Legge regionale 18 maggio 2021, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 12

Disposizioni in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale.

(B.U. del 25 maggio 2021, n. 26)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, promuove l'agricoltura sociale quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, nonché quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) agricoltura sociale: l'insieme delle attività di cui all'articolo 3 esercitate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, per lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali;

b) fattorie sociali: i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge;

c) fattoria didattica: tipologia di fattoria sociale che svolge attività educativa volta alla conoscenza del mondo rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, nonché alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali, in relazione alle attività agricole praticate in azienda;

d) struttura regionale competente: struttura competente in materia di diversificazione e multifunzionalità in agricoltura, di seguito denominata struttura competente.

Art. 3

(Tipologie di attività di agricoltura sociale)

1. Le attività dell'agricoltura sociale sono regolamentate in coerenza con gli strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale e consistono in:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'articolo 2, punti 3 e 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale e lavorativa, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le famiglie;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie didattiche e iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare, quali, ad esempio, agriasilo, agrinido e altri servizi assistenziali ed educativi di conciliazione che interessano le fasce d'età fino all'adolescenza, e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica anche tramite iniziative educative assistenziali per adulti e anziani volte a promuovere la peculiarità del settore agricolo valdostano.

2. Le attività di agricoltura sociale di cui alla presente legge sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, e in attuazione di una logica partecipativa in collaborazione con i servizi socio-sanitari, gli enti pubblici competenti per territorio e le autorità giudiziarie, secondo il principio di sussidiarietà e il rispetto del piano di zona dei servizi sociali e socio-sanitari e degli altri strumenti di strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, al fine di favorire la creazione di una rete integrata di operatori dell'agricoltura sociale.

3. La collaborazione di cui al comma 2 è attestata tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale riconosciuta dalle norme vigenti.

Art. 4

(Soggetti operatori di agricoltura sociale)

1. L'attività di agricoltura sociale può essere intrapresa dai seguenti soggetti, che assumono la qualifica di fattoria sociale:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata tra loro, iscritti al Registro delle imprese;

b) le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, il cui fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.

2. Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte dai soggetti di cui al comma 1 in associazione con cooperative e imprese sociali come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, nonché altri soggetti pubblici e privati, ferma restando la disciplina applicabile a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

3. L'attuazione del comma 2 avviene facendo ricorso agli strumenti contrattuali di natura associativa, secondo le disposizioni di legge.

4. Le fattorie sociali si distinguono in inclusive ed erogative a seconda che svolgano rispettivamente le attività di cui alla lettera a) oppure alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3, comma 1.

5. L'attività di fattoria sociale inclusiva, se svolta dagli imprenditori agricoli, può richiedere, ove previsto dalle normative di settore, il coinvolgimento, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2, di cooperative sociali o imprese sociali, ferma restando la disciplina applicabile a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

6. L'imprenditore agricolo, nello svolgimento dell'attività di agricoltura sociale, può avvalersi della collaborazione dei suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

Art. 5

(Albo regionale delle fattorie sociali)

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, l'albo dei soggetti operatori di agricoltura sociale, denominato albo regionale delle fattorie sociali.

2. Per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

a) comprovate competenze adeguate all'attività di agricoltura sociale che si intende svolgere, cosi come individuata dallo specifico progetto di cui al comma 4;

b) non aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale;

c) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o non essere stati dichiarati delinquenti abituali;

d) non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale o per i reati di cui agli articoli 640, comma 2, numero 1), per fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e 640bis del codice penale.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), devono essere posseduti dal titolare, in caso di impresa individuale, e dai soggetti di cui all'articolo 85, comma 2, del d.lgs. 159/2011, in caso di società.

4. Al fine dell'iscrizione all'albo, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, devono presentare il progetto relativo all'attività di agricoltura sociale che intendono avviare.

Art. 6

(Requisiti per l'esercizio)

1. L'attività di agricoltura sociale è riconosciuta come tale a condizione che si svolga regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale in relazione agli specifici periodi di svolgimento dell'attività agricola.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti alla stipula di un'assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi all'attività svolta.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 3 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dalla presente legge e dalla deliberazione di cui all'articolo 13.

Art. 7

(Ubicazione e requisiti delle strutture)

1. Le attività di agricoltura sociale sono svolte utilizzando i locali rurali e le strutture presenti sul fondo agricolo alla data di presentazione del progetto di cui all'articolo 5, comma 4, impiegati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, purché risultino idonee all'esercizio delle predette attività di agricoltura sociale.

2. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di accessibilità, nonché igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti.

3. La conduzione delle attività di agricoltura sociale non richiede il cambio di destinazione d'uso dei locali rurali e delle strutture impiegate presenti sul fondo agricolo.

Art. 8

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. L'esercizio dell'attività di agricoltura sociale è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUEL.

2. La SCIA deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa:

a) all'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 5;

b) alla disponibilità di spazi idonei e adeguati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dal SUEL.

Art. 9

(Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)

1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, il SUEL assegna all'interessato il termine di trenta giorni per ripristinare la situazione inizialmente segnalata o avviare le relative procedure amministrative. Il SUEL dispone contestualmente la sospensione dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale dallo scadere dei trenta giorni, per un periodo non superiore a tre mesi, qualora l'interessato non abbia ripristinato la situazione inizialmente segnalata ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative nel termine assegnato.

2. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino della situazione inizialmente segnalata, il SUEL dispone la cessazione dell'esercizio dell'attività.

3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia con la notifica degli stessi all'interessato e sono trasmessi alla struttura regionale competente.

4. A seguito della cessazione di cui al comma 2 la struttura competente provvede alla cancellazione del soggetto dall'albo di cui all'articolo 5 e al ritiro del logo di cui all'articolo 10.

Art. 10

(Logo delle fattorie sociali)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito in ambito regionale un logo di riconoscimento delle fattorie sociali.

2. Le fattorie sociali iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 si avvalgono di un logo da collocare all'esterno dell'azienda agricola e da utilizzare nel materiale promozionale, recante la dicitura: "Fattoria sociale della Valle d'Aosta - Ferme sociale de la Vallée d'Aoste" e la denominazione dell'attività svolta fra quelle individuate all'articolo 3.

3. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5.

Art. 11

(Misure di sostegno)

1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo, in particolare:

a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto delle normative vigenti, di beni del patrimonio regionale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del d.lgs. 159/2011;

b) la possibilità di adottare misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale nelle mense gestite da enti, aziende e agenzie regionali e dagli enti locali;

c) nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati agroalimentari già attivi ai sensi della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi;

d) il riconoscimento alle fattorie sociali di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze europee, nazionali e regionali;

e) forme di semplificazione amministrativa per gli aspetti funzionali e organizzativi inerenti allo svolgimento dell'attività di fattoria sociale e all'avvio di eventuali progetti sperimentali.

Art. 12

(Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale)

1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, istituisce l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale con le seguenti funzioni:

a) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sull'attività svolta nell'ambito dell'agricoltura sociale sul territorio regionale;

b) raccolta dati e valutazione coordinata circa l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale sia nell'ottica del reinserimento dei soggetti svantaggiati di cui alla l. 381/1991 sia di miglioramento del welfare delle aree interne;

c) iniziative finalizzate al coordinamento, alla formazione e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

d) promozione di attività volte alla costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza;

e) coordinamento con l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7 della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

Art. 13

(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione:

a) le specifiche competenze che l'operatore deve possedere in relazione alla tipologia di attività di agricoltura sociale che intende svolgere, nonché gli eventuali ulteriori requisiti cui è subordinato l'esercizio della medesima, nel rispetto del decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale);

b) le modalità di iscrizione e di tenuta dell'albo regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 5;

c) le modalità di presentazione e di valutazione dei progetti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, e relativi contenuti minimi;

d) le competenze delle diverse strutture regionali coinvolte nell'iter autorizzativo dell'attività di agricoltura sociale e nei relativi controlli;

e) le modalità di inserimento nell'attività di agricoltura sociale dei soggetti di cui articolo 3, comma 1, lettera a);

f) la disciplina dei rapporti tra la struttura competente e le diverse strutture regionali di volta in volta coinvolte;

g) la composizione dell'Osservatorio di cui all'articolo 12.

Art. 14

(Obblighi)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a:

a) esporre in luogo ben visibile il pannello con il logo distintivo delle fattorie sociali;

b) consentire l'accesso ai locali aziendali da parte dei funzionari della struttura regionale competente e delle altre strutture di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), al fine di effettuare i controlli di cui all'articolo 15;

c) comunicare al SUEL il subingresso nell'esercizio dell'attività, la cessazione della medesima e le variazioni alla segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 15

(Controlli)

1. Le strutture regionali coinvolte, per materia di competenza, nella realizzazione del progetto di agricoltura sociale possono in qualunque momento effettuare verifiche in merito ai servizi resi nell'ambito delle attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Nel caso le strutture di cui al comma 1 rilevino gravi violazioni della normativa vigente per le quali è prevista la sospensione o la cessazione dell'attività, ne danno comunicazione al SUEL al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 16

(Sanzioni)

1. L'utilizzo del logo da parte di un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, per l'iscrizione all'albo o non iscritto all'albo, pur in possesso dei medesimi, è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 10.000,00.

2. L'esercizio dell'attività di agricoltura sociale da parte di un operatore iscritto all'albo, ma in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00.

3. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 14 è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 17

(Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29)

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 2 sono abrogati;

b) al comma 1 dell'articolo 8, le parole: "e l'attività di fattoria didattica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non sono soggette" sono sostituite dalle seguenti: "non è soggetta";

c) alla rubrica dell'articolo 25, le parole: "e logo delle fattorie didattiche" sono soppresse;

d) il comma 2 dell'articolo 25 è abrogato.

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Le fattorie didattiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritte all'elenco regionale degli operatori agrituristici, di cui all'articolo 4 della l.r. 29/2006, sono inserite d'ufficio nell'albo regionale delle fattorie sociali, di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. La presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo di cui all'articolo 5 può avvenire in seguito all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13.

3. I soggetti già operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare la richiesta d'iscrizione all'albo di cui all'articolo 5 entro un anno dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, previo adeguamento alle disposizioni contenute nella medesima.

Art. 19

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.