Legge regionale 27 aprile 2021, n. 7 - Testo vigente

Legge regionale 27 aprile 2021, n. 7

Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

(B.U. del 29 aprile 2021, n. 21)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In relazione all'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la presente legge reca disposizioni urgenti finalizzate a garantire il corretto svolgimento, per l'anno scolastico 2020/2021, degli esami di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), e dalle successive disposizioni attuative, e in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico).

Art. 2

(Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione per l'anno scolastico 2020/2021)

1. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento della prova regionale di lingua francese e delle prove, scritta e orale, di lingua francese da sostenere in aggiunta alle prove dell'esame di Stato, ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11 (Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta), con decreto dell'assessore regionale competente in materia di istruzione sono adottate, in via straordinaria e limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, le necessarie misure di adeguamento all'articolo 1, comma 504, della l. 178/2020 e alle successive disposizioni attuative, anche in deroga alla l.r. 11/2018.

Art. 3

(Misure urgenti relative allo svolgimento delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione per l'anno scolastico 2020/2021)

1. In considerazione della sospensione del requisito di partecipazione alle prove INVALSI ai fini dell'ammissione agli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, disposta, in attuazione dell'articolo 1, comma 504, della l. 178/2020, dall'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 52 (Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021), per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della Regione non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la partecipazione alle prove regionali di lingua francese di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta).

2. In considerazione della sospensione del requisito della partecipazione alle prove INVALSI ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, disposta, in attuazione dell'articolo 1, comma 504, della l. 178/2020, dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 53 (Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021), per gli alunni delle classe quinte delle scuole secondarie di secondo grado della Regione non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la partecipazione alla prova regionale di lingua francese di cui all'articolo 2 della l.r. 11/2018.

3. In considerazione dell'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, le prove di conoscenza di lingua francese e inglese di cui all'articolo 6 della l.r. 18/2016 sono sospese, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, per gli alunni delle classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado della Regione.

Art. 4

(Disposizioni in materia di curriculum della studentessa e dello studente. Modificazione alla l.r. 18/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2016, dopo le parole: "con propria deliberazione," sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022,".

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.