Legge regionale 22 giugno 1981, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 22 06 1981

Bollettino ufficiale 23 7 1981 n. 10

Modificazioni della legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, recante la concessione di contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali.

Art. 1

Il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, è sostituito dai seguenti:

" Il finanziamento ammesso a contributo non dovrà superare per le imprese di cui al paragrafo 3) dell’articolo 3 della presente legge l’ammontare di lire 30.000.000, per le imprese di cui ai paragrafi 1) e 2) l’ammontare di lire 250.000.000 e per le imprese di cui al paragrafo 4) l’ammontare di L. 150.000.000.

I programmi di investimento delle imprese richiedenti non devono essere iniziati oltre un anno prima della presentazione della domanda di finanziamento. Alle imprese di cui al citato paragrafo 4) non possono essere concessi contributi in misura annua complessiva superiore a lire 45.600.000 ".

Art. 2

I primi tre commi dell’articolo 10 della legge 29 novembre 1979, n. 59 sono sostituiti dai seguenti: " Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 1981 e successivi, la spesa annua di L. 260.000.000.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 32.000.000 graveranno sul capitolo 51000 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 e per gli anni successivi ".

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge, ammontanti a lire 228.000.000 graveranno sul capitolo 36850 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 e per gli anni successivi.

Art. 3

Alla copertura del maggiore onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno 1981, ammontante a L. 10.000.000, si provvede, per l’importo di L. 8.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 36000 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 " Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche ", e per lire 2.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) della parte Spesa del bilancio stesso (allegati n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17 -settore oneri non ripartibili).

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 è utilizzata, per la quota di L. 8.000.000, per gli interventi previsti dalla presente legge.

Per gli anni 1982 e 1983 al maggiore onere derivante dall’applicazione della presente legge, per l’importo di L. 16.000.000, si provvede con le disponibilità relative al settore 2- 2- 2 " Sviluppo economico ", programma 2- 2- 2- 12 " Interventi promozionali per il commercio ", all’uopo integrato mediante riduzione di pari importo del programma 2- 2- 2- 10 " Interventi promozionali per l’industria " e per l’importo di L. 4.000.000 con le disponibilità relative al settore " Oneri non ripartibili - altri oneri non ripartibili ".

Per gli anni successivi l’onere sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 36000 - Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche L. 8.000.000

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese per investimento) L. 2.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 36850 - Contributi regionali per l’intervento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali

- LR 29 novembre 1978, n. 59

- LR 30 gennaio 1981, n. 12

- LR 22 giugno 1981, n. 35

L. 8.000.000

Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

- LR 1° aprile 1975, n. 7

L. 2.000.000

Art. 5

Al bilancio di previsione pluriennale, per gli anni 1982 e 1983, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Settore 2- 2- 2 " Sviluppo economico ", programma 2- 2- 2- 10 " Interventi promozionali per l’industria " L. 16.000.000

Variazione in aumento:

Settore 2- 2- 2 " Sviluppo economico ", programma 2- 2- 2- 12 " Interventi promozionali per il commercio " L. 16.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.