Legge regionale 5 agosto 2021, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 24

Disposizioni in materia di collegi e convitti. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 11 agosto 2021, n. 41)

Art. 1

(Convenzioni con l'Istituto Salesiano Don Bosco. Modificazioni alle leggi regionali 19 dicembre 2014, n. 13, e 21 dicembre 2020, n. 12)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo qualitativo dei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche nell'ambito delle scuole paritarie, contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, la Regione è autorizzata alla stipula di convenzioni rinnovabili periodicamente con l'Istituto Salesiano Don Bosco di Châtillon per l'accoglienza, in regime convittuale e semiconvittuale, per l'istruzione e la formazione di studenti minori e giovani adulti, con priorità per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES).

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale su proposta delle strutture regionali competenti in materia di istruzione, politiche sociali, patrimonio e opere pubbliche.

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), sono abrogati.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 900.000,00 e, a decorrere dal 2022, in euro 2.700.000,00 (Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti)).

5. Al finanziamento dell'onere di cui al presente articolo si provvede, per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), mediante variazione in diminuzione delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, di cui alla l.r. 13/2014, Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti), stanziati all'allegato 2 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono finanziati da risorse regionali e trovano copertura mediante la riduzione dei medesimi importi della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti).

6. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

(Disposizioni in materia di voucher per la frequenza di collegi e convitti. Modificazioni alle leggi regionali 20 agosto 1993, n. 68, 23 luglio 2010, n. 23, e 11 febbraio 2020, n. 3)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di garantire la conclusione del percorso scolastico, gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono estesi fino al compimento del ventunesimo anno di età; l'importo del relativo voucher, determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, può garantire la totale copertura della retta mensile a carico delle famiglie.".

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio);

b) l'articolo 10 della l.r. 68/1993;

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti relativi all'erogazione di voucher, di cui all'articolo 11 della l.r. 23/2010, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.