dirigenziale, a seguito di formale conferimento, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie.

4. Costituiscono requisiti minimi (2) per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore sanitario:

a) essere medico;

b) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, all'atto del conferimento dell'incarico;

c) avere svolto per almeno cinque anni, nei sette anni precedenti, attività di direzione tecnico-sanitaria presso enti o strutture pubblici o privati di media o grande dimensione, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie;

d) essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16quinquies, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 502/1992.

5. È fatta salva la possibilità di attingere dagli analoghi elenchi di idonei di altre Regioni, anche nel caso di capienza degli elenchi regionali redatti ai sensi del presente articolo.

6. Il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario non è subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese o italiana, a condizione che gli incaricati sostengano, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana entro diciotto mesi dalla nomina, pena la risoluzione di diritto del contratto decorso tale termine.

7. Le modalità dell'accertamento della conoscenza linguistica di cui al comma 6 sono stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 42, comma 5.

8. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità ostative all'assunzione dell'incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario sono quelle previste dalla normativa statale e regionale vigente e la loro eventuale sussistenza è valutata all'atto del conferimento dell'incarico.

9. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo in materia di nomina del direttore amministrativo e sanitario dell'Azienda USL si applica la normativa statale vigente.".

Art. 6

(Proroga di termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2022)

1. Considerata la necessità di adeguare l'assegnazione del finanziamento all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2022 ai maggiori oneri, connessi al perdurare dell'emergenza da COVID-19, non previsti nell'ambito della programmazione finanziaria della Regione relativa al triennio 2021/2023 e finanziabili solo a seguito dell'approvazione della programmazione finanziaria della Regione relativa al triennio 2022/2024, il termine relativo all'anno 2021 di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 5/2000, è posticipato al 31 gennaio 2022.

2. Conseguentemente, limitatamente alla programmazione relativa all'anno 2022, il bilancio preventivo economico annuale e il piano attuativo locale di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 8 della l.r. 5/2000 sono adottati dall'Azienda USL entro il 28 febbraio 2022 e approvati dalla Giunta regionale con le modalità e le tempistiche di cui, rispettivamente, agli articoli 44, comma 3, e 7, comma 3, della l.r. 5/2000.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo economico annuale e del piano attuativo locale di cui al comma 2, l'Azienda USL è comunque autorizzata a operare nei limiti degli stanziamenti assestati per l'anno 2022 del bilancio di previsione 2021/2023 della Regione e a porre in essere tutte le attività necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 7

(Ulteriori interventi finalizzati al monitoraggio della situazione epidemiologica dell'infezione da COVID-19. Modificazione alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), è inserito il seguente:

"1bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i soggetti che, ai sensi delle disposizioni statali vigenti, effettuano la somministrazione dei test antigenici rapidi validi ai fini dell'emissione della certificazione verde COVID-19 possono svolgere tale attività anche in sedi diverse da quelle già autorizzate, nel rispetto delle disposizioni definite con deliberazione della Giunta regionale al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e il tracciamento dei dati.".

Art. 8

(Trasferimenti finanziari straordinari ai soggetti titolari dei servizi per la prima infanzia)

1. In considerazione della necessità di dare continuità al sostegno economico alle famiglie residenti nel territorio regionale, il trasferimento di finanziamenti straordinari in favore dei soggetti titolari dei servizi dei nidi d'infanzia pubblici e privati autorizzati e dei servizi domiciliari di tata familiare previsto dall'articolo 29 della l.r. 15/2021 è autorizzato, alle medesime condizioni di cui al predetto articolo, anche per i mesi di novembre e dicembre 2021.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'approvazione dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 171/2016, ai fini della costituzione degli elenchi di cui all'articolo 23bis della l.r. 5/2000, inserito dall'articolo 5, il direttore generale dell'Azienda USL procede alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo, previo avviso pubblico.

2. L'incarico di direttore generale dell'Azienda USL, eventualmente in essere alla data di cui all'articolo 11, comma 2, cessa alla scadenza naturale stabilita dal contratto di lavoro.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle eventuali procedure di nomina del direttore generale formalmente avviate ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 5/2000 e non concluse alla data di cui all'articolo 11, comma 2.

4. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, senza che alla data di cui all'articolo 11, comma 2, sia stata formalmente avviata la procedura di nomina ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 5/2000, la procedura di cui all'articolo 1 è avviata entro trenta giorni dalla medesima data.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 5 è determinato in euro 4.800 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

3. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 8 è determinato complessivamente in euro 75.000 per l'anno 2021 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti).

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura mediante riduzione per il medesimo importo delle risorse a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 sono dichiarate urgenti ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

(1) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale (con sentenza n. 189/2022, depositata il 25 luglio 2022).

(2) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale (con sentenza n. 189/2022) nella parte in cui, inserendo l'articolo 23bis, comma 1, della l.r. 5/2000, dispone che la commissione sia composta «da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» anziché «da tre esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» e nella parte in cui dispone «e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico», nonché - in via consequenziale ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) - nella parte in cui, inserendo l'art. 23bis, commi 1, 3 e 4 della l.r. 5/2000, utilizza il termine «minimi».