Legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 22

Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023.

(B.U. del 11 agosto 2021, n. 41)

TITOLO I

SECONDO ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2021

CAPO I

NORME DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Art. 1 - Applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'esercizio 2020

Art. 2 - Equilibri di bilancio

TITOLO II

MISURE PER L'ANNO 2021 FINANZIATE CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020

CAPO I

FINANZA LOCALE

Art. 3 - Trasferimenti straordinari ai Comuni

Art. 4 - Servizi per la prima infanzia

Art. 5 - Interventi per la disabilità

Art. 6 - Interventi per gli anziani

Art. 7 - Interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale

Art. 8 - Interventi per la famiglia

Art. 9 - Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali

Art. 10 - Interventi nel settore selvicolturale

Art. 11 - Interventi a seguito di eventi calamitosi

CAPO II

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 12 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti

Art. 13 - Finanziamento della spesa per l'accesso alle abitazioni in locazione

Art. 14 - Contributo straordinario agli istituti di patronato e assistenza sociale

CAPO III

EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 15 - Interventi di edilizia scolastica

Art. 16 - Interventi per la realizzazione del nuovo polo universitario di Aosta

Art. 17 - Rimborso al Comune di Aosta degli oneri sostenuti per i lavori di ripristino nella sede scolastica di piazza San Francesco

CAPO IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO SU BENI IMMOBILI

Art. 18 - Interventi su infrastrutture sportive

Art. 19 - Rimborso a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l. degli oneri sostenuti per manutenzioni presso il compendio industriale ex ILSSA-VIOLA

CAPO V

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 20 - Contributo straordinario all'Associazione Forte di Bard

CAPO VI

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Art. 21 - Misure di sostegno al settore agricolo

Art. 22 - Programma di sviluppo rurale

CAPO VII

AMBIENTE

Art. 23 - Interventi di bonifica di siti contaminati di rilevanza regionale

CAPO VIII

PROGRAMMI EUROPEI

Art. 24 - Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/2027

CAPO IX

MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE

Art. 25 - Maggiori spese in conto capitale

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE

Art. 26 - Realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici

TITOLO IV

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

CAPO I

NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 27 - Interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità. Abrogazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 26

Art. 28 - Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)

Art. 29 - Rideterminazione dell'autorizzazione di spesa in materia di politiche del lavoro

Art. 30 - Disposizioni in materia di valorizzazione dell'artigianato di tradizione. Modificazione alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2

Art. 31 - Contributo straordinario all'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)

Art. 32 - Disposizioni in materia di aiuti regionali nel settore dell'acquacoltura. Modificazione alla l.r. 17/2016

Art. 33 - Finanziamento per la costituzione di un consorzio di tutela della DOC Valle d'Aosta

Art. 34 - Rendiconti dei patrimoni dei soggetti tutelati

Art. 35 - Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità. Legge regionale 21 dicembre 2016 n. 24

Art. 36 - Rimborso spese sostenute per conto della Regione dalla società GRIVEL s.r.l.

Art. 37 - Conferimento di un immobile regionale destinato ad attività produttive e commerciali alla società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.

Art. 38 - Agevolazioni tariffarie per l'utilizzo del servizio trasporto disabili

Art. 39 - Ulteriore finanziamento delle agevolazioni tariffarie straordinarie per il trasporto pubblico locale correlate all'emergenza COVID-19

Art. 40 - Interventi in materia di società controllate

Art. 41 - Disposizioni in materia di funzioni amministrative di competenza della Regione. Modificazione alla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1

Art. 42 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

CAPO II

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 43 - Variazioni compensative in parte spesa

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 44 - Disposizioni in materia di rendiconto generale e rendiconto consolidato. Modificazione alla legge regionale 18 maggio 2021, n. 9

Art. 45 - Bonus per le discoteche e le sale da ballo. Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15

Art. 46 - Modificazione all'articolo 59 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15)

Art. 47 - Modificazioni alla l.r. 1/2020

Art. 48 - Incrementi degli stanziamenti per la realizzazione del complesso ospedaliero Umberto Parini

Art. 49 - Ulteriori modificazioni alla l.r. 15/2021

CAPO II

RIDETERMINAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 50 - Rideterminazione per l'anno 2021 delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 51 - Rideterminazioni delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 53 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 54 - Allegati

Art. 55 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I

SECONDO ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2021

CAPO I

NORME DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Art. 1

(Applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'esercizio 2020)

1. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2020, determinata in euro 201.071.365,33 dal rendiconto per l'esercizio 2020, è stata applicata alla competenza 2021 del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 per euro 128.953.335 dalla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023). Con la presente legge è applicata alla competenza 2021 del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 la quota residua disponibile, pari a euro 72.118.030,33.

Art. 2

(Equilibri di bilancio)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto legislativo, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2021/2023 e per la gestione di cassa per l'anno 2021, come risulta, rispettivamente, dal prospetto degli equilibri di bilancio e dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere g) e h).

