Legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 21 dicembre 2020

Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14.

(B.U. del 30 dicembre 2020, n. 73)

Art. 1

(Oggetto)

1. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali, la presente legge reca disposizioni urgenti per consentire la rideterminazione, alla scadenza delle convenzioni in essere al 31 dicembre 2020, degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), e il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 2

(Revisione della disciplina in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2019 superiore a 2.000 abitanti non sono assoggettati all'obbligo di convenzionamento di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014 per l'esercizio associato, mediante convenzione tra Comuni, delle funzioni e dei servizi comunali in ambito territoriale sovracomunale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, non sono, inoltre, assoggettati all'obbligo di convenzionamento i Comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2019 fino a 2.000 abitanti il cui parametro "Ricettività", elaborato sui dati dell'anno 2019 al fine di quantificare i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), sia superiore a 0,5.

3. I restanti Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale della convenzione, unico per tutte le funzioni e i servizi di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014, che deve essere costituito da due o più Comuni, la cui popolazione complessiva al 31 dicembre 2019 sia pari ad almeno 1.000 abitanti, o da almeno tre Comuni. I Comuni convenzionati, preferibilmente appartenenti alla medesima Unité des Communes valdôtaines, possono non essere contermini.

Art. 3

(Procedimento per la rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014)

1. Entro il 31 gennaio 2021, i Comuni possono rideterminare l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato, mediante convenzione, delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014. Nel caso sia effettuata tale rideterminazione dell'ambito, entro lo stesso termine, i Comuni interessati devono sottoscrivere le relative convenzioni, la cui efficacia decorrerà dalla conclusione del procedimento di conferimento degli incarichi di segretario di ente locale di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Nel caso in cui uno o più Comuni obbligati al convenzionamento non raggiungano un reciproco accordo ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale della convenzione, entro il 28 febbraio 2021 la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine da parte del Presidente della Regione, provvede, con propria deliberazione e previo parere della Commissione consiliare competente, all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale, invitando i Comuni interessati alla tempestiva sottoscrizione delle relative convenzioni.

Art. 4

(Individuazione dei posti di segretario Modificazioni alla l.r. 14/2019.)

1. L'articolo 7 della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Iscrizione all'Albo dei vincitori e degli idonei al corso-concorso)

1. I vincitori del corso-concorso, a far data dall'approvazione della graduatoria definitiva, sono iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, senza diritto al trattamento economico. Il rapporto di lavoro con l'Agenzia, con il conseguente diritto al trattamento economico corrispondente, si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro relativo al primo incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta.

2. Sono altresì iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, durante il periodo di validità triennale della graduatoria, gli idonei del corso-concorso, ogni qualvolta vi sia la necessità di ricoprire un posto resosi nel frattempo vacante, mediante scorrimento della graduatoria stessa.

3. Gli idonei al corso-concorso, a far data dall'approvazione della graduatoria definitiva, sono anche iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998."

2. L'articolo 8 della l.r. 14/2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Conferimento degli incarichi di segretario di ente locale)

1. Tutti i soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998 hanno diritto ad un incarico di segretario di ente locale.

2. L'incarico è conferito secondo le modalità di scelta stabilite dagli articoli 2, comma 1, della l.r. 10/2015 e 18 del r.r. 4/1999.

3. Ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 l'incarico di segretario di ente locale è conferibile a tempo determinato nei seguenti casi:

a) per supplenza, ovvero per la temporanea copertura:

1) dei posti corrispondenti al numero di segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998 incaricati di funzioni dirigenziali nella Regione o negli altri enti del comparto unico regionale, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), sino al rientro in servizio alla cessazione dell'incarico esterno;

2) dei posti dei segretari collocati in aspettativa per mandato politico o sindacale o in astensione obbligatoria o facoltativa dal servizio nei casi previsti per legge;

b) per reggenza, ovvero per la copertura dei posti vacanti qualora, previo esaurimento della graduatoria del corso-concorso, il numero dei posti di segretario sia superiore al numero di soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, sino alla conclusione della procedura concorsuale che deve essere avviata per la copertura dei suddetti posti.

4. I titolari, al momento del rientro in servizio, e i vincitori e gli idonei al corso-concorso, al momento di iscrizione all'Albo, subentrano nei posti di segretario conferiti ai sensi del comma 3 con ordine di priorità inverso rispetto a quello stabilito dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 10/2015.

5. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 sono conferiti, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, con il seguente ordine di priorità:

a) gli idonei al corso-concorso secondo l'ordine di graduatoria;

b) i soggetti che hanno seguito e superato il corso di formazione, tenutosi negli anni 2009/2010, per l'accesso all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998;

c) i restanti soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 11, della medesima legge.

6. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, limitatamente agli enti locali che hanno in dotazione organica dei dipendenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale l'incarico di segretario può essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale, che sia iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998.".

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) spetta un posto di segretario, da utilizzare obbligatoriamente in convenzione con l'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

4. Entro un mese dalla conclusione del procedimento di cui all'articolo 3, l'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta provvede all'assegnazione dei segretari sulla base dei posti di segretario individuati a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali, nei tempi e con le modalità che saranno definiti dalla stessa per permettere che gli incarichi siano conferiti ed abbiano decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

Art. 5

(Rinvio)

1. Entro il 31 dicembre 2021 si provvede alla revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. A tal fine è costituito un gruppo di lavoro composto dal presidente della I commissione consiliare permanente, con funzioni di coordinatore, da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare e da cinque rappresentanti del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), di cui almeno uno in rappresentanza dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Le convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui alla l.r. 6/2014 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per effetto della disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), restano comunque valide fino alla conclusione del procedimento di revisione degli ambiti di cui all'articolo 3.

2. Tutti gli incarichi di segretario degli enti locali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per effetto della proroga di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), sono ulteriormente prorogati fino alla conclusione del procedimento di conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Sono parimenti prorogati, fino alla conclusione del procedimento di conferimento degli incarichi di segretario di ente locale di cui all'articolo 4, comma 4, gli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'articolo 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Le convenzioni di segreteria stipulate ai sensi dell'articolo 3 restano invariate fino al rinnovo degli incarichi di segretario conseguenti alle prime elezioni generali comunali successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, possono essere risolte a seguito dell'entrata in vigore della legge di revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali di cui all'articolo 5.

3. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 14/2019, alla l.r. 10/2015, alla l.r. 6/2014, alla l.r. 46/1998, alla l.r. 54/1998 e al r.r. 4/1999.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.