Legge regionale 17 luglio 1981, n. 44 - Testo storico

Legge regionale n. 44 del 17 07 1981

Bollettino ufficiale 15 9 1981 n. 12

Nuove norme per la concessione dell’assistenza integrativa regionale (assegno di accompagnamento) ai non vedenti ed ai minorati della vista.

Art. 1

È autorizzata, alle condizioni stabilite dal successivo articolo 3 della presente legge e con decorrenza dal primo gennaio 1981, la concessione di una assistenza integrativa regionale denominata " assegno di accompagnamento " di lire centomila mensili a favore dei ciechi assoluti e di lire ottantamila mensili ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra e della luce.

Art. 2

A decorrere dal primo gennaio 1982, all’" assegno di accompagnamento ", di cui all’articolo precedente, si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni INPS di cui all’articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli importi dell’" assegno di accompagnamento " che si determinano in relazione all’applicazione della perequazione automatica di cui al comma precedente sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’assessore alla sanità ed assistenza sociale.

Art. 3

Possono ottenere l’" assegno di accompagnamento ", previsto dal precedente articolo 1, i soggetti non vedenti o minorati della vista che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano la residenza anagrafica nonché il domicilio di fatto in un comune della Regione Valle d’Aosta;

b) siano stati riscontrati affetti da cecità assoluta o da un residuo visivo non superiore a 1/ 20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

c) non siano affetti da cecità o minorazione della vista riconosciuta per cause di guerra, lavoro o servizio per le quali abbiano diritto a trattamenti previdenziali previsti da leggi dello Stato.

Art. 4

L’accertamento delle condizioni visive dei richiedenti l’assistenza integrativa regionale (" assegno di accompagnamento ") è demandato alla commissione sanitaria prevista dall’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

L’esame dei ricorsi contro il giudizio espresso dalla predetta commissione sanitaria di prima istanza è demandato alla commissione sanitaria di cui all’articolo 12 della predetta legge dello Stato.

I giudizi espressi dalle suddette commissioni, in sede di applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, possono essere utilizzati anche ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 5

Gli aspiranti alla concessione dell’" assegno di accompagnamento " debbono presentare domanda, su apposito modulo, all’assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, il quale provvede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di assistibilità previste dal precedente articolo 3.

I titolari dell’" assegno di accompagnamento " previsto per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo, i quali, in seguito ad aggravamento delle condizioni visive, aspirino alla concessione dell’assegno nella misura prevista nel caso di cecità assoluta, debbono produrre apposita istanza nei modi e con gli effetti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6

Il beneficio assistenziale è concesso con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione, per ragioni non attinenti alla sfera sanitaria, è ammessa opposizione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, alla Giunta regionale la quale decide con provvedimento definitivo.

Art. 7

L’" assegno di accompagnamento " è concesso e liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda del beneficio assistenziale ed è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno.

È irripetibile il rateo non maturato della mensilità percetta anticipatamente.

In caso di decesso dell’assistibile, i ratei maturati e non riscossi possono essere liquidati agli eredi, previa presentazione della documentazione prescritta dalle norme che regolano le successioni.

Art. 8

La perdita di uno dei requisiti di assistibilità di cui al precedente articolo 3 della presente legge comporta decadimento dal diritto all’" assegno di accompagnamento ".

L’assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale può disporre accertamenti circa la permanenza dei requisiti di assistibilità.

Art. 9

Sono abrogate le norme delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35, 6 agosto 1974, n. 31 e 27 dicembre 1977, n. 74 incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 10

Per l’applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire quaranta milioni il cui onere graverà sul capitolo 41250 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente, per l’anno 1981 e successivi, si provvede mediante riduzione di L. 40.000.000 dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 9 novembre 1974, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli aumenti annui di spesa, derivanti dall’applicazione del disposto di cui al precedente articolo 2, sono determinati, a decorrere dall’anno 1982, con legge di approvazione di bilancio.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 41200 - Spese per l’assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili L. 40.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 41250 - Spese per l’assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili L. 40.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.