TITOLO II

MISURE PER L'ANNO 2021 FINANZIATE CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020

CAPO I

FINANZA LOCALE

Art. 3

(Trasferimenti straordinari ai Comuni)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Regione è autorizzata, per l'anno 2021, ad effettuare a favore dei Comuni trasferimenti straordinari per un importo complessivo di euro 16.235.992,45, così destinati:

a) euro 9.801.668,64 a spese senza vincolo di destinazione, ripartiti tra i Comuni in proporzione all'importo dovuto per l'anno 2021 a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), e destinati a spese correnti, nonché a compensazione, anche parziale, delle minori entrate tributarie ed extra-tributarie registrate nell'anno 2021 sui bilanci comunali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di eventuali agevolazioni tariffarie e tributarie deliberate dall'ente a favore dei propri utenti e contribuenti;

b) euro 6.434.323,81 a spese di investimento, assegnati, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, in egual misura a tutti i 74 Comuni.

2. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta:

a) per le risorse di cui alla lettera a), mediante una compensazione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), tra il credito vantato dalla Regione nei confronti dei Comuni ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 1/2020 e il debito della Regione nei confronti dei Comuni, ai sensi del comma 1;

b) per le risorse di cui alla lettera b), entro il 31 agosto 2021; gli enti locali comunicano, entro il 31 dicembre 2021, alla struttura regionale competente in materia di finanza locale l'elenco degli investimenti finanziati o che si intendono finanziare con le risorse assegnate.

3. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 16.235.992,45 per l'anno 2021 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), di cui euro 9.801.668,64 di Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 6.434.323,81 di Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 4

(Servizi per la prima infanzia)

1. Per sostenere il sistema dei servizi per la prima infanzia e contrastare gli effetti negativi derivanti dai mancati introiti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, per l'anno 2021, un trasferimento aggiuntivo di euro 2.700.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti), per le medesime finalità e con gli stessi criteri di cui alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4).

2. A copertura di nuovi e non prevedibili inserimenti in strutture per minori, giovani e genitore/bambino causati dalle fragilità familiari conseguenti alle misure restrittive dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021, una maggiore spesa per l'acquisto di servizi connessi all'inserimento in tali strutture, di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), di euro 600.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Per effetto di un maggiore ricorso al servizio di tata familiare, disciplinato dall'articolo 7 della l.r. 23/2010, a causa della diminuzione di posti di asilo nido dovuta al rispetto delle misure di prevenzione conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono concessi, per l'anno 2021, trasferimenti aggiuntivi alle famiglie a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'utilizzo del servizio medesimo per l'importo di euro 100.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti).

4. L'autorizzazione di spesa per i trasferimenti finanziari straordinari a favore dei soggetti titolari dei servizi per la prima infanzia, prevista dall'articolo 29 della l.r. 15/2021 in euro 100.000, è incrementata per l'anno 2021 di euro 70.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti).

5. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 3.470.000, per l'anno 2021, e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 5

(Interventi per la disabilità)

1. Per l'anno 2021, sono concessi contributi in conto capitale volti all'eliminazione e al superamento di barriere architettoniche e sensopercettive dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e dalle abitazioni di residenza delle persone con disabilità, nonché all'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi essenziali alla locomozione ad uso privato, per le medesime finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità).

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 450.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 6

(Interventi per gli anziani)

1. In relazione alle maggiori richieste di contributo pervenute a causa delle negative conseguenze finanziarie per le famiglie dovute alle misure restrittive conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono concessi, per l'anno 2021, contributi aggiuntivi per l'importo di euro 400.000 per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative, per le medesime finalità e con gli stessi criteri di cui all'articolo 19 della l.r. 23/2010.

2. In conseguenza delle maggiori richieste di contributo pervenute, è disposta, per l'anno 2021, la concessione di ulteriori contributi in conto capitale agli enti locali, per l'importo di euro 1.480.000, per l'acquisto e la fornitura di arredi e attrezzature, la progettazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'ampliamento e la costruzione di stabili, compresa l'acquisizione di aree, destinati all'assistenza delle persone anziane inabili e disabili, per le medesime finalità e con gli stessi criteri di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate).

3. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, complessivamente in euro 1.880.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), di cui euro 400.000 di Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 1.480.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 7

(Interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale)

1. Al fine di fornire risposta all'incremento di richieste dovute alle misure restrittive conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede, per l'anno 2021, la concessione di contributi a sostegno delle situazioni di fragilità socio-economica, per le medesime finalità e con gli stessi criteri di cui agli articoli 13, 14 e 15 della l.r. 23/2010.

