Legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 - Testo vigente

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 10

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2021, n. 5 (Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

(B.U. del 21 maggio 2021, n. 25)

Art. 1

(Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2021, n. 5)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2021, n. 5 (Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: ", nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, il controllo di tale soggetto sia detenuto, direttamente o indirettamente, dalla parte mutuataria, o viceversa" sono soppresse.

2. Al comma 9 dell'articolo 1 della l.r. 5/2021, dopo le parole: "che continuino a presentare il medesimo stato alla data di presentazione della domanda" sono aggiunte le seguenti: "e abbiano rate scadute con riferimento anche a uno solo tra più mutui in essere".

Art. 2

(Scadenze per la presentazione delle domande)

1. I mutuatari rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 1, commi 4 e 9, della l.r. 5/2021, come modificati dall'articolo 1 della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della l.r. 5/2021, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo in scadenza dal 1° maggio 2021 e fino al 31 ottobre 2022, con apposita domanda da presentare, congiuntamente al soggetto non mutuatario nel caso di cui al predetto articolo 1, comma 4, della l.r. 5/2021, entro il giorno 5 del mese antecedente la prima scadenza rateale, fatta salva, per le rate in scadenza nei mesi di maggio 2021 e giugno 2021, la scadenza del 28 maggio 2021, anche con riferimento alle rate in scadenza nel mese di maggio 2021.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.