Legge regionale 17 luglio 1981, n. 43 - Testo storico
Legge regionale n. 43 del 17 07 1981
Bollettino ufficiale 15 9 1981 n. 12
Aumento, per l’anno 1981, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.
Per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: " Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale " è autorizzata, limitatamente all’anno 1981, la maggiore spesa di L. 600.000.000.
Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali " spese di investimento, settore 2, sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981.
La Giunta regionale è delegata a procedere con proprie deliberazioni all’impegno e alla liquidazione delle somme di cui al precedente articolo 1, con le modalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10.
Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento, settore 2, sviluppo economico) L. 600.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 37500 - Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società
- LR 14 dicembre 1972, n. 40 L. 600.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.