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 2021, è determinato in euro 300.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 8

(Interventi per la famiglia)

1. Per effetto del maggiore ricorso dei cittadini ai servizi sociali a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzate, per l'anno 2021, ulteriori spese di euro 125.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), per l'acquisto di servizi per la realizzazione delle attività di assistenza e sostegno a favore di famiglie nell'ambito socio-assistenziale per le medesime finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale).

2. L'autorizzazione di spesa per le misure a sostegno delle famiglie, prevista dall'articolo 26 della l.r. 15/2021 in euro 3.000.000, è incrementata, per l'anno 2021, di euro 210.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, complessivamente in euro 335.000 e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 9

(Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali)

1. Per l'anno 2021, la Regione è autorizzata ad effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati ad interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo complessivo di euro 1.000.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 1.000.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 10

(Interventi nel settore selvicolturale)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), la Regione è autorizzata, per l'anno 2021, alla realizzazione di ulteriori interventi a difesa della stabilità ecologica, fitosanitaria ed idrogeologica dei popolamenti forestali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 100.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54 comma 1, lettera a).

Art. 11

(Interventi a seguito di eventi calamitosi)

1. La Regione è autorizzata, per l'anno 2021, a finanziare contributi agli investimenti a favore degli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, per l'importo complessivo di euro 200.000.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 200.000, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPO II

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 12

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti)

1. La spesa per investimenti in ambito sanitario, già rideterminata ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della l.r. 15/2021 in euro 10.350.000 per l'anno 2021, è ulteriormente rideterminata in euro 13.600.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2021, in euro 3.250.000, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 13

(Finanziamento della spesa per l'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Per dare copertura ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere dalle famiglie per fronteggiare le criticità socio-economiche generate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di soddisfare il bisogno primario dell'abitazione, sono concessi, per l'anno 2021, contributi per l'accesso alle abitazioni in locazione per le medesime finalità e con gli stessi criteri di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), per euro 1.487.000.

2. L'accesso a tale fondo è consentito, con le modalità che verranno definite con deliberazione della Giunta regionale, anche alla categoria di beneficiari di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 agosto 2020 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020).

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.487.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 06 (Interventi per il diritto alla casa), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura, per l'anno 2021, con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 14

(Contributo straordinario agli istituti di patronato e assistenza sociale)

1. Agli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e assistenza sociale), operanti in Valle d'Aosta, è riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo straordinario per le maggiori attività di supporto e informazione svolte nei confronti dei lavoratori, dei cittadini e delle famiglie, anche per favorirne l'accesso alle indennità e ad ogni altra misura di sostegno erogate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'ammontare, le modalità e i criteri per la ripartizione dei contributi di cui al presente articolo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, relativo alla concessione dei medesimi.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 50.000, per l'anno 2021, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPO III

EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 15

(Interventi di edilizia scolastica)

1. In relazione alla necessità di proseguire nell'attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici e dei convitti di proprietà regionale, sono autorizzate le spese per la costruzione di una palestra nel comune di Aosta, per la realizzazione del primo livello di progettazione di interventi di ristrutturazione edilizia, di adeguamento sismico e di efficientamento energetico di edifici scolastici, nonché per l'esecuzione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza di sedi scolastiche e convittuali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) ed è determinato, per l'anno 2021, in euro 2.520.000 di cui:

a) euro 1.900.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) euro 420.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

c) euro 200.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 16

(Interventi per la realizzazione del nuovo polo universitario di Aosta)

1. La Regione, nell'ambito della esecuzione degli interventi sulla caserma Testafochi per la realizzazione del nuovo polo universitario di Aosta, al fine di dare copertura finanziaria alla richiesta della Société Infrastructures Valdotaînes s.r.l. (S.I.V. s.r.l.) delle maggiori risorse necessarie per gli interventi di completamento del 1° lotto (Sistemazione della Piazza d'armi e messa in sicurezza degli edifici ex caserme Beltricco e Giordana), autorizza, per l'anno 2021, la maggiore spesa di euro 1.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 1.000.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 17

(Rimborso al Comune di Aosta degli oneri sostenuti per i lavori di ripristino nella sede scolastica di piazza San Francesco)

1. Per l'anno 2021, la Regione è autorizzata a rimborsare al comune di Aosta le spese sostenute per i lavori di ripristino dell'edificio scolastico comunale di piazza San Francesco a seguito della scadenza, al termine dell'anno scolastico 2019/2020, della convenzione per la concessione in uso alla Regione di una porzione dell'edificio medesimo.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 20.000, per l'anno 2021, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPO IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO SU BENI IMMOBILI

Art. 18

(Interventi su infrastrutture sportive)

1. È autorizzata, per l'anno 2021, la realizzazione di un centro per il tiro a volo nel comune di Ch?tillon, quale infrastruttura di interesse regionale, per euro 1.250.000.

