Legge regionale 20 luglio 1964, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 20 07 1964

Bollettino ufficiale 31 7 1964 n. 0

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1964 - 31 DICEMBRE 1964.

Art. 1

È approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio Regionale nella adunanza del 15 giugno 1964 (provvedimento n. 130), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, che prevede nel complesso e in pareggio l’ammontare di Lire sei miliardi duecentoundicimilioni ottantacinquemila per numero 86 capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (allegato A) e l’ammontare di Lire sei miliardi duecentoundicimilioni ottantacinquemila per numero 275 capitoli dello stato di previsione della SPESA (allegato B), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (allegato C).

Art. 2

È autorizzata, per quanto di competenza della Regione, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, à sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell’ENTRATA del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all’Amministrazione Regionale à sensi di legge.

Art. 3

L’approvazione, l’impegno e l’erogazione delle spese non a calcolo saranno deliberati, nei limiti delle previsioni degli appositi stanziamenti del bilancio, à sensi di legge e di regolamento.

Art. 4

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 47 della Parte SPESA del bilancio, la spesa di complessive Lire 67 milioni di cui all’elenco allegato E annesso alla presente legge. I prelievi di somme da tale fondo sono autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 5

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 48) e la iscrizione delle somme

stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze.

È all’uopo approvato il seguente elenco allegato D annesso alla presente legge:

Elenco allegato D: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della SPESA del bilancio per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964 ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine con provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 6

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese (capitolo 49) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio e a capitoli nuovi saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.

Art. 7

L’Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali, nonché il pagamento delle spese, anche straordinarie, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 8

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 56 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire ventimilioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 14 agosto 1962, n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 9

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 63 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire ventimilioni per le finalità previste dalla legge regionale 28- 9- 1951 n. 3, concernente provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare dalla Giunta secondo le modalità ed i criteri previsti dalla precitata legge regionale.

Art. 10

Sono autorizzate, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, la spesa di Lire ventimilioni duecentomila sul capitolo 108 del bilancio e la spesa di Lire cinquantamilioni sul capitolo 230 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d’Aosta e contributi straordinari da concedersi per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazione della Giunta Regionale à sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 11

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sui capitoli 127 e 129 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire diciottomilioni per spese e contributi concernenti l’assistenza e il ricovero di minori e di malati poveri in Istituti e in luoghi di cura e la spesa di Lire quindicimilioni cinquecentomila per assistenza climatica all’infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 12

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 138 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire un milioni per le finalità previste dalla legge regionale 17- 11- 1960 n. 9, concernente norme sull’assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 13

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 139 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire ventimilioni per le finalità previste dalle leggi regionali 10- 1- 1961 n. 2 e 9- 5- 1963 n. 11, recanti provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l’attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 14

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 168 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quarantamilioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 15

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 174 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire ventimilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955 e n. 167 in data 18 dicembre 1959, e successivi provvedimenti integrativi, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell’attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 16

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 175 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire centodieci milioni per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 37 in data 21 marzo 1959 e n. 115 in data 15 giugno 1963, concernenti provvedimenti intesi a favorire il miglioramento dell’edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 17

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sui capitoli dal 179 al 200 compresi della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire centosessantacinquemilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli della legge statale 2- 6- 1961 n. 454, sull’attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell’agricoltura, spesa da approvare e da liquidare con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 18

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 202 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire trentamilioni per contributi e sussidi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957 e n. 155 in data 22 dicembre 1961, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell’artigianato.

Art. 19

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 228 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire tremilioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont - St - Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 20

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 239 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire trentacinquemilioni per contributi e saldo di contributi da concedere per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 119 in data 8 ottobre 1949, n. 156 in data 10 dicembre 1956, n. 42 in data 10 marzo 1958 e n. 66 in data 10 giugno 1960, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo e il miglioramento dell’industria e dell’attrezzatura turistica ed alberghiera, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 21

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 240 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quindici milioni per spese e contributi per impianti, velivoli ed attrezzature del campo di aviazione di Aosta, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 22

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 242 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire ventisettemilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 150 in data 29 dicembre 1949 e n. 80 in data 27- 5- 1963, concernenti provvidenze per la tutela ed il miglioramento dell’edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 23

È approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, come da allegati A, B e C annessi alla presente legge:

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrate L. 4.703.560.000

Spese L. 4.546.504.800

Differenza + L. 157.055.200

Entrate e Spese per movimento di capitali, per partite di giro e contabilità speciali

Entrate L. 1.507.525.000

Spese L. 1.664.580.200

Differenza per movimento di capitali, per partite di giro e contabilità speciali - L. 157.055.200

Riassunto generale

ENTRATE L. 6.211.085.000

SPESE L. 6.211.085.000

Art. 24

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati alla legge:

Allegato A: STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1964 - 31 DICEMBRE 1964.

