Regolamento regionale 4 agosto 1981, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 4 agosto 1981, n. 2

Modifiche ed integrazioni alla regolamentazione del dipartimento di emergenza ed accettazione dell’ospedale generale regionale della Valle d’Aosta, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 359, del 18 ottobre 1977.

Art. 1

In via transitoria, fino all’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 17, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il dipartimento di emergenza e di accettazione dell’ospedale generale regionale, già istituito con deliberazione del Consiglio regionale, n. 359, del 18 ottobre 1977, è regolamentato con le norme che seguono, in armonia con le leggi regionali 22 gennaio 1980, n. 2, e 21 aprile 1981, n. 21.

Si intende per dipartimento un modello organizzativo delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere predisposto a:

1) riunire e coordinare le singole competenze dei medici, del personale sanitario non medico e tecnico, in gruppi di lavoro;

2) utilizzare le diverse strutture diagnostiche ed operative delle unità operative che fanno parte del dipartimento;

3) garantire una migliore assistenza con un intervento globale, unitario e interdisciplinare nel superamento della parcellizzazione dell’intervento sul malato in branche specialistiche che rispondono più a modelli organizzativi dell’ospedale o a criteri nosologici superati e che operano normalmente, in modo separato ed in tempi successivi;

4) raggruppare tutte le strutture ospedaliere e tutti i presidi sanitari del territorio interessati al fine specifico che il dipartimento si propone;

5) sviluppare una nuova forma di didattica, tale da privilegiare l’applicazione pratica dei suoi operatori e l’attività di aggiornamento e ricerca.

Art. 2

Il dipartimento di emergenza e di accettazione ha come fini principali:

a) la maggior qualificazione ed integralità delle prestazioni di pronto soccorso e di accettazione sanitaria, nel precipuo interesse dell’utente, sulla base della reciproca collaborazione di tutte le unità operative;

b) la partecipazione di tutto il personale interessato, pur nel rispetto delle attitudini ed interessi culturali dei singoli, alle fondamentali esperienze nel settore, onde consentire la migliore utilizzazione delle capacità di ciascuno ed evitare l’eccessiva parcellizzazione dell’intervento sanitario;

c) la trasformazione dell’ospedale in strumento sanitario territoriale, attraverso un efficace collegamento con le strutture socio-sanitarie extraospedaliere;

d) l’integrazione con i servizi di pronto soccorso sanitario disciplinato dalla legge regionale 22 luglio 1980, n. 33;

e) una maggiore economicità di gestione a parità di prestazioni.

In particolare il dipartimento di emergenza ha il compito di:

1) svolgere le funzioni di pronto soccorso erogando tutte le prestazioni indifferibili nei confronti dei pazienti esterni;

2) provvedere successivamente a ricoverare, se necessario, il paziente presso l’unità operativa di competenza o a trasferirlo ad altro ospedale dotato di strutture idonee a fornire le prestazioni necessarie o a rinviarlo a strutture extraospedaliere.

In tal caso al paziente dovrà essere consegnata una dettagliata relazione da cui risultino l’orientamento diagnostico-terapeutico e gli accertamenti eseguiti.

Per gli scopi di cui sopra deve essere prevista, sul piano organizzativo, la possibilità di usufruire delle varie competenze interne ed esterne.

3) sviluppare l’attività ambulatoriale intra ed extra muraria contribuendo a ridurre il numero e la durata dei ricoveri in relazione alle reali necessità, e provvedere all’accettazione ordinaria previa valutazione dei referti eventualmente in possesso del paziente o richiedendo la sollecita esecuzione di indagini diagnostiche onde poter assumere adeguate decisioni, in collegamento con i servizi di guardia ed i servizi pronta disponibilità sostitutivi o integrativi di questa, ove previsti;

4) provvedere alle attività di emergenza nei confronti dei pazienti ricoverati, avvalendosi dei servizi di guardia e dei servizi di pronta disponibilità sostitutivi o integrativi di questa, ove previsti;

5) concorrere alla formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale del personale socio-sanitario di ogni livello, attraverso la partecipazione attiva all’intervento sanitario nell’ambito del dipartimento. Tale attività va intesa come attività formativa sia per il personale medico tirocinante o che svolge la sua attività nel territorio, sia per il personale sanitario non medico o tecnico che segue i corsi di formazione professionale o che già opera all’interno della struttura ospedaliera;

6) realizzare l’integrazione con i servizi di guardia medica sul territorio;

7) coordinare, in collegamento con centri di emergenza di base, di cui all’art. 5 della legge regionale n. 33/1980, le attività di pronto soccorso sul territorio e di trasporto urgente dei malati, provvedendo, ove necessario, alla prima diagnosi ed al trattamento d’urgenza fino al trasporto in ospedale;

8) effettuare attività di ricerca anche con la raccolta e comunicazione dei dati epidemiologici.

Art. 3

Le prestazioni e le funzioni di cui all’art. 2 vengono svolte dal personale medico e non medico appartenente alle unità operative che sono inserite nel dipartimento.