2. L'intervento di cui al comma 1 è assoggettato alla stipula di un accordo di programma, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), tra il Comune di Ch?tillon, promotore dell'iniziativa, la Federazione italiana Tiro a Volo e la Regione.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.250.000, per l'anno 2021, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 19

(Rimborso a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l. degli oneri sostenuti per manutenzioni presso il compendio industriale ex ILSSA-VIOLA)

1. Per l'anno 2021, la Regione è autorizzata a rimborsare a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l. le spese sostenute per l'intervento di manutenzione straordinaria del canale demaniale prospiciente il compendio industriale ex ILSSA-VIOLA di Pont-Saint-Martin, ai fini del suo conferimento alla suddetta società, previa riclassificazione a patrimonio regionale.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti mediante apposita convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 171.528,91, per l'anno 2021, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni patrimoniali e demaniali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPO V

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 20

(Contributo straordinario all'Associazione Forte di Bard)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, è concesso un contributo straordinario di euro 1.400.000 in favore dell'Associazione Forte di Bard per il rilancio e la valorizzazione dell'offerta turistico-culturale del Forte di Bard, con particolare riguardo alla ricaduta sul territorio e sulla conoscenza dei beni culturali e ambientali della Bassa Valle.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.400.000, per l'anno 2021, a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPO VI

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Art. 21

(Misure di sostegno al settore agricolo)

1. Al fine di sostenere il settore agricolo a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021, una maggiore spesa di euro 2.050.000, così ripartita:

a) euro 300.000 per la gestione delle infrastrutture comprensoriali dei consorzi di miglioramento fondiario;

b) euro 1.500.000 per la monticazione dei capi bovini in alpeggio;

c) euro 250.000 per il pascolamento estivo dei capi di bestiame.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi sulla base dei criteri e delle modalità approvati con deliberazione della Giunta regionale per la concessione della medesima tipologia di aiuti di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

3. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera c), sono concessi alle PMI operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento di bestiame per la produzione lattiero-casearia, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 9, comma 6bis, della l.r. 17/2016.

4. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera c), sono concessi, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nella misura massima prevista con deliberazione della Giunta regionale, che definisce inoltre i requisiti di accesso, le condizioni di ammissibilità, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione da allegare e l'eventuale documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti.

5. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, è complessivamente determinato in euro 2.050.000, per l'anno 2021, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

Art. 22

(Programma di sviluppo rurale)

1. Per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 25 febbraio 2016, n. 1849/XIV, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020, è autorizzata una spesa aggiuntiva, quale quota di cofinanziamento regionale, di euro 2.000.000 per l'anno 2021.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 2.000.000, per l'anno 2021, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPO VII

AMBIENTE

Art. 23

(Interventi di bonifica di siti contaminati di rilevanza regionale)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di rilevanza regionale, previsti dall'articolo 38 della l.r. 1/2020, è incrementata, per l'anno 2021, di euro 750.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPO VIII

PROGRAMMI EUROPEI

Art. 24

(Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/2027)

1. La quota di risorse aggiuntive regionali destinata al finanziamento degli interventi del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/2027, cofinanziato dal FESR e dal Fondo di rotazione statale di cui all'articolo 16, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), è incrementata, per l'anno 2021, di euro 700.000, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. La quota di risorse aggiuntive regionali destinata al finanziamento di Piani, Patti e Accordi di programma quadro, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), i quali sono in via di riclassificazione in un unico Piano operativo denominato Piano sviluppo e coesione (PSC) ai sensi dell'articolo 44, comma 2bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), e in esecuzione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 29 aprile 2021, n. 2 (Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione), di cui all'articolo 16, comma 17, della l.r. 12/2020, è incrementata, per l'anno 2021, di complessivi euro 100.000, di cui euro 50.000, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 50.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 1 (Spese correnti).

3. L'onere di cui al presente articolo, determinato complessivamente in euro 800.000, per l'anno 2021, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

CAPO IX

MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE

Art. 25

(Maggiori spese in conto capitale)

1. Per l'anno 2021, sono autorizzate maggiori spese in conto capitale per complessivi euro 31.398.508,97, di cui:

a) euro 17.189.705,55 per l'erogazione di contributi agli investimenti;

b) euro 14.208.803,42 per spese dirette della Regione.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi secondo i criteri e le modalità già previste dalle discipline di settore vigenti come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n).

3. Le spese di cui al comma 1 trovano copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a).

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE

Art. 26

(Realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici)

1. La Regione, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2021, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, Aymavilles, Gressoney-La-Trinité, Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset, nella Regione Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), destina, nell'ambito degli interventi di cui al titolo V della l.r. 48/1995, l'importo relativo al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale per la realizzazione di interventi volti a ridurre il rischio e a ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture al finanziamento di interventi aventi la medesima finalità da realizzarsi da parte di Comuni e della struttura regionale competente in materia di difesa dai rischi idrogeologici.