Allegato B: STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1964 - 31 DICEMBRE 1964.

Allegato D: SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1964 - 31 DICEMBRE 1964 AD INTEGRAZIONE DELLE QUALI È AUTORIZZATO IL PRELIEVO DI SOMME, DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE, CON PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE.

Allegato E: ELENCO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO SPECIALE PER ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO.

Allegato C alla legge regionale 20 luglio 1964, n. 13.

Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1964.

Entrata.

Entrate ordinarie proprie della Regione.

Redditi patrimoniali, L. 315.000.000.

Proventi diversi, L. 132.700.000.

Imposte, tasse e diritti, L. 360.560.000.

Totale entrate ordinarie proprie della Regione, L. 808.260.000.

Entrate ordinarie (dallo Stato) devolute alla Regione. Provento 9/ 10 dei canoni sulle acque, L. 195.000.000.

Provento riparto entrate erariali (quote fisse), L. 1.300.000.000.

Provento riparto entrate erariali (quote variabili), L. 350.000.000.

Totale entrate ordinarie dello Stato devolute alla Regione, L. 1.845.000.000.

Totale entrate ordinarie, L. 2.653.260.000.

Entrate straordinarie.

Entrate straordinarie varie, L. 215.300.000.

Provento degli stabilimenti speciali di St-Vincent, L. 1.670.000.000.

Entrate per contributi statali per il Piano Verde, L. 165.000.000.

Totale entrate straordinarie, L. 2.050.300.000.

Totale entrate effettive, (ordinarie e straordinarie) L. 4.703.560.000.

Entrate per movimento di capitali.

Alienazione di beni, L. 3.000.000.

Accensione di debiti, L. 0.

Estinzione di crediti, L. 296.300.000.

Totale entrate per movimento di capitali, L. 299.300.000.

Entrate per partite che si compensano nella spesa. Partite di giro, L. 617.225.000.

Contabilità speciali, L. 591.000.000.

Totale entrate per partite che si compensano nella spesa, L. 1.208.225.000.

Totale generale delle entrate, L. 6.211.085.000.

Spesa.

Spese effettive ordinarie per gli assessorati: // Finanze, L. 1.078.650.000; //

Agricoltura e foreste, L. 208.750.000; //

Industria e commercio, L. 24.300.000; //

Lavori pubblici, L. 115.900.000; //

Pubblica istruzione, L. 1.071.850.000; //

Sanità e assistenza, L. 424.900.000; //

Turismo e antichità, L. 107.250.000.

Totale spese effettive ordinarie, L. 3.031.600.000.

Spese effettive straordinarie per gli assessorati: //

Finanze, L. 118.654.800; //

Agricoltura e foreste, L. 389.500.000; //

Industria e commercio, L. 38.000.000; //

lavori pubblici, L. 605.400.000; //

Pubblica istruzione, L. 106.600.000; //

Sanità e assistenza, L. 87.750.000; //

Turismo e antichità, L. 169.000.000.

Totale spese effettive straordinarie, L. 1.514.904.800.

Totali delle spese effettive (ordinarie e straordinarie) per gli assessorati: //

Finanze, L. 1.197.304.800; //

Agricoltura e foreste, L. 598.250.000; //

Industria e commercio, L. 62.300.000; //

Lavori pubblici, L. 721.300.000; //

Pubblica istruzione, L. 1.178.450.000; //

Sanità e assistenza, L. 512.650.000; //

Turismo e antichità, L. 276.250.000.

Totale delle spese effettive (ordinarie e straordinarie), L. 4.546.504.800.

Spesa per movimento di capitali.

Acquisto di beni e affrancazioni, L. 100.000.000.

Estinzione di debiti, L. 60.055.200.

Accensione di crediti, L. 296.300.000.

Totale della spesa per movimento di capitali, L. 456.355.200.

Spesa per partite che si compensano nell’entrata.

Partite di giro, L. 617.225.000.

Contabilità speciali, L. 591.000.000.

Totale della spesa per partite che si compensano nell’entrata, L. 1.208.225.000.

Totale generale della spesa, L. 6.211.085.000.