Legge regionale 11 agosto 1981, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 11 08 1981

Bollettino ufficiale 21 10 1981 n. 14

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l’Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta a favore del consorzio di miglioramento fondiario Doues -Champillon - Conca di By, con sede in comune di Doues.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell’interesse del consorzio di miglioramento fondiario Doues - Champillon - Conca di By, con sede in Doues, costituito con DPR, fino alla concorrenza massima di L. 420.000.000 per la stipulazione di un mutuo integrativo di L. 322.440.000, da contrarre dal Consorzio con l’Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle di Aosta, in conformità dell’articolo 35, IV e V comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle opere di costruzione dell’acquedotto rurale nei comuni di Ollomont, Doues e Allein.

La garanzia è della durata di anni 20, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall’Istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- all’impegno da parte del consorzio di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti l’esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;

- all’impegno, da parte del consorzio di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione dell’acquedotto rurale nei comuni di Ollomont - Doues - Allein, come da progetto approvato dalla Regione e dal ministero dell’agricoltura e foreste;

- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso agevolato con l’Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, secondo le norme di legge che regolano l’esercizio del credito agrario, dell’articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

- all’impegno, da parte dell’Istituto mutuante, di trasmettere all’Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l’importo e le date di ogni erogazione di somme al consorzio.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l’assessore alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti artt., secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l’Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge in annue L. 2.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede per l’esercizio 1981 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050: " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1981 ".

Per gli anni 1982- 1983 con le disponibilità relative a " Oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1981- 1983.

Per gli anni successivi l’onere sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981, sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione: diminuzione

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 2.000.000.

Variazione: aumento

Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative LR 1°aprile 1975, n. 7 L. 2.000.000

Nell’allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981, approvato con legge regionale n. 17 del 23 marzo 1981 è aggiunto quanto segue:

legge regionale 11 agosto 1981, n. 52:

- garanzia fideiussoria della Regione presso l’Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, per l’assunzione di un mutuo bancario da parte del consorzio di miglioramento fondiario Doues - Champillon - Conca di By con sede in comune di Doues.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.