2. All'individuazione degli interventi da realizzare procede la Giunta regionale con propria deliberazione, da adottare previo parere del CPEL, sulla base di un programma di interventi predisposto dalla struttura regionale competente in materia di difesa dai rischi idrogeologici, per la riduzione del rischio idrogeologico su centri abitati e sulle infrastrutture e il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture con priorità ai Comuni di cui al comma 1.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 individua il Comune o la struttura regionale competente all'attuazione dell'intervento e le modalità di controllo e di rendicontazione dell'intervento stesso.

4. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1, determinati, per l'anno 2021, in euro 2.718.364,91 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), si provvede mediante la maggiore entrata nel Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 500 (Altre entrate in conto capitale), derivante dal rimborso alla Regione effettuato dal Commissario di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 749/2021 delle spese sostenute nella prima fase emergenziale dalle strutture regionali.

TITOLO IV

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

CAPO I

NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 27

(Interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità. Abrogazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 26)

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, nel triennio 2021/2023, per il finanziamento delle spese connesse alla progettazione e alla realizzazione dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità, per un importo complessivo di euro 11.450.000, di cui euro 500.000 per il Comune di Aosta per l'anno 2021 ed euro 75.000 annui per ciascun Comune, ad eccezione del Comune di Aosta, per gli anni 2022 e 2023.

2. Le modalità di liquidazione dei contributi di cui al comma 1 e di verifica sull'utilizzo delle risorse, da effettuarsi da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e viabilità, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi importi come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), ed è determinato:

a) per l'anno 2021, in euro 500.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) per gli anni 2022 e 2023, in deroga all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995, in euro 5.475.000 per ciascun anno, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. La legge regionale 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità), è abrogata.

Art. 28

(Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sulla base delle indicazioni provenienti dai Comuni, la struttura regionale competente in materia di assetto del territorio e difesa del suolo, tenuto anche conto degli studi di settore, predispone il piano degli interventi strutturali e non strutturali programmabili che sono realizzati dalla Regione o dai Comuni, sulla base delle rispettive competenze definite dalla presente legge.

2. Per gli interventi di cui al comma l, realizzati dai Comuni, la Regione interviene mediante la concessione di contributi nella misura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2021, in euro 21.500, per l'anno 2022 in euro 130.000 e per l'anno 2023 in euro 130.000 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo l (Spese correnti), e trova copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi importi come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 29

(Rideterminazione dell'autorizzazione di spesa in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano triennale di politiche del lavoro contenente gli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e di sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione annuale di politiche del lavoro in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), determinata in euro 11.030.000 dall'articolo 15, comma 2, della l.r. 12/2020, è rideterminata in euro 11.110.000 e annualmente così suddivisa:

a) anno 2021 euro 2.190.000;

b) anno 2022 euro 4.160.000;

c) anno 2023 euro 4.760.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 80.000, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi importi come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 30

(Disposizioni in materia di valorizzazione dell'artigianato di tradizione. Modificazione alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), è inserita la seguente:

"cbis) l'assegnazione, con finalità pubblica, di premi-acquisto per opere di artigianato di tradizione realizzate da artigiani professionisti o maestri artigiani meritevoli operanti nella regione. L'assegnazione deve riguardare esclusivamente opere che costituiscano rappresentazioni artistiche uniche. Per la selezione delle opere la Giunta regionale nomina, con proprio atto, una giuria formata da esperti di riconosciuta competenza e ne definisce le modalità di funzionamento. I componenti della giuria operano a titolo gratuito. Le opere premiate rimangono di proprietà della Regione che ne garantisce la pubblica utilità attraverso la loro digitalizzazione, ovvero l'esposizione in spazi aperti al pubblico o nelle proprie sedi, o anche con l'eventuale concessione in comodato gratuito ad altri enti e istituzioni pubbliche purché siano assicurate analoghe modalità di utilizzo.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per il triennio 2021/2023, in annui euro 30.000, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi importi come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 31

(Contributo straordinario all'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition - IVAT)

1. La Regione concede, per l'anno 2021, un contributo straordinario all'IVAT finalizzato alla progettazione e realizzazione degli interventi necessari per l'ammodernamento degli allestimenti del Museo dell'Artigianato Valdostano di tradizione (MAV).

2. L'onere complessivo di euro 407.000, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi importi con le modalità indicate nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 32

(Disposizioni in materia di aiuti regionali nel settore dell'acquacoltura. Modificazione alla l.r. 17/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 17/2016, dopo le parole: "aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato," sono inserite le seguenti: "e aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, con un limite massimo di euro 20.000".

