Legge regionale 4 dicembre 1981, n. 70 - Testo storico

Legge regionale n. 70 del 04 12 1981

Bollettino ufficiale 24 12 1981 n. 16

Attuazione della direttiva CEE n. 80/666 del 24 giugno 1980 e della legge primo agosto 1981, n. 423. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49. Indennità compensativa annua.

Art. 1

Gli importi unitari per UBA e per ettaro, nonché gli importi totali massimi per azienda agricola della indennità compensativa indicati nei punti a) e b) dell’articolo 3 della legge 28 luglio 1978, n. 49, restano in vigore.

La dizione UC (Unità di conto) indicata nella legge 28 luglio 1978, n. 49, è soppressa e sostituita dalla ECU (European Currency Unit).

Gli importi massimi unitari per UBA e per ettaro della indennità compensativa annua sono elevati a 97 ECU.

La Giunta regionale, tenuto conto delle assegnazioni effettuate dallo Stato e delle disponibilità finanziarie di bilancio potrà stabilire, di anno in anno, importi per UBA e per ettaro della indennità compensativa anche in misura diversa da quella indicata nel citato articolo 3 della legge 28 luglio 1978, n. 49 sempreché ciò avvenga nel rispetto del limite massimo di cui al comma precedente.

Art. 2

Per il calcolo della indennità compensativa annua, nelle zone definite dall’articolo 3 paragrafi 4 e 5 della direttiva n. 268/ 75 CEE, sono prese in considerazione anche le vacche da latte indipendentemente dalle restrizioni previste dall’articolo 6, comma terzo della legge 20 maggio 1976, n. 352.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.