Anche le unità operative che non fanno formalmente parte del dipartimento di emergenza e di accettazione, collaborano ai fini diagnostico-terapeutici, tramite i sanitari di guardia o di pronta disponibilità, all’attività espletata dal dipartimento.

Art. 4

Di norma fanno parte del dipartimento di emergenza e di accettazione le seguenti unità operative:

- medicina generale;

- chirurgia generale;

- pediatria;

- ostetricia-ginecologia;

- ortopedia-traumatologia;

- anestesia e rianimazione;

- laboratorio di analisi;

- servizio trasfusionale;

- radiodiagnostica;

- neurologia;

- unità coronarica o, in mancanza, servizio di cardiologia;

- la centrale operativa regionale ed i centri di emergenza di base di cui alla legge regionale 22 luglio 1980, n. 33;

- i medici convenzionati del servizio di guardia medica.

Ulteriori inserimenti di unità operative nel dipartimento possono essere stabiliti, con apposita deliberazione del Consiglio regionale, sentito il comitato direttivo.

Le unità operative sono organizzate in équipes polispecialistiche ed unità diagnostico terapeutiche.

Art. 5

Fanno parte del dipartimento i servizi di guardia delle unità operative inserite nel dipartimento nonché i relativi servizi integrativi di pronta disponibilità. Il servizio di guardia e di pronta disponibilità è svolto da tutti gli aiuti ed assistenti facenti parte delle unità operative inserite nel dipartimento, secondo turni prefissati dal comitato direttivo del dipartimento, nel rispetto delle vigenti norme contrattuali di lavoro.

Gli orari di servizio e di pronta disponibilità delle altre unità operative presenti nella struttura ospedaliera devono essere coordinati con le esigenze di funzionamento del dipartimento di emergenza ed accettazione.

Pertanto per le prestazioni e consulenze che si rendano necessarie da parte di altre unità operative, verrà prioritariamente utilizzato il personale già presente in servizio per le necessità istituzionali oppure il personale in pronta disponibilità.

Per le specialità di raro intervento urgente, la Regione promuove gli opportuni accordi per il collegamento del dipartimento di emergenza e di accettazione con analoghe strutture della Regione Piemonte e con altri centri di specializzazione presenti in ospedali di altre regioni o all’estero.

Art. 6

Presta servizio permanente nel pronto soccorso-accettazione del dipartimento una unità diagnostico-terapeutica medico-chirurgica ed ortopedico-traumatologica. Tale unità opera secondo schemi tecnici ed organizzativi predisposti dal comitato direttivo del dipartimento e deliberati dal comitato di gestione dell’U.S.L. su conforme parere dell’ufficio di direzione, sentite le rappresentanze del personale e le OO.SS. firmatarie dell’accordo nazionale di lavoro per il personale ospedaliero.

Tali schemi devono garantire:

a) un’attività di pronto soccorso ed accettazione dalle ore 8,00 alle ore 20,00 prestata da personale medico dell’unità operativa di ortopedia e traumatologia secondo turni settimanali prefissati;

b) un’attività di pronto soccorso ed accettazione dalle ore 20,00 alle ore 8,00 prestata da personale medico dell’unità operativa di chirurgia generale secondo turni settimanali prefissati;

c) un’attività di pronto soccorso ed accettazione di 24 ore prestata da personale medico dell’unità operativa di medicina generale, secondo turni mensili prefissati;

d) l’efficace soddisfacimento delle esigenze di emergenza interne ed esterne dalle ore 20,00 alle ore 8,00, secondo le modalità di cui ai precedenti punti b) e c);

e) la presenza di un medico dell’unità operativa di medicina generale per il funzionamento della centrale operativa regionale, ai fini dell’art. 4 della legge regionale 22 luglio 1980, n. 33.

Appositi schemi, deliberati secondo le modalità di cui al primo comma, dovranno altresì garantire la presenza del personale medico delle unità operative del dipartimento in équipes polispecialistiche, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e per tutti i giorni della settimana, al fine di provvedere alle esigenze di emergenza interna.

In collegamento con tali schemi dovrà inoltre essere organizzata e programmata la presenza del personale medico delle unità operative non facente parte del dipartimento di emergenza ed accettazione, secondo orari di servizio, di guardia e/o di pronta disponibilità sostitutiva della guardia, prefissati mensilmente dal responsabile del competente servizio dell’U.S.L., che assicurino il soddisfacimento delle esigenze di emergenza interna del presidio.

Gli interventi terapeutici urgenti per alterazioni psichiche sono assicurati mediante la costante disponibilità dei medici dell’unità operativa di psichiatria ai sensi dell’art. 5, quarto e quinto comma, della legge regionale 23 marzo 1981, n. 18.

L’unità operativa di ostetricia-ginecologia e quella di pediatra effettuano l’accettazione diretta dei pazienti di loro competenza sulla base degli schemi organizzativi di riordino dei servizi ostetrico-ginecologici e pediatrici disposti dalla Regione ai sensi della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65 e della legge regionale 21 luglio 1980, n. 28.