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 25.000 a decorrere dall'anno 2021, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi importi come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 33

(Finanziamento per la costituzione di un consorzio di tutela della DOC Valle d'Aosta)

1. Al fine di sostenere azioni di tutela, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi della denominazione di origine controllata, la Regione concede all'Associazione VIVAL - Associazione Viticoltori Valle d'Aosta un aiuto a fondo perduto nella misura massima del 100 per cento delle spese volte alla costituzione, ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), di un consorzio di tutela della DOC Valle d'Aosta.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare del contributo, la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del medesimo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 100.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 34

(Rendiconti dei patrimoni dei soggetti tutelati)

1. Nell'ambito delle funzioni di tutela, curatela e amministrazione di sostegno in favore di adulti e minori, deferite dall'autorità giudiziaria alla Regione, la struttura regionale competente in materia di tutele provvede alla redazione dei rendiconti dei patrimoni dei soggetti tutelati che devono essere presentati annualmente al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 380 del codice civile, avvalendosi, in caso di necessità, anche di un professionista esterno.

2. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2021, in euro 5.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

3. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

Art. 35

(Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità. Legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24)

1. Per l'attuazione del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità di cui all'articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), limitatamente alla realizzazione degli interventi nel settore della manutenzione delle opere di pubblica utilità, il periodo massimo di giornate lavorative per periodo solare, previsto dal comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 1/2020 in centoventi giornate, è incrementato a centoquaranta giornate.

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 1 è stimato in annui euro 110.000 per gli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura mediante le seguenti riduzioni di spesa, riepilogate anche nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b):

a) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 78.000 per l'anno 2021, a valere sugli stanziamenti del medesimo Piano di cui al comma 1 relativamente agli interventi in ambito agricolo;

b) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 32.000 nel 2021 ed euro 110.000 nel 2022.

3. L'autorizzazione finanziaria del Piano di cui al comma 1, già rideterminata dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 1/2020 in annui euro 1.169.000 per gli anni 2021 e 2022, è conseguentemente rideterminata in euro 1.201.000 per il 2021 e in euro 1.279.000 per il 2022.

Art. 36

(Rimborso spese sostenute per conto della Regione dalla società GRIVEL s.r.l.)

1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alla società GRIVEL s.r.l. il rimborso delle spese pari a euro 283.113,66, anticipate per conto della Regione per gli interventi di manutenzione straordinaria relativi all'immobile in disponibilità della società in forza del contratto di locazione stipulato con la Regione e non recuperate a valere sui canoni di affitto.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 283.113,66, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. L'onere per l'applicazione del comma 2 trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 37

(Conferimento di un immobile regionale destinato ad attività produttive e commerciali alla società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.)

1. La Giunta regionale è autorizzata a conferire alla società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. i beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali ubicati a Pollein, località Autoporto, denominato "Magazzini frigoriferi", comprensivo di tutte le pertinenze, gli impianti e le attrezzature correlati, nonché i terreni circostanti, nello stato in cui si trovano, al valore determinato ai sensi del comma 2, e a sottoscrivere il relativo aumento di capitale.

2. Il valore del conferimento di cui al comma 1 è determinato con relazione giurata, redatta ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2021, a conferire incarico alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per il supporto alla gestione del conferimento e per la nomina del revisore legale o della società di revisione legale di cui al comma 2 e a trasferire le proprie quote di partecipazione della società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. a FINAOSTA S.p.A. ai sensi del medesimo articolo 6 della l.r. 7/2006.

4. L'onere di cui al comma 3 è determinato, per l'anno 2021, in euro 50.000, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni di bilancio entrata-spesa al fine della registrazione contabile degli effetti finanziari ed economico-patrimoniali derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 38

(Agevolazioni tariffarie per l'utilizzo del servizio trasporto disabili)

1. Al fine di sostenere economicamente le persone disabili in tutte le fasi della vita e le relative famiglie, nonché di attuare politiche tese a migliorare la reale inclusione sociale delle stesse, sono previste le seguenti agevolazioni economiche per le quote di accesso per l'utilizzo del servizio trasporto disabili per gli anni 2020 e 2021:

a) rimborso parziale delle quote di accesso al servizio di trasporto disabili relative all'anno 2020, per un numero di mesi pari al numero di mesi di gratuità sui mezzi pubblici di linea (10 mesi);

b) riduzione delle quote di accesso per l'anno 2021 per un numero di mesi pari al numero di mesi di gratuità sui mezzi pubblici di linea (6 mesi), rimborsando l'eventuale eccedenza agli utenti che hanno già provveduto a pagare la quota annuale per intero.

2. Le modalità per la definizione della documentazione necessaria per la liquidazione dei rimborsi sono definite con successivo atto del dirigente della struttura regionale competente.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2021, in euro 155.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di all'articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 39

(Ulteriore finanziamento delle agevolazioni tariffarie straordinarie per il trasporto pubblico locale correlate all'emergenza COVID-19)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 (Ulteriore finanziamento delle agevolazioni tariffarie straordinarie per il trasporto pubblico locale correlate all'emergenza COVID-19), relativa al rimborso di biglietti ferroviari è incrementata per l'anno 2021 di euro 70.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 01 (Trasporto ferroviario), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 40

(Interventi in materia di società controllate)

1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2021, a conferire un incarico alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 7/2006, per uno studio sulla possibile fusione tra le società controllate della Regione esercenti gli impianti a fune sul territorio regionale che preveda, tenendo conto dei diversi attuali assetti societari, possibili scenari alternativi. Lo studio è sottoposto al parere delle commissioni consiliari competenti.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2021, in euro 150.000, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 41

(Disposizioni in materia di funzioni amministrative di competenza della Regione. Modificazione alla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1)

1. Dopo la lettera ff) del punto 3 dell'Allegato A della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), è aggiunta la seguente:

"gg) Infrastrutture di rete e erogazione di servizi integrati di innovazione tecnologica per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.".

