Legge regionale 5 novembre 1981, n. 66 - Testo storico

Legge regionale n. 66 del 05 11 1981

Bollettino ufficiale 14 12 1981 n. 15

Aumento, per l’anno 1981, delle spese previste dalle leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25, recanti norme per l’assegnazione gratuita dei libri scolastici di testo agli alunni della Regione.

Art. 1

È autorizzata, per l’anno 1981, la maggiore spesa di lire 120.000.000 per l’assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

Il limite di spesa previsto dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, modificata con legge regionale 30 luglio 1976, n. 25, è conseguentemente aumentato da lire 400.000.000 a lire 520.000.000 per l’anno 1981.

Art. 2

L’onere di lire 120.000.000 derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 44150 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981.

Alla copertura dell’onere di lire 120.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali " iscritto al capitolo 50000 della parte Spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1981.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spesa per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 120.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 44150 - Spese per l’assegnazione gratuita dei libri di testo (leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25) L. 120.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.