Presso il pronto soccorso ed accettazione del dipartimento deve essere assicurata la presenza continuativa di personale non medico in misura sufficiente a garantire un corretto espletamento delle attività di pronto soccorso e di accettazione.

I sanitari, prestato il primo soccorso, sono tenuti ad accettare i pazienti bisognosi di ricovero nei limiti entro i quali le caratteristiche organizzativo-funzionali dell’ospedale siano in grado di assicurare loro un’adeguata assistenza ovvero a provvedere al trasferimento presso un ospedale dotato delle strutture necessarie.

Art. 7

Il dipartimento si avvale della centrale operativa regionale prevista dall’art. 4 della legge regionale 33/1980, secondo le modalità stabilite in tale legge.

Il pronto soccorso ed accettazione del dipartimento si avvale del centro di emergenza di base di Aosta, di cui all’art. 5 della legge regionale 33/1980, per le necessità di soccorso esterno e del trasporto o trasferimento urgente di malati acuti.

Art. 8

I sanitari che operano nel servizio di pronto soccorso ed accettazione del dipartimento, mantengono la loro autonomia professionale operativa per quel che attiene alle decisioni di tipo strettamente diagnostico-terapeutico, con le conseguenti responsabilità personali.

Nell’ambito del pronto soccorso-accettazione del dipartimento, nell’osservanza degli indirizzi impartiti e delle direttive del coordinatore, esercita le funzioni di dirigente l’aiuto o, in assenza, l’assistente con più anzianità di servizio fra quelli di turno.

A tal fine il coordinatore redige semestralmente una apposita graduatoria fra il personale medico delle unità operative interessate.

Art. 9

Il pronto soccorso ed accettazione del dipartimento si avvale di locali dotati di posti letto soltanto per una temporanea osservazione dei pazienti, stabilita dal medico e concordata fra i medici che hanno assistito il paziente, riconducibile ad un periodo non superiore alle 48 ore di degenza, quando la stessa sia ritenuta necessaria: per poter assumere una definitiva decisione in ordine al ricovero nell’unità operativa nosologicamente competente o al rinvio a domicilio; per brevi permanenze dopo piccoli interventi eseguiti nel pronto soccorso-accettazione; nell’attesa di trasferimento ad altro ospedale.

Art. 10

Il dipartimento funziona secondo quanto previsto dall’art. 14 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, concernente: "Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio-sanitario regionale".

Art. 11

Il servizio di medicina di accettazione è soppresso. I relativi posti di personale medico previsti dall’art. 4 della legge regionale n. 33, del 22 luglio 1980, sono inseriti nell’organico della divisione di medicina generale.

I posti del personale sanitario ausiliario e del personale esecutivo di cui all’art. 11, punti b) e c) della deliberazione del Consiglio regionale n. 359, del 18 ottobre 1977, fanno parte del pronto soccorso ed accettazione dell’ospedale.

Art. 12

Il comitato direttivo del dipartimento è costituito con deliberazione del comitato di gestione dell’U.S.L. che contestualmente provvede alla nomina del coordinatore. In sede di prima costituzione del comitato direttivo, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui al 2° comma dell’art. 14 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, la rappresentanza di cui a tale comma è composta da:

1 rappresentante del personale di assistenza infermieristica del pronto soccorso ed accettazione;

2 rappresentanti del personale tecnico-sanitario delle unità operative di cui al precedente art. 4;

1 rappresentante dei medici addetti al servizio di guardia medica.

Tali rappresentanti sono designati dal personale interessato su apposita convocazione del comitato di gestione.

Art. 13

Il comitato direttivo del dipartimento in particolare provvede a:

a) predisporre gli schemi organizzativi del dipartimento e le loro modifiche;

b) proporre la formazione dei gruppi di lavoro polispecialistici;

c) proporre il rinnovo e adeguamento tecnologico delle attrezzature;

d) elaborare programmi di ricerca, di didattica, di qualificazione, di riqualificazione ed aggiornamento del personale;

e) elaborare protocolli diagnostici e terapeutici di emergenza e di accettazione;

f) proporre l’adeguamento delle strutture dipartimentali alle esigenze del territorio ed all’evoluzione tecnico-scientifica.

Ciascun membro effettivo designa un membro supplente che subentra in caso di impedimento o assenza del titolare. La designazione ha durata annuale e deve essere comunicata al comitato di gestione dell’U.S.L. all’inizio di ciascun anno.

Il comitato direttivo delibera validamente a maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.

La convocazione del comitato direttivo può essere richiesta da 1/5 dei componenti, la richiesta deve essere inviata per iscritto al coordinatore insieme agli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Le riunioni del comitato direttivo vengono convocate almeno sette giorni prima del giorno di riunione e con ordine del giorno prestabilito.

In caso di motivata urgenza la riunione può essere convocata con 48 ore di preavviso.

In caso di assenza i impedimento del coordinatore, lo stesso viene sostituito dal componente più anziano di età.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.