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del comma 1 è stimato in annui euro 100.000 a decorrere dal 2021, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

Art. 42

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La quota di risorse aggiuntive regionali destinata al finanziamento degli interventi del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal FESR e dal Fondo di rotazione statale di cui all'articolo 16 della l.r. 12/2020, è incrementata, per l'anno 2021, di euro 2.468.000, di cui euro 2.000.000 a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese in conto capitale), ed euro 468.000 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 2.468.000, per l'anno 2021, e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

3. Gli oneri a carico della Regione per la gestione e l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) nn. 1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, oltre che per il finanziamento di attività nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea e della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP), dell'articolo 16, comma 19, della l.r. 12/2020, sono rideterminati in complessivi euro 289.950, annualmente così suddivisi:

a) anno 2021 euro 113.950;

b) anno 2022 euro 105.000;

c) anno 2023 euro 71.000;

e per ulteriori euro 94.922,21 per quote di autofinanziamento in interventi finanziati nell'ambito dei Programmi tematici del periodo 2014/2020, annualmente così suddivisi:

a) anno 2021 euro 35.732,03;

b) anno 2022 euro 16.265,50;

c) anno 2023 euro 42.924,68.

4. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 3, pari ad euro 22.950 per l'anno 2021 ed euro 30.000 per l'anno 2022, in favore dei Programmi di Cooperazione territoriale europea, trova copertura mediante la contestuale riduzione per i medesimi importi dell'autorizzazione di spesa per la quota di autofinanziamento destinata ai Programmi tematici, di cui all'articolo 16, comma 19, della l.r. 12/2020, nella Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), Titolo 1 (Spese correnti).

CAPO II

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 43

(Variazioni compensative in parte spesa)

1. Sono autorizzate variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 per l'importo complessivo, in aumento e in diminuzione, di euro 35.270.574,51 di cassa, euro 9.461.994,06 per l'anno 2021, euro 6.569.210 per l'anno 2022 ed euro 6.371.510 per l'anno 2023 come meglio specificato nella tabella di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b).

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 44

(Disposizioni in materia di rendiconto generale e rendiconto consolidato. Modificazione alla legge regionale 18 maggio 2021, n. 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2021, n. 9 (Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato con il Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020), è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 66 del d.lgs. 118/2011, il rendiconto generale della Regione e il rendiconto consolidato sono pubblicati nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito istituzionale della Regione.".

Art. 45

(Bonus per le discoteche e le sale da ballo. Modificazioni all'articolo 9 della 1egge regionale 16 giugno 2021, n. 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 15/2021, dopo le parole: "diretta e indiretta" sono aggiunte le seguenti: ", pari o superiore al 15 per cento".

2. Dopo il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 15/2021, è inserito il seguente: "Per le imprese turistiche attive dal 1° gennaio 2020, iscritte nel registro delle imprese, come definite ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/112/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta e finanziate con i fondi trasferiti dallo Stato alla Regione di cui al comma 8, che non abbiano conseguito un fatturato minimo, nel 2020, almeno pari a euro 10.000, il contributo è concesso nell'importo fisso di cui al comma 5, lettera gbis).".

3. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 15/2021, è inserita la seguente:

"gbis) euro 2.000, per le imprese turistiche, attive dal 1° gennaio 2020 e, in ogni caso, al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda il cui fatturato complessivo di riferimento, nel 2020, è inferiore a euro 10.000;".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 15/2021 è inserito il seguente:

"6bis. In considerazione del protrarsi delle limitazioni allo svolgimento delle relative attività, agli operatori economici, attivi al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda, che svolgono in Valle d'Aosta come attività prevalente quella indicata con il codice ATECO 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo, night-club e simili) è concesso un bonus/contributo forfetario di euro 10.000, a prescindere dalla classe di fatturato di riferimento e dalla riduzione di fatturato, alternativo, rispetto ai predetti requisiti e all'importo, al bonus/contributo di cui al presente articolo, al quale l'operatore economico può comunque accedere a richiesta se in possesso dei restanti requisiti ivi previsti.".

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 46

(Modificazione all' articolo 59 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), le parole: "di euro 2.097.819,30, di cui euro 3.779.500 in aumento ed euro 1.681.680,70 in diminuzione" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.097.816,30, di cui euro 3.779.500 in aumento ed euro 1.681.683,70 in diminuzione".

