Legge regionale 5 novembre 1981, n. 67 - Testo storico

Legge regionale n. 67 del 05 11 1981

Bollettino ufficiale 14 12 1981 n. 15

Denuncia dei prezzi da applicarsi negli esercizi alberghieri.

Art. 1

Allo scopo di favorire le esigenze del turismo invernale in Valle d’Aosta il termine per la presentazione della denuncia dei prezzi da applicarsi negli esercizi alberghieri della Regione č fissato nel 15 settembre di ogni anno.

I prezzi hanno validitą dal successivo primo dicembre e fino al 30 novembre dell’anno seguente.

Restano invariate le altre disposizioni in materia previste dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Le disposizioni di cui all’articolo 1, secondo comma, della presente legge trovano applicazione gią con riferimento ai prezzi denunciati entro il 15 ottobre 1981 a valere per l’anno 1982.

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.