Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 27

Disposizioni in materia di misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, e altre disposizioni.

(B.U. del 2 novembre 2021, n. 54)

CAPO I

OGGETTO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), e altre disposizioni, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, conseguenti alla sospensione delle attività e per contrastarne gli effetti negativi sull'economia regionale.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA L.R. 15/2021

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 9bis)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 15/2021, è inserito il seguente:

"Art. 9bis

(Estensione del bonus ai titolari di partita IVA con fatturato inferiore a euro 10.000)

1. Il bonus/contributo una tantum a fondo perduto di cui all'articolo 9 è concesso ai soggetti titolari di partita IVA, aventi sede legale o operativa, per le imprese, o che siano residenti o abbiano la sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, per i liberi professionisti o i lavoratori autonomi, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, attivi al 23 marzo 2021 e, al momento della presentazione della domanda, con un fatturato nel 2019, o, se attivi nel 2020, con un fatturato nel 2020, ragguagliato ad anno, inferiore a euro 10.000, ma almeno pari o superiore a euro 5.000, come risultante dalla dichiarazione IVA annuale, ove disponibile o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse, delle ricevute e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo anno.

2. Il contributo è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da presentare entro il 22 novembre 2021 in via telematica alla struttura temporanea regionale istituita con deliberazione della Giunta regionale per la concessione del bonus/contributo di cui all'articolo 9, in misura fissa pari a euro 1.500, a condizione che l'operatore economico richiedente abbia registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al fatturato del medesimo periodo degli anni 2019 e 2020 e nel rispetto di ogni altro requisito previsto dall'articolo 9. Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2019, il contributo è concesso a prescindere dalla riduzione di fatturato.

3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 825.000 e trova copertura sui fondi destinati al ristoro delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 26 del d.l. 41/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della l. 69/2021, corrispondenti alle risorse trasferite dallo Stato alla Regione per il sostegno alle categorie economiche dal decreto del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2021, n. 250960.

5. L'onere fa carico nella parte spesa del bilancio regionale alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e, nella parte entrata del medesimo bilancio, mediante l'iscrizione per l'anno 2021 dei fondi statali di cui al comma 4 per il medesimo importo a valere sul Titolo 02 (Trasferimenti correnti), Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche).".

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 10bis)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 15/2021, è inserito il seguente:

"Art. 10bis

(Contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali)

1. La Regione concede, per l'anno 2021, ai soggetti iscritti nel registro delle imprese e ivi risultanti attivi alla data del 23 marzo 2021 e a quella di presentazione della domanda, che esercitano attività di impresa turistica indicate con i codici ATECO principali 49.32, 55, 56, 77.21, 79, 93.2, escluse le sottocategorie 93.29.30 e 93.29.90, e 96.04.20, e aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, un contributo una tantum a parziale e forfetario ristoro dei costi inerenti al fabbricato ubicato nel territorio regionale e adibito in via esclusiva all'esercizio dell'attività di impresa turistica, sia esso in proprietà o altro diritto reale di godimento, locazione, leasing, affitto, concessione o comodato, comunque sostenuti nonostante le limitazioni all'esercizio dell'attività di impresa dovute al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il contributo è determinato in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale del fabbricato rilevante a fini IMU, in misura comunque non inferiore a euro 2.000 e non superiore a euro 10.000 per singola impresa. Il contributo è concesso per un solo fabbricato per ogni singolo richiedente, che sia gestore dell'attività turistica ivi esercitata.

  1. I contributi sono concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da presentare entro il 22 novembre 2021 in via telematica alla struttura temporanea regionale istituita con deliberazione della Giunta regionale per la concessione del bonus/contributo di cui all'articolo 9. I contributi sono concessi sulla base dei dati autodichiarati dal beneficiario nella domanda, compresi i dati identificativi del fabbricato per il quale il contributo è richiesto, i dati di registrazione del titolo sulla base del quale il richiedente ha la disponibilità del fabbricato e i dati identificativi del proprietario del fabbricato, se non coincidente con il richiedente, che sia gestore dell'attività turistica ivi esercitata.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 11.000.000 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura nel medesimo programma e titolo sui fondi residui destinati al ristoro delle imprese turistiche e trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 2, lettera c), del d.l. 41/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della l. 69/2021, e 3 del d.l. 73/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2021, n. 106.".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 12)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della l.r. 15/2021, le parole: "29 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "22 novembre 2021".

Art. 5

(Disposizioni di coordinamento)

1. Agli articoli 10, comma 4, 11, comma 5, 13, comma 5, e 22, comma 4, della l.r. 15/2021, le parole: "I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui agli articoli 9 e 9bis".

2. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 15/2021, le parole: "e 22" sono sostituite dalle seguenti: ", 9bis e 22".

3. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 15/2021, le parole: "articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 9, 9bis, 10, 10bis, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23 e 24".

4. Al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 15/2021, le parole: "articoli 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, comma 3, 23 e 26" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 9, 9bis, 10, 10bis, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, comma 3, 23 e 26".

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 6

(Rifinanziamento della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3. Interventi straordinari a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva)

1. Il finanziamento della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), della medesima legge è incrementato, per l'anno 2021, di euro 500.000, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

2. Il maggior onere di cui al comma 1 trova copertura, per l'anno 2021, mediante la riduzione per euro 500.000 degli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della l.r. 15/2021, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 7

(Rifinanziamento dell'articolo 24 della l.r. 15/2021.

Sci club)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della l.r. 15/2021 è incrementata, per l'anno 2021, di euro 270.000, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

2. Il maggior onere di cui al comma 1 trova copertura, per l'anno 2021, mediante la riduzione per euro 100.000 degli stanziamenti previsti dall'articolo 25 della l.r. 15/2021, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), e per euro 170.000 degli stanziamenti previsti dall'articolo 23 della l.r. 15/2021, a valere sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 8

(Rifinanziamento dell'articolo 26 della l.r. 15/2021. Misure a sostegno delle famiglie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 della l.r. 15/2021 è incrementata, per l'anno 2021, di euro 3.000.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Investimenti per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti).

2. Il maggior onere di cui al comma 1 trova copertura, per l'anno 2021, mediante la riduzione per euro 3.000.000 degli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della l.r. 15/2021, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 9

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.