Art. 47

(Modificazioni alla l.r. 1/2020)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2020, è inserito il seguente:

"1bis. L'importo residuo del contributo di cui al comma 1 che, a seguito di apposito monitoraggio da effettuare entro il 31 agosto 2021, per gli anni 2020 e 2021, ed entro il 31 agosto 2022, per l'anno 2022, risulti non destinato o non utilizzato dai Comuni per interventi di salvaguardia e di tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, deve essere riversato dai medesimi sul bilancio regionale per essere riutilizzato per il finanziamento di interventi attuati direttamente dalla Regione per la riduzione del rischio idrogeologico su centri abitati e sulle infrastrutture comunali.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2020, è inserito il seguente:

"2bis. A decorrere dall'anno 2021, la liquidazione ai Comuni dei contributi di cui al comma 1 è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, a seguito dell'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 1bis.".

Art. 48

(Incrementi degli stanziamenti per la realizzazione del complesso ospedaliero Umberto Parini)

1. L'autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero Umberto Parini in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), è incrementata di euro 17.000.000 complessivi, dal 2024 al 2026, di cui euro 5.000.000 per l'anno 2024, euro 6.000.000 per l'anno 2025 ed euro 6.000.000 per l'anno 2026, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura per gli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della quota consolidata del margine corrente, come quantificata nella nota integrativa di cui all'articolo 54, comma 1, lettera j), ai sensi del punto 5.3.6 dell'Allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011.

Art. 49

(Ulteriori modificazioni alla l.r. 15/2021)

1. L'allegato di cui all'articolo 63, comma 1, lettera u), della l.r. 15/2021 è modificato come segue:

a) la prima riga è sostituita dalla seguente:

l.r. 20 novembre 1995, n. 48 - art. 25

Fondo speciale di parte investimento per il finanziamento del nuovo provvedimento legislativo recante "Nuovi interventi a favore dei Comuni per la manutenzione, l'adeguamento, la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità. Abrogazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 26"

-1.675.000,00

b) il totale è così aggiornato:

TOTALE IMPORTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE ANN0 2021

3.779.500,00

-1.681.683,70

CAPO II

RIDETERMINAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 50

(Rideterminazione per l'anno 2021 delle risorse destinate alla finanza locale)

1. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 12/2020, già ridotto di euro 250.000 ai sensi della legge regionale 29 marzo 2021, n. 3 (Misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, anche stagionali, che hanno cessato di beneficiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)), e incrementato di euro 2.097.816,30 ai sensi della l.r. 15/2021, è ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, di euro 27.101.743,70, di cui euro 16.235.992,45 in aumento, a valere sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b), della l.r. 12/2020 ed euro 10.865.751,25, di cui euro 11.601.164,91 in aumento ed euro 735.413,66 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 54, comma 1, lettera l).

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 27.837.157,36, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023:

a) per euro 1.000.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 9;

b) per euro 500.000, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 43;

c) per euro 2.718.364,91, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in conseguenza di variazioni compensative in parte entrata e in parte spesa autorizzate dall'articolo 26;

d) per euro 21.500, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 1 (Spese correnti) in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 28;

e) per euro 100.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 10;

f) per euro 200.000, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 11;

g) per euro 3.470.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 4;

h) per euro 41.300, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti) in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 43;

i) per euro 450.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 5;

j) per euro 1.880.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 400.000 e Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 1.480.000, in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 6;

k) per euro 5.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 34;

l) per euro 300.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 7;

m) per euro 335.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 8;

n) per euro 80.000, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 29;

o) per euro 16.735.992,45, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), di cui euro 9.801.668,64 in Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 6.434.323,81 in Titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 3, ed euro 500.000 in Titolo 2 (Spese in conto capitale) in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 27.

Art. 51

(Rideterminazioni delle autorizzazioni di spesa

recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'articolo 19, comma 1, della l.r. 12/2020 sono modificate per gli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 54, comma 1, lettera k).

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c).

Art. 53

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d).

Art. 54

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) la Tabella 1, riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 (Allegato a));

b) la Tabella 2, riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa (Allegato b));

c) il prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato c));

d) il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato d));

e) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato e));

f) il quadro generale riassuntivo delle variazioni per titoli alle entrate e alle spese (Allegato f));

g) il prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato g));

h) il quadro generale riassuntivo per titoli delle entrate e delle spese (Allegato h));

i) il prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere (Allegato i));

j) la nota integrativa (Allegato j));

k) la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali (Allegato k));

l) la rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale (Allegato l));

m) le modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2021/2023 e relativo elenco annuale (Allegato m));

n) la Tabella 3, riportante il dettaglio dei contributi agli investimenti finanziati con l'applicazione dell'avanzo (Allegato n)).

Art. 55

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.