Legge regionale 3 giugno 2021, n. 13 - Testo storico

Legge regionale 3 giugno 2021, n. 13

Disposizioni straordinarie in materia di elezioni comunali per l'anno 2021.

(B.U. del 8 giugno 2021, n. 28)

Art. 1

(Disposizioni straordinarie in materia di elezioni comunali per l'anno 2021)

1. Per l'anno 2021, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), l'elezione del Consiglio comunale di Ayas è rinviata ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 30 novembre 2021. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), il mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale è prorogato fino alla data delle elezioni comunali.

2. Sono inserite nel turno di cui al comma 1 anche le elezioni dei Consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 1° settembre 2021 compreso. Se le condizioni si verificano successivamente a tale data, le elezioni dei Consigli comunali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno dell'anno 2022.

3. La convocazione dei comizi per le elezioni nei casi di cui ai commi 1 e 2 è disposta dal Presidente della Regione, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 4/1995, non oltre il sessantesimo giorno e, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

4. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

5. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione nei casi di cui ai commi 1 e 2 si svolgono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 47, comma 1, della l.r. 4/1995, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.