Legge regionale 29 marzo 2021, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 29 marzo 2021, n. 3

Misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, anche stagionali, che hanno cessato di beneficiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

(B.U. del 30 marzo 2021, n. 15)

Art. 1

(Indennità regionale per i lavoratori a tempo determinato)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti negativi della pandemia di COVID-19, la Regione riconosce un'indennità forfetaria ai lavoratori dipendenti a tempo determinato, ivi compresi gli stagionali, che:

a) siano stati titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, anche stagionale, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) abbiano cessato di beneficiare dell'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge;

c) per tutto il periodo compreso fra la data di cessazione della NASpI e la data di presentazione della domanda di indennità:

1) risultino residenti in Valle d'Aosta;

2) non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente;

3) non siano titolari di pensione diretta;

4) non siano beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. L'indennità di cui al comma 1 è concessa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 2, per un importo pari a:

a) euro 1.500 se, alla data di entrata in vigore della presente legge, i giorni consecutivi di mancata percezione della NASpI sono superiori a sessanta;

b) euro 1.000 se, alla data di entrata in vigore della presente legge, i giorni consecutivi di mancata percezione della NASpI sono pari o inferiori a sessanta.

3. È inoltre riconosciuta, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 2, un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.000 ai lavoratori che siano stati assunti, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche stagionale, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 28 febbraio 2021, e il cui rapporto di lavoro, della durata non superiore a venti giornate, sia cessato alla data di entrata in vigore della presente legge in conseguenza delle misure restrittive relative alle attività economiche adottate ai fini del contrasto dell'emergenza da COVID-19. Alla data di entrata in vigore della presente legge i beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residenti in Valle d'Aosta;

b) non essere beneficiari della NASpI;

c) non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente;

d) non essere titolari di pensione diretta;

e) non essere beneficiari del reddito di cittadinanza.

4. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione e l'erogazione delle indennità di cui al presente articolo.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è determinato in euro 1.000.000 per l'anno 2021.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023, a valere sull'anno 2021, sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2021, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, per euro 750.000 nella Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti) e per euro 250.000 nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese di investimento).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.