Legge regionale 26 luglio 2021, n. 21 - Testo storico

Legge regionale 26 luglio 2021, n. 21

Modificazioni urgenti alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023).

(BU n. 38 del 28 luglio 2021)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), le parole: "1° gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021".

Art. 2

(Misure per la patrimonializzazione delle società cooperative. Modificazione all'articolo 13 della l.r. 15/2021)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 15/2021 è sostituito dal seguente:

"3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura pari a:

a) massimo euro 20.000, per le società cooperative aventi tra uno e dieci addetti nell'esercizio di riferimento di cui al comma 2;

b) massimo euro 40.000, per le società cooperative aventi tra undici e venti addetti nell'esercizio di riferimento di cui al comma 2;

c) massimo euro 60.000, per le società cooperative aventi oltre i venti addetti nell'esercizio di riferimento di cui al comma 2.".

Art. 3

(Divieto di cumulo per spese di investimento. Modificazioni agli articoli 16 e 30 della l.r. 15/2021)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 15/2021, sono inseriti i seguenti:

"4bis. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, concesse o concedibili per le stesse spese ammesse a contributo.

4ter. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con mutui a tasso agevolato a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, concessi o concedibili per le stesse spese ammesse, in misura comunque tale da garantire l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 5, comma 4, e 10, comma 4, della l.r. 19/2001, e 6, comma 5, della l.r. 6/2003.".

2. Al comma 5 dell'articolo 30 della l.r. 15/2021, dopo le parole: "14, comma 6" sono inserite le seguenti: "16, commi 4bis e 4ter".

Art. 4

(Misure a sostegno delle famiglie. Modificazione all'articolo 26 della l.r. 15/2021)

1. Il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 15/2021 è sostituito dal seguente:

"5. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 21, qualora uno dei componenti dei nuclei familiari di cui ai commi 1 e 2 abbia percepito la medesima indennità o ne abbia fatto domanda.".

Art. 5

(Assunzioni straordinarie a tempo determinato. Modificazione all'articolo 31 della l.r. 15/2021)

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 15/2021 è sostituito dal seguente: "L'assunzione è effettuata prioritariamente mediante scorrimento delle graduatorie proprie o di altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, sulla base di apposite convenzioni stipulate prima dell'approvazione delle citate graduatorie ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 1/2013, esitate da procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato, ferma restando in tal caso